9/4/2001 ore: 13:22

Agenti, meno tasse sulla liquidazione

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Il Sole 24 ORE.com


    Rappresentanti di commercio
    Risparmi fiscali in vista con il prelievo agevolato sul Tfm esteso anche alle società di persone

    Agenti, meno tasse sulla liquidazione
    Incerti il momento impositivo e la contabilizzazione: la modifica della Finanziaria non è stata coordinata con le norme del Tuir
    Paolo Meneghetti
    Cambia la tassazione del Tfm delle società di rappresentanti. Tra le modifiche apportate dalla Finanziaria 2001 alla disciplina del reddito d’impresa una riguarda, infatti, l’indennità di cessazione del rapporto d’agenzia che spetta agli agenti costituiti in forma di società di persone, tra le più diffuse nell’attività di rappresentanza del commercio. L’articolo 6, comma 1, della legge 388/2000 introduce dal 2001 la possibilità di sottoporre il provento a tassazione separata, modalità finora riservata agli agenti imprenditori individuali. La novità consentirà dei risparmi fiscali, potendo d’ora in avanti escludere i redditi derivanti dal Tfm dall’imponibile che si forma nel corso dell’anno. Tuttavia l’innovazione non è affatto coordinata con altre norme del Tuir, né con la disciplina Irap, per cui sorgono problemi applicativi di cui si dà conto in questa pagina, a partire dal corretto inserimento dell’indennità nell’imponibile reddituale.
    La contabilizzazione. Il primo problema, per il corretto inquadramento reddituale dell’indennità di fine rapporto d’agenzia, è quello del momento di contabilizzazione a conto economico. Nella prassi operativa il comportamento prevalente è quello di contabilizzare l’indennità solo al momento dell’effettiva percezione, cioè a fine mandato, senza rilevare anno per anno la quota maturata secondo il criterio di competenza. Diversamente, secondo autorevole dottrina (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 agosto 2000), il Tfr, essendo certa la sua debenza, va contabilizzato in capo all’agente per competenza maturata anno per anno. Del resto la medesima contabilizzazione viene effettuata dal mandante che accantona, ogni anno, la quota maturata nelle spese per servizi. Se si assume questa impostazione la conseguenza reddituale è che un provento contabilizzato a conto economico, in assenza di specifiche esclusioni, concorre alla formazione del reddito d’impresa.
    Ora, mentre per l’agente individuale l’articolo 58, lettera c) del Tuir esclude dal reddito d’impresa (per qualificarlo come assimilato al lavoro autonomo) l’indennità per cessazione del rapporto d’agenzia, diversamente per le società di agenti non si ha alcuna esclusione, per cui le quote maturate e contabilizzate dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d’impresa.
    L’opzione per la tassazione separata. In questo scenario, caratterizzato da diverse incertezze, si colloca la modifica introdotta dalla Finanziaria 2001 per le sole società di persone (quindi gli agenti costituiti in forma di società di capitali devono applicare la tassazione ordinaria). La novità sarebbe più facilmente applicabile se fosse stato modificato contestualmente l’articolo 58 del Tuir per affermare che anche le indennità spettanti alle società di persone sono escluse dal reddito d’impresa e tassabili per cassa. Ecco il punto critico dell’innovazione: il mancato coordinamento con l’articolo 58 del Tuir causa, attualmente, una tassazione per competenza dell’indennità maturata che si correla difficilmente con la tassazione separata. Non è chiaro, infatti, come dovrebbe comportarsi la società di agenti che fino al 2000 ha contabilizzato e sottoposto a tassazione ordinaria le quote di indennità maturate. Una soluzione potrebbe essere quella di suddividere l’indennità in due parti: quella maturata e già tassata al 31 dicembre 2000, e quella maturata dal 2001 per la quale si opta per la tassazione separata al momento dell’incasso. Se le Finanze non ritenessero legittima una diversa modalità di tassazione per la medesima indennità si dovrebbe ritenere che la nuova disciplina si applichi solo alle indennità la cui maturazione inizia dal 2001.
    Il momento impositivo. Anche se prevalesse la tesi sopra esposta resterebbero dei nodi da sciogliere. Non è chiaro come sia possibile esercitare l’opzione per la tassazione separata durante la maturazione dell’indennità, al fine di sottrarla dall’imponibile. Infatti la tassazione separata si applica, in genere, al momento dell’incasso, ovvero al momento in cui sorge il diritto alla percezione del provento, quindi, successivamente o contestualmente alla cessazione del rapporto d’agenzia. Ciò comporta che negli esercizi di maturazione del provento occorrerebbe "impegnarsi" a esercitare un’opzione materialmente comunicata solo al momento della cessazione del rapporto.
    Le Finanze accetteranno la correttezza della variazione in diminuzione della quota d’indennita maturata, che anno per anno verrà effettuata in funzione di una scelta per la tassazione separata solo in futuro comunicata? In definitiva l’introduzione per la tassazione separata è certamente positiva ma va al più presto coordinata con le altre norme tributarie.
    Lunedì 9 Aprile 2001
 

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