25/6/2002 ore: 9:20

Agenti, sì all'Irap sul Tfr

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Martedí 25 Giugno 2002
Le Entrate chiariscono il regime da applicare alle indennità ottenute per la fine mandato
Agenti, sì all'Irap sul Tfr
L'importo nell'imponibile sia per chi è in forma individuale sia per le società di persone
L'agenzia delle Entrate ha precisato, nella risposta 8.1 inserita nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, il trattamento ai fini Irap delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (articolo 1751 del Codice civile), percepite da società di persone e soggetti fiscalmente equiparati, pervenendo alla conclusione dell'assoggettabilità al tributo di tali proventi. Il chiarimento era piuttosto atteso, considerati i dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 6 della legge n. 388/01, che ha consentito a queste società di fruire della tassazione separata ai fini Irpef ma non ha coordinato l'articolo 16, comma 1, lettera d, del Tuir (tassazione separata) con l'articolo 58 dello stesso Testo unico (reddito d'impresa). Imprese individuali. Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale è fuori di dubbio che l'indennità di fine mandato concorre alla formazione della base imponibile Irap. Infatti, l'articolo 58 del Tuir stabilisce, per le persone fisiche, l'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa del provento in esame e l'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97, in materia di Irap, prevede che non si applicano le disposizioni del l'articolo 58 del Tuir. In sostanza, la variazione in diminuzione che si apporta ai fini delle imposte sui redditi per "eliminare" il componente positivo iscritto alla voce A5 del conto economico, non rileva ai fini dell'imposta regionale. L'indennità è quindi tassata ai fini Irap anche se la stessa non concorre alla formazione del reddito d'impresa e può essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d, del Tuir. Società di persone. In base al mancato coordinamento tra l'articolo 16 del Tuir e la normativa del reddito d'impresa, si poteva addivenire, secondo alcuni, a un diverso trattamento ai fini Irap tra imprese individuali e società di persone dell'indennità di fine rapporto, escludendo queste ultime dall'imposizione Irap. E ciò nel presupposto che anche per le società di persone è ora possibile la tassazione separata che escluderebbe dal prelievo Irap il provento. Non vi è, però, alcun motivo sostanziale per tassare l'indennità ai fini Irap per le persone fisiche ed escludere invece da imposizione le società di persone; così operando, si perverrebbe a un'evidente sperequazione che il sistema tende a scongiurare. L'indennità, infatti, costituisce comunque un componente positivo di reddito per entrambi i soggetti, ancorché tassato separatamente. Tali indennità vanno, quindi, tassate ai fini Irap anche per le società di persone. La soluzione adottata dal l'Agenzia appare coerente anche con riferimento alla circostanza che il soggetto mandante che eroga l'indennità rileva, comunque, tale costo tra quelli deducibili ai fini Irap essendo classificabile nell'area B del conto economico (documento interpretativo del principio contabile n. 12); ne deve, pertanto, derivare che a fronte della deduzione in capo al soggetto mandante si verifica una tassazione in capo al soggetto percettore, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso. In caso contrario, si darebbe luogo a un ingiustificato salto d'imposta. Società di capitali. Le modifiche intervenute in materia di indennità di fine mandato e le relative interpretazioni dell'agenzia delle Entrate non interessano le società di capitali. Per queste ultime, l'indennità in questione concorre comunque alla formazione del reddito d'impresa in via ordinaria, così come rileva agli effetti dell'Irap.

Luca Miele

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