12/2/2003 ore: 12:38

Agenti, è reddito d'impresa

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ItaliaOggi (Imposte e Tasse)
Numero
036, pag. 29 del 12/2/2003
di Francesco De Domenicis


La Cassazione sulla qualificazione fiscale dei rappresentanti di commercio.

Non applicabile la disciplina del lavoro autonomo

È reddito d'impresa quello degli agenti o rappresentanti di commercio. È quanto ha affermato la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza 1411 del 30 gennaio 2003. I giudici della Cassazione hanno dunque precisato che il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di agente di commercio rientra in quello d'impresa e non in quello di lavoro autonomo. E ciò anche nell'ipotesi di un modesto impiego di capitali e di personale, nonché in caso di assenza di una significativa struttura organizzativa. Secondo i giudici di legittimità il Testo unico del 1986 non differisce, sul punto, dal dpr 29 settembre 1973 n. 597 (art. 49 e 51).

Le motivazioni della Cassazione. Le norme in questione, osserva la Cassazione, riguardano l'esercizio d'impresa commerciale quello per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali (cc 2195) anche se non organizzate in forma d'impresa. Cioè o un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, una di trasporto, bancaria o assicurativa. Oppure un'altra qualsiasi attività ausiliaria. E tra queste, secondo i giudici di piazza Cavour, rientra l'attività dell'agente o rappresentante di commercio, in quanto ausiliaria nella circolazione dei beni. Da ciò, si legge nella pronuncia in rassegna, deriva che il reddito prodotto nell'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio deve essere qualificato come reddito d'impresa anche agli effetti tributari. Con la conseguente applicazione del criterio di competenza nella determinazione dell'imponibile assoggettabile a Irpef. E non conta, dice la Corte, che esista una diversa disciplina in tema di tassabilità del reddito stesso ai fini Ilor. In particolare, relativamente all'Ilor, l'eventuale esclusione dall'imposta consegue dalla considerazione della natura patrimoniale dell'imposta locale e dalla necessità, quindi, di collegare in concreto l'imposizione all'esistenza di una componente capitalistica concorrente alla realizzazione dei ricavi.

Alcuni precedenti giurisprudenziali. È la stessa Corte di cassazione, peraltro, a richiamare quella giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha sostanzialmente preferito questa interpretazione. Lo aveva fatto una prima volta nel 1999, con la sentenza 6570 del 25 giugno, e, una seconda volta, l'anno seguente (sentenza 27 novembre n. 15267).

Così pronunciandosi, i giudici della quinta sezione della Cassazione hanno messo fine a un contenzioso tra un'agente di commercio e l'amministrazione finanziaria. Contenzioso che era sorto nel 1991, quando gli uffici del fisco di Roma avevano inviato alla contribuente un avviso di accertamento per gli anni 1983 e 1984. La commissione tributaria di primo grado, pur accogliendo in parte i ricorsi dell'agente-contribuente, aveva escluso l'assoggettabilità a Ilor del reddito derivante dall'attività di agente di commercio. E aveva confermato, invece, la determinabilità dell'imponibile ai fini Irpef secondo il criterio di competenza previsto per il reddito d'impresa e non quello di cassa adottato dalla contribuente.

Più tardi, la commissione tributaria regionale confermò, in sostanza, la decisione di primo grado, ribadendo la natura imprenditoriale dell'attività dell'agente di commercio e negando poi alla contribuente la deduzione di costi dei quali non era provata l'ammortizzabilità. Una decisione presa nonostante l'assimilazione dei relativi redditi a quelli di lavoro autonomo quanto all'imposta locale.

E la Corte di cassazione non si è discostata dalle motivazioni dei due precedenti gradi di giudizio.

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