Agenti e rappresentanti, sconto Iva
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ItaliaOggi (Diritto & Fisco) Numero 038, pag. 25 del 14/2/2003 di Franco Ricca
Imposta sull'auto detraibile anche per chi esercita in società La disposizione che, in deroga alla limitazione di carattere generale, consente a chi esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio la detrazione dell'Iva sui costi delle autovetture, vale anche se l'attività venga svolta in forma societaria. La deroga, infatti, è dettata in considerazione del carattere di strumentalità che il mezzo di trasporto assume ai fini dell'esercizio di un'attività che richiede continui spostamenti nel territorio, strumentalità che non viene certamente a mancare nell'ipotesi in cui, anziché in forma individuale, l'attività sia esercitata attraverso una società. L'importante precisazione, che vale a tranquillizzare gli interessati su una problematica sulla quale, fino a ora, esisteva soltanto una pronuncia di segno contrario dell'amministrazione periferica, è stata resa dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 34/E del 13/2/2003, in risposta a un'istanza di interpello (per inciso, inammissibile in quanto non proposta in via preventiva), presentata da una società. Questa, svolgendo l'attività di agente di commercio, ha acquistato un'autovettura detraendo integralmente l'Iva addebitatale, dopo di che ha chiesto all'agenzia delle entrate un parere sulla correttezza del comportamento adottato. L'analisi della norma. La disposizione di riferimento è costituita, com'è noto, dalla lettera c) dell'articolo 19-bis1, dpr 633/72, che vieta temporaneamente la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli indicati alle lettere a) e c) dell'art. 54 del dlgs n. 285/92, non adibiti a uso pubblico e non formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché delle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei beni stessi, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Va ricordato che a decorrere dal 2001 tale divieto è stato mitigato con l'introduzione della possibilità di detrarre un decimo dell'imposta (il 50% per i veicoli con motore a propulsione non interna), ma soltanto per l'acquisto, importazione, locazione, anche finanziaria, o noleggio del veicolo. Non è superfluo ricordare inoltre che, per effetto della successiva lettera d) dell'art. 19-bis1 in esame, non è detraibile nemmeno l'imposta relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli predetti. La deroga a favore degli intermediari. In merito alla deroga posta a favore degli agenti e rappresentanti di commercio, nei cui confronti non opera la limitazione sopra riportata, l'agenzia osserva giustamente che essa trova fondamento nella presunzione di strumentalità riconosciuta ai mezzi di trasporto impiegati per lo svolgimento dell'attività di agenzia o rappresentanza di commercio (attenzione al fatto che non è sufficiente l'esercizio della semplice attività di intermediario, essendo richiesta l'iscrizione nell'apposito ruolo presso le camere di commercio). Ciò in considerazione della essenzialità dell'autovettura per lo svolgimento dell'attività in questione, che concretizzandosi nella promozione di contratti in una o più zone determinate, presuppone continui spostamenti sul territorio. Posto che la disciplina di settore, cioè la legge n. 204/85, ammette che agente o rappresentante di commercio possa essere anche un soggetto collettivo, come riconosciuto pure dalla Cassazione con sentenza n. 2509/97, la strumentalità del veicolo non viene meno, osserva l'agenzia, quanto tali attività vengano svolte in forma societaria, per cui anche in tale ipotesi può essere operata la detrazione integrale dell'imposta. Sul punto, l'agenzia rileva che tale soluzione è coerente con quanto affermato, in relazione alla deduzione del costo agli effetti reddituali, con la circolare n. 188 del 16/7/98, essendosi in quella sede chiarito che il riferimento agli agenti e rappresentanti identifica il tipo di attività, indipendentemente dalla natura giuridica rivestita da chi la svolge. Tornando all'Iva, ovviamente il diritto di detrazione si estende, per quanto già riferito prima, alle spese di esercizio (riparazioni, carburanti ecc.). Si è già detto dell'importanza che l'odierna precisazione riveste, alla luce dell'opposta conclusione che la direzione regionale della Lombardia aveva espresso qualche anno fa sulla questione. Presupposto generali per la detrazione. Tanto chiarito in ordine alla portata della deroga al divieto, l'agenzia puntualizza opportunamente che il diritto di detrazione compete nella misura in cui i beni e servizi vengano impiegati per effettuare operazioni imponibili o assimilate, mentre se vengono utilizzati anche per fini privati, o comunque estranei all'attività, la detrazione non è consentita per la quota relativa a tale utilizzo. Questa circostanza limitativa si realizza, per esempio, in capo all'agente o rappresentante di commercio che utilizzi ´promiscuamente' il veicolo anche per uso personale o familiare; in tal caso, quindi, è possibile già all'atto dell'acquisto valutare il futuro impiego del veicolo e quantificare conseguentemente la quota d'imposta detraibile. Qualora, invece, la detrazione sia stata esercitata inizialmente per intero, si dovrà applicare il meccanismo della rettifica secondo le disposizioni dell'art. 19-bis2 del dpr 633/72. |