6/11/2002 ore: 11:27

"Professioni" Indennità di maternità e resa dei contributi di solidarietà

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ItaliaOggi
Numero
263, pag. 1 del 6/11/2002
di Maurizio de Tilla

* Maurizio de Tilla
presidente Adepp e Cassa forense


Indennità di maternità e resa dei contributi di solidarietà, due storture che devono essere eliminate. Senza ledere l'autonomia delle casse private

La privatizzazione della previdenza dei professionisti ha comportato l'autonomia normativa e gestionale delle casse e nel contempo lo sdoganamento da parte dello stato delle proprie responsabilità sussidiarie derivanti dalla copertura pubblica, oggi negata, in linea di principio assoluto, agli enti privatizzati.

L'autonomia ha comportato una forte responsabilizzazione delle categorie professionali che, mediante propri rappresentanti periodicamente eletti, hanno gestito con cautela ed efficienza il patrimonio (quasi raddoppiato) degli enti e hanno apportato opportune modifiche e correzioni normative dirette al fine di allungare le proiezioni attuariali, modificando contribuzioni e criteri per la determinazione delle prestazioni pensionistiche e assistenziali.

La buona gestione ha consentito alla maggior parte delle casse professionali di promuovere alcune iniziative di secondo e terzo pilastro che, assicurando previdenza integrativa e servizi sanitari e professionali agli iscritti, sono state molto apprezzate dalle categorie professionali che hanno ben accolto l'espansione delle prestazioni in una visione europea e moderna della previdenza.

Gli ostacoli al processo di evoluzione non sono però pochi e riguardano il ritardo di mentalità di alcune burocrazie e le sacche di bieco conservatorismo che allignano in alcuni marginali settori delle professioni non aperti alle innovazioni.

Lo stato, poi, piuttosto che favorire il processo di privatizzazione, in occasione di ogni Finanziaria vede la buona gestione e l'incremento del patrimonio nelle casse professionali come occasione di guadagno o prelievo forzoso, individuando, nel vortice del deficit del proprio bilancio, fonti di finanziamento dal privato al pubblico o ragioni di artata confusione di dati e flussi di tesoreria.

Ne è palese dimostrazione la passata iniziativa di Visco (respinta dall'Adepp) di far riscuotere allo stato imposte e contributi dei professionisti (vero e proprio tentativo di spoliazione, se non altro), nonché l'ultimo tentativo (disatteso apertamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e da numerosi parlamentari del Polo e dell'opposizione) di estendere alle casse professionali la legge 5 agosto 1978 n. 468 dettata per gli enti previdenziali pubblici, in vista di trasferimenti a questi di risorse dello stato, negate per legge alla previdenza privata.

Ma non finiscono qui i tentativi diretti a far conseguire, espungendo risorse dalla previdenza privata, vantaggi a favore di soggetti fruitori della previdenza pubblica.

Una palese dimostrazione di questo tentativo è dato dall'art. 71 della Finanziaria 2000, blindato nella precedente legislatura, che pregiudica gravemente gli equilibri finanziari delle casse professionali prevedendo una sorta di totalizzazione non equa ma squilibrata, con la previsione di prestazioni esose e sproporzionate a favore di quei soggetti che durante l'arco della vita lavorativa hanno svolto più attività, transitando dal pubblico al privato, dall'impiego alla professione e viceversa.

A costoro dovrebbe spettare una pensione proporzionata ai contributi versati e non già una pensione immotivatamente maggiorata, con garanzie di minimo sempre a carico delle casse professionali.

Il ministro Maroni ha giustamente bloccato l'attuazione dell'art. 71 (illegittimo e incostituzionale) e l'Adepp ha inviato al ministro nel mese di luglio un progetto di legge che elimina le storture della Finanziaria 2000 e pone le casse al riparo da prestazioni che ne ledano gli equilibri finanziari.

Nonostante le assicurazioni date dal ministro Maroni, che ha promosso giustamente un processo di revisione dal quale non si può tornare indietro, in occasione dell'esame della Finanziaria 2003 da parte della commissione bilancio della camera è stato introdotto un emendamento presentato da un parlamentare dell'Ulivo che prevede il ripristino di posizioni previdenziali, al di là di qualsiasi termine di prescrizione e senza alcuna iscrizione all'albo, che in alcuni casi verrebbe preclusa per l'esistenza di norme che sanciscono l'incompatibilità tra l'esercizio professionale e l'impiego pubblico o privato (vedi art. 3 dell'ordinamento forense).

Questo emendamento va eliminato, così come va cancellato l'art. 22 (ieri 19) della Finanziaria 2003 che confonde il bilancio privato delle casse professionali con i conti di cassa e i flussi di tesoreria dello stato.

Come ho già precisato, il processo di privatizzazione è senz'altro virtuoso a condizione che lo stato non intervenga con prelievi forzosi o normative che ledono l'autonomia e pregiudicano l'equilibrio finanziario degli enti professionali.

A condizione, inoltre, che vengano eliminate storture della legislazione previdenziale ante privatizzazione che, varata con superficialità, possono concorrere in maniera decisiva a pregiudicare il buon andamento della previdenza privata.

Le questioni che intendo sottoporre all'attenzione generale sono due: il tetto all'indennità di maternità e l'illegittimità della richiesta di restituzione del contributo di solidarietà da parte del professionista che si cancella dall'albo e quindi dalla propria cassa.

L'indennità di maternità

La materia è disciplinata dalla legge 11 dicembre 1990 n. 379, che prevede il giusto riconoscimento di un'indennità di maternità a favore delle colleghe iscritte alla previdenza privata con onere a carico della solidarietà erogata dal gruppo professionale.

La legge contiene però un vizio di non poco conto: l'indennità non è ancorata a un tetto e viene a determinarsi rispetto a un reddito relativo a periodo anteriore e lontano dal concepimento.

Per effetto della previsione legislativa vi è stata di recente la richiesta da parte di un'iscritta alla Cassa forense che ha preteso, anche in via giudiziaria, un'indennità di maternità pari a 1.600 milioni di lire (!).

Il disegno di legge presentato in parlamento per la fissazione del tetto non è stato ancora calendarizzato dal presidente della camera nonostante l'esame e il voto unanime della commissione lavoro.

La mancanza di un tetto all'indennità di maternità costituisce un palese vizio di legittimità della legge che va in ogni caso sancito sul piano dell'incostituzionalità.

Basti osservare che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 14 dicembre 2001 n. 405, ha sottolineato la finalità di sostegno economico dell'indennità in esame consistente nella necessità di tutelare, per il caso di sospensione obbligatoria dal lavoro, la salute della donna e del nascituro e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico.

Ora, a parte il rilievo che la professionista non è tenuta a sospendere l'attività lavorativa, la funzione sociale dell'indennità di maternità a carico della previdenza privata è legata all'esigenza di un sostegno economico sufficiente ma non irragionevole, come può essere la corresponsione di un'indennità miliardaria.

Non si può invocare a sproposito il principio di solidarietà addossando ai colleghi un contributo che vada al di là della funzione sociale di protezione di una situazione individuata come debole.

Un'indennità di maternità che viene erogata, a favore di colleghe che possono anche non astenersi dal lavoro, con un calcolo dell'indennità riferito al secondo anno precedente a quello della domanda può comportare, anche se in casi isolati, la programmazione della maternità in relazione al reddito già maturato.

E guarda caso, la richiesta di indennità di maternità è in taluni casi formulata in relazione a un anno per il quale il reddito è stato elevatissimo mentre era un ventesimo negli anni precedenti.

Tutti gli sforzi tesi alla realizzazione di una previdenza giusta e di alto contenuto solidaristico svaniscono per la presenza di situazioni legislative (illegittime) che inducono a sfruttare a proprio piacimento la solidarietà facendo così cadere ideali e linearità degli obiettivi previdenziali che devono attingere a esigenze di alto profilo morale.

La restituzione dei contributi

Ma vi è un'altra situazione di grande ingiustizia che riguarda la richiesta di restituzione del contributo di solidarietà da parte di chi si cancella dall'albo e, quindi, dalla cassa.

E talvolta la richiesta è plurimiliardaria. Anche qui si tratta di una normativa che va correttamente interpretata e che diversamente si pone in conflitto con l'essenza e gli obiettivi della previdenza privata dei professionisti.

Le richieste, specie nella Cassa forense, sono numerose e sono il frutto di una posizione di egoismo contraria alla partecipazione a un gruppo professionale che comporta solidarietà e socializzazione delle posizioni individuali.

La Corte di cassazione, con la sentenza 21 ottobre 1998 n. 10458, ha affermato che il sistema della previdenza forense è modellato sul criterio solidaristico.

La cessazione del rapporto (iscrizione albo-iscrizione cassa) non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione di un contributo di mera solidarietà non solo ne snaturerebbe il contenuto, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), ma sarebbe pure contrario poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza privata non può venire certamente meno per effetto della cancellazione.

Chiedere, quindi, la restituzione con gli interessi del contributo di solidarietà (annualmente speso per garantire a tutti il minimo di pensione, l'adeguamento delle pensioni indirette, di invalidità, l'assistenza agli iscritti ecc.) costituisce il presupposto per forti perdite dell'ente che dovrebbe integrare con proprie risorse il fondo di solidarietà.

Si pensi, per assurdo, che se coloro che, versando alla Cassa forense una somma maggiore a titolo di solidarietà rispetto a quella utile per il calcolo della pensione, ritenessero conveniente cancellarsi dalla cassa, quest'ultima non sarebbe più in grado di erogare nella misura prevista le pensioni ai propri iscritti.

Va quindi affermata l'inderogabilità del seguente principio: la solidarietà può avere un ritorno morale, ma non certamente economico.



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