Agenti, sì alla deducibilità dell'indennità suppletiva
 Giovedí 11 Settembre 2003
NORME E TRIBUTI
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Agenti, sì alla deducibilità dell'indennità suppletiva
 Sentenza della Cassazione fa luce sul trattamento di fine rapporto
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L'accantonamento per indennità suppletiva di clientela è deducibile. Con la sentenza 22 giugno 2003, n. 10221, la Cassazione chiarisce una vertenza di lunga durata, relativa all'esatta interpretazione di quanto disposto dal Testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 70, comma 3, del Tuir stabilisce infatti che nella determinazione del reddito d'impresa sono deducibili «gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 16». La lettera d), in particolare, riguarda «le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia». Al momento della cessazione del rapporto all'agente spetta un trattamento di fine rapporto composto di due elementi: l'indennità di risoluzione rapporto e l'indennità suppletiva di clientela. Quest'ultima in base ai contratti nazionali spetta normalmente, ma non sempre. Il legislatore fiscale ha voluto tenere conto di tutte e due le indennità e ha ritenuto opportuno introdurre una novità rispetto al Dpr 597/73 stabilendo la deducibilità dell'accantonamento. D'altra parte, il principio contabile n. 19 prescrive che l'indennità suppletiva di clientela vada accantonata. L'accantonamento. La constatazione che è derimente per l'intera questione è che l'indennità di risoluzione rapporto non viene accantonata: la mandante la versa annualmente all'Enasarco che, a sua volta, la corrisponderà all'agente. Si tratta quindi di un debito della mandante che viene pagato annualmente. L'indennità suppletiva di clientela è l'unica suscettibile di accantonamento perché non viene versata ad alcuno: è la mandante che la accantona nel proprio bilancio. Quindi o si stabilisce che l'indennità di clientela è accantonabile e deducibile fiscalmente o, se così non è, si finisce con l'affermare che l'articolo 70, comma 3, non può applicarsi. Definizione, quest'ultima, che non è lecita all'interprete perché si finirebbe con l'affermare che la disposizione sarebbe stata data inutilmente. La dottrina ministeriale. Rispetto a questo quadro - che non sembra suscettibile di altra lettura - si è registrata una diversa e autorevole voce (Leo, Monacchi, Schiavo: «Le imposte sui redditi nel Testo unico»), secondo la quale sarebbe «da ritenersi tuttora valido quanto in tal senso precisato nella ris. min. n. 9/220 del 21.7.1989». In sostanza, gli autori difendono una posizione assunta dal ministero prima dell'entrata in vigore del Testo unico. In quella risoluzione si negava l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela perché non certa nella sua esistenza. Si tratta, però, di un periodo in cui vigeva il Dpr 597/73, che non prevedeva - come invece prevede adesso il Dpr 917/86 - espressamente l'accantonamento dell'indennità. Ma fare riferimento alla certezza, per gli accantonamenti è discorso del tutto non pertinente: non vi è sicuramente certezza per gli accantonamenti di rischi su crediti o rischi di cambio. Per gli accantonamenti, l'unica condizione richiesta dalla legge è che siano espressamente previsti: così dispone l'articolo 73, comma 4 del Tuir. Poiché, quindi, per gli accantonamenti l'unico requisito richiesto è che siano espressamente previsti e poiché questo accantonamento è previsto, non si può che concludere per la deducibilità fiscale dell'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela. Le controversie. È naturale che dopo questa presa di posizione autorevole che condiziona l'operato degli uffici fiscali, siano stati fatti molti accertamenti e siano sorte molte controversie. La giurisprudenza di merito si è orientata prevalentemente - ma non unanimamente - accogliendo i ricorsi dei contribuenti. Adesso interviene la Cassazione, con la sentenza 10221: i giudici affermano la deducibilità dell'accantonamento, argomentando che «la natura aleatoria dell'indennità, infatti, non consentiva all'ufficio di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento ma solo di determinare il "quantum" di quest'ultimo sulla base di criteri statistici che tenessero conto delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente».
GIOVANNI GIUNTA
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