14/12/2006 ore: 10:03
"Terziario" Alla cassa per il fondo sanità EST
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Pagina 32 - Norme e tributi Commercio e turismo - Entro sabato 16 (con possibile slittamento al 18) i versamenti a ?Est? L'ente di assistenza sanitaria integrativa ? stato costituito dalle parti sociali il 27 luglio 2005, per dare attuazione al contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del terziario del 2 luglio 2004. L'ente, che ha natura paritetica, ? stato articolato in due fondi: di terziario, distribuzione e servizi; del turismo. Nei mesi scorsi ? stato approvato il regolamento di funzionamento del Fondo, che stabilisce la misura della contribuzione e le modalit? di versamento, oltre alla decorrenza e alla decadenza delle prestazioni. Inoltre il regolamento affronta la questione dell'obbligatoriet?, stabilendo che ?le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 (Ccnl del commercio) hanno l'obbligo di iscrivere a Est tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato?. ?ammessa la possibilit? di iscrivere, in presenza di specifiche condizioni, anche i lavoratori a tempo determinato. Sono, invece, esclusi i quadri e dirigenti, ai quali si applicano le specifiche disposizioni. Pemangono poi dubbi sui rapporti di apprendistato. ? comunque controversa l'obbligatoriet?, per le aziende, di iscriversi a tali fondi e contribuire in base a quanto previsto dagli accordi collettivi. Se, da un lato, si ritiene che le aziende iscritte alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi debbano seguire lalinea contrattuale cui hanno dato delega (provvedendo quindi al versamento), pi? complesso appare il problema nei casi in cui le aziende adottino i contratti collettivi di riferimento per adesione espressa (con rinvio nel contratto individuale) oppure per comportamento concludente. I problemi sono di due tipi: ilprimo riguarda la natura (economica o meno) del versamento richiesto dal fondo integrativo in relazione al rapporto di lavoro; il secondo attiene al concetto di rispetto dell'obbligo ?integrale? del contratto collettivo per fruire delle agevolazioni contributive (articolo 10, legge 30/03). Con riferimento al primo aspetto, ? utile richiamare un riferimento giurisprudenziale che riguarda la natura del Fasi, il Fondo assistenza sanitaria per le aziende industriali. Sul punto, la sentenza della Cassazione 2 giugno 1995 n.6173, accogliendo la tesi del tribunale di merito di Genova, ha fatto presente che i contributi versati aifondi sanitari potrebbero avere carattere retributivo - e quindi esssere sottoposti alla disciplina dell'articolo36 della Costituzione - soltanto qualora : -interamente a carico del datore di lavoro; -suscettibili di indennit? sostitutiva in caso di non godimento del beneficiario; -dotati di un certo carattere di continuit?, determinatezza e obbligatoriet? per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria beneficiaria. In questo caso, il Fondo Est non prevede n? un?indennit? sostitutiva n? l'obbligatoriet? di iscrizione per tutti i lavoratori. Pertanto, ove dovesse essere confermata questa sentenza in caso di mancata iscrizione al fondo da parte del datore, il lavoratore non potrebbe rivendicare una corrispondente richiesta economica in virt? del principio di proporzionalit? e sufficienza. Per il secondo aspetto, il ministro del Welfare, con la circolare 4 del 15 gennaio 2004, ha spiegato che la locuzione ?integrale rispetto degli acordi e contratti? subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi all'integrale applicazione della sola parte economica enormativa degli accordi e dei contratti collettivi, e non anche della parte "obbligatoria" di questi ultimi. In tal senso, nella parte obbligatoria del contratto collettivo, il Welfare ha incluso anche l'adesione agli enti bilaterali, che hanno la medesima natura di enti paritetici di origine contrattuale collettiva. Allo stesso modo potrebbe essere valutata la clausola di adesione al fondo sanitario, non svolgendo essa una funzine diretta a determinare il contenuto dei contratti individuali di lavoro (Cassazione, sentenza 15 gennaio 2003 n.530 sulle cosiddette "clausole normative"). Per quest'ultimo motivo, dunque, e sulla scorta della posizione della magistratura, una possibile soluzione porterebbe alla mancanza di uno specifico obbligo di versamento da parte delle aziende firmatarie dei Ccnl. |