9/2/2004 ore: 11:53

"Totalizzazione.2" Benefici anche alla gestione separata

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        Sabato 07 Febbraio 2004

        Totalizzazione
        Benefici anche alla gestione separata Recepite le indicazioni del ministero del Welfare: opportunità estesa ad altre categorie di lavoratori

        Al via, con l’avallo del ministero del Lavoro (nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004), le regole applicative sulla totalizzazione dei periodi assicurativi
        contenute nella circolare Inps n. 23 del 6 febbraio 2004.
        L’istituto della totalizzazione è stato previsto dall’articolo 71 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Il relativo regolamento di attuazione è costituito dal decreto n. 57 del 7 febbraio 2003 del ministero del Lavoro(pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 80 del 5 aprile 2003). Il beneficio,
        secondo l’articolo 1 del regolamento, scatta a favore
        del lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in alcuna delle seguenti forme
        pensionistiche, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo:
        - assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza
        obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale stessa (Stato, Inpdap e così via);
        - enti privatizzati previsti dal decreto legislativo 509/1994, e successive integrazioni e modificazioni (Casse previdenziali dei liberi professionisti,
        Enasarco, Enpaia, Inpgi, Fondo di previdenza per gli
        impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime e Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani-Onaosi);
        - enti categoriali e pluricategoriali disciplinati dal decreto legislativo 103/1996 (chimici, biologi e così via). Il ministero del Lavoro, con la sua nota, fa rientrare nel beneficio della totalizzazione anche i lavoratori iscritti nella gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/95) e gli iscritti al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle professioni religiose diverse dalla cattolica.
        La totalizzazione dei periodi assicurativi si traduce nella facoltà di utilizzare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le gestioni previdenziali attraverso la loro somma per il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici di inabilità (non, quindi, per la pensione di anzianità). Attenzione, però: questi periodi assicurativi, separatamente considerati, non devono soddisfare i requisiti minimi previsti dagli ordinamenti delle singole gestioni previdenziali, in quanto costituisce una barriera invalicabile per la totalizzazione la circostanza dell’avvenuta aturazione
        del diritto a pensione in alcuna delle gestioni previdenziali coinvolte nell’operazione.
        La facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi opera nei confronti dei superstiti di assicurato, anche quando l’assicurato risulti deceduto prima del compimento dell’età pensionabile per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della legge 388/2000). Questo beneficio (totalizzazione) è ammesso a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi. L’eventuale
        richiesta di restituzione dei contributi presso uno dei fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente al 5 aprile 2003, impedisce l’esercizio della facoltà di totalizzazione.
        La totalizzazione dei periodi assicurativi scatta a domanda del lavoratore o dei suoi aventi causa da presentare all’ente gestore della forma previdenziale alla quale l’interessato da ultimo è oppure è
        stato iscritto.
        Pensione di vecchiaia.
        L’ente previdenziale al quale si è presentata la domanda di pensione di vecchiaia riconosce questo diritto quando:
        - risulta raggiunto il requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto.
        Questo requisito va autocertificato dall’interessato secondo l’articolo 38 del Dpr 445/2000 (raggiungimento del requisito dell’età anagrafica più elevato fissato nelle gestioni di iscrizione);
        - esistano, attraverso la somma dei contributi posseduti nelle forme pensionistiche di iscrizione dell’interessato, i requisiti di contribuzione minima contributiva stabiliti da tutti gli ordinamenti previdenziali coinvolti nella totalizzazione;
        - esistano gli ulteriori requisiti eventualmente previsti
        dai singoli ordinamenti previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
        La pensione di vecchiaia non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 388/2000), e comunque
        non prima del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
        Pensione di inabilità. Si considerano i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella forma previdenziale di iscrizione del lavoratore al verificarsi
        dello stato invalidante per il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente. Il raggiungimento di
        questi requisiti passa attraverso la somma dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le gestioni interessate alla totalizzazione a condizione che tra i periodi non vi siano interruzioni superiori a 24 mesi.

        GIUSEPPE RODÀ

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