29/12/2000 ore: 9:58

«Tfr», al debutto la rivoluzione fiscale

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Venerdì 29 Dicembre 2000
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Sostituti d’imposta
: Cambio di regime per le aziende e i dipendenti sui trattamenti che verranno corrisposti da gennaio.
«Tfr», al debutto la rivoluzione fiscale.
Dopo il 31 dicembre non sarà più applicato l’abbattimento di 600mila lire.
I vantaggi maggiori per gli accantonamenti più alti

Grandi cambiamenti attendono i datori di lavoro e lavoratori dipendenti in occasione del pagamento delle indennità di fine rapporto che avverranno dal 1º gennaio 2001. Il decreto legislativo 47/2000 modifica infatti radicalmente la disciplina impositiva del Tfr e delle somme similari, salvaguardando tuttavia tutte le quote accantonate fino al 31 dicembre 2000.

Quest’ultima data rappresenta pertanto uno spartiacque fra i due diversi regimi: tutto ciò che è maturato entro il 2000 sarà sottoposto al prelievo secondo le norme precedenti, mentre alle indennità maturate a partire dal 2001 verranno applicate le nuove disposizioni (si veda anche lo schema pubblicato qui a fianco). Con le nuove regole potrebbero essere avvantaggiati gli accantonamenti più elevati. Queste somme, anziché beneficiare di una deduzione forfettaria di 600mila lire, saranno tassate al netto delle rivalutazioni (che verosimilmente saranno di importo maggiore).

Esaminiamo ora le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo 47/2000 al quale, di recente, sono state apportate alcune integrazioni (lo schema di decreto legislativo correttivo deve essere ancora esaminato dalle competenti commissioni parlamentari).

Criteri generali di tassazione del Tfr. Il nuovo articolo 17, comma 1 del Tuir prevede che, ai fini della tassazione, il trattamento di fine rapporto deve essere scisso in due quote:

i rendimenti finanziari, cioè la rivalutazione, che deve essere assoggettata annualmente a un’imposta sostitutiva dell’Irpef;

la quota capitale, sottoposta a tassazione separata (non più definitiva) dal sostituto d’imposta con i criteri in gran parte analoghi a quelli attuali.

La tassazione della quota capitale. Il Tfr maturato dal 1º gennaio 2001 (al netto delle quote versate a forme pensionistiche complementari e della componente finanziaria soggetta a imposta sostitutiva) non beneficerà più dell’abbattimento annuo pari a 600mila lire.

L’Irpef sul Tfr sarà ancora determinata, in prima approssimazione, in relazione al reddito di riferimento. Questo valore sarà ottenuto dividendo l’ammontare del Tfr rimasto in azienda — al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta e aumentato delle quote destinate a forme pensionistiche complementari — per il numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’aliquota media continuerà a essere determinata in base al rapporto fra imposta sul reddito di riferimento (individuata applicando le aliquote progressive Irpef vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del Tfr, ad esempio quelle stabilite dalla Finanziaria 2001) e lo stesso reddito di riferimento.

A questo riguardo va precisato che nel computo del reddito di riferimento si dovrà tenere conto anche delle quote di Tfr maturate fino al 31 dicembre 2000. Tuttavia, una volta individuata l’aliquota su questo reddito (si veda il percorso grafico riportato a destra in questa pagina), la stessa sarà applicata su due basi imponibili diverse:

la prima, rappresentata dal Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 al netto della deduzione di 600mila lire;

la seconda, costituita dal Tfr maturato a partire dal 1° gennaio 2001, al netto della rivalutazione (assoggettata all’imposta sostitutiva), sulla quale non compete la predetta deduzione.

L’aliquota applicata dal sostituto d’imposta per la tassazione delle indennità di fine rapporto maturate successivamente al 31 dicembre 2000 non è tuttavia definitiva; gli uffici finanziari provvederanno, infatti, a riliquidare l’imposta (iscrivendola a ruolo) in base all’aliquota media calcolata sul reddito del contribuente dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Ove in uno o più anni non vi sia stato reddito imponibile, l’aliquota media deve essere calcolata con riferimento agli anni in cui tale reddito vi sia stato.

Nell’estrema ipotesi in cui non vi sia stato reddito imponibile in nessuno dei cinque anni, deve essere applicata l’aliquota Irpef prevista dall’articolo 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito (dal 2001 pari al 18 per cento).

Nel caso in cui l’Irpef trattenuta a titolo di acconto dal sostituto d’imposta risulti superiore a quella determinata dall’amministrazione finanziaria, quest’ultima provvederà al relativo rimborso.

Decorrenza. Nel settore privato l’articolo 2120 del Codice civile prevede che non concorrono a formare il Tfr le quote afferenti periodi inferiori a 15 giorni. Si ritiene pertanto corretto che i rapporti di lavoro cessati entro il 14 gennaio 2001 non maturando Tfr nel 2001 vengano tassati integralmente con le modalità vigenti sino al 31 dicembre 2000, anche se il diritto alla percezione sorge in vigenza di una nuova disciplina.

Alessandro Antonelli

Luca Poggi

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