Agenti, le indennità saranno cumulate

Le novità dell'intesa economica dei rappresentanti Agenti, le indennità saranno cumulate Gabriele Fava
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Il rinnovo dell'accordo economico collettivo per gli agenti e i rappresentanti di commercio (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) è il risultato dell'annosa vicenda negoziale che ha visto protrarsi le trattative per diversi anni. L'ultima intesa risale al 1988 e le novità introdotte nei giorni scorsi puntano a tutelare maggiormente gli agenti e i rappresentanti piuttosto che le case mandanti. La nuova regolamentazione collettiva, pur colmando dei vuoti normativi lasciati dalle disposizioni legislative precedenti, nel suo complesso non sembra equilibrare i rapporti tra le parti collettive. Ma vediamo nel dettaglio le principali innovazioni. Indennità di fine mandato. Queste saranno riconosciute all'agente alla cessazione del rapporto, in via cumulativa e non più alternativa tra loro. La prima, denominata «indennità di risoluzione del rapporto», sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto indipendentemente dall'incremento di clientela (e/o di fatturato) apportato dall'agente. La seconda, denominata «indennità suppletiva di clientela», si compone di due voci: una calcolata in considerazione all'incremento della clientela e/o fatturato apportato dall'agente; l'altra, in aggiunta all'indennità di clientela. Quest'ultima, in particolare, prevede un ulteriore importo all'agente che, alla cessazione del contratto, abbia apportato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti in modo da procurare al preponente sostanziosi vantaggi economici. La duplicazione della voce indennità di clientela risulta essere, pertanto, evidente nonostante siano previsti dei parametri, tanto precisi quanto complessi, per il calcolo di tale indennità. Questa previsione sembrerebbe essere maggiormente onerosa per le case mandanti, e ciò contrariamente ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Alcuni dubbi rimangono in relazione al decesso dell'agente o rappresentante in riferimento alla corresponsione delle indennità di cui sopra, a titolo di eredità; non è chiaro, infatti, come ci si debba comportare nel caso in cui l'agente o rappresentante sia costituito sotto forma di persona giuridica. Riduzione di zona. Ulteriore novità concerne l'introduzione dei concetti di lieve e sensibile variazione di zona (territorio, clientela, prodotti). Con la prima s'intende la riduzione che incide fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, con la seconda la riduzione superiore al 20 per cento. Provvigioni. È mutata la disciplina delle provvigioni prevista dai nuovi articoli 6 e 7 del contratto. L'agente avrà diritto alla provvigione sugli affari conclusi durante lo svolgimento del rapporto per effetto del suo intervento; viene così superata la precedente previsione che legava tale diritto esclusivamente al buon fine degli affari. Per di più l'agente avrà diritto a un compenso aggiuntivo (in forma non provvigionale) qualora svolga l'incarico di coordinatore di altri agenti in una determinata area. Inedita è anche la disciplina che prevede, qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessi zone e/o clienti diversi affidati in esclusiva a più agenti, che la relativa provvigione venga riconosciuta all'agente effettivamente promotore dell'affare. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1748 del Codice civile, l'articolo 6 dell'accordo ha colmato quel vuoto normativo, lasciato dalle parti a tutt'oggi, circa il diritto dell'agente alla provvigione in caso di scioglimento del rapporto. Infatti, è stato finalmente stabilito un termine di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale gli affari dall'agente conclusi generano, comunque, il diritto a tale provvigione. Oltre tale termine, salvo diverso accordo, il diritto alla provvigione viene meno. Termini di preavviso. Per la risoluzione del contratto tra agenti e case mandanti i termini sono stati in parte ridotti rispetto a quelli previsti dal precedente accordo rimanendo, comunque, in linea con quanto disciplinato dal terzo comma dell'articolo 1750 del Codice civile. Patto di non concorrenza. Dopo la cessazione del rapporto tra le parti è stata posta a carico dell'agente una penale (ed è questa una novità importante) in caso di violazione del "patto". Infatti l'articolo 14 dell'accordo riprende il contenuto dell'articolo 1751-bis del Codice civile, il quale "quantifica" l'indennità per il rispetto del patto. Sabato 23 Marzo 2002
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