22/4/2003 ore: 11:20

Al bar e al lavoro zone per fumatori

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ItaliaOggi (Diritto & Fisco)
Numero
093, pag. 25 del 19/4/2003
di Luigi Chiarello


CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Lo prevede lo schema di dpr anti-fumo licenziato ieri dal governo.

Al bar e al lavoro zone per fumatori

Pareti e insegne luminose per delimitare il regno delle bionde

Divieto d'accesso al tabacco in bar, ristoranti e uffici che non prevedano appositi locali per il consumo delle bionde. Chiunque subisca il fascino della nicotina potrà tranquillamente accendere sigarette in posti pubblici solo se sarà rigidamente separato, attraverso solide pareti, da chi fa volentieri a meno del fumo. Ma non è finita. La riserva di caccia alla ´smoking blond' dovrà essere contrassegnata da cartelli luminosi, recanti la scritta ´Area per fumatori'; e qualora l'impianto di ventilazione subisca un guasto, allora scatterà immediatamente il divieto di fumo anche nella zona franca. Lo stop alle scintille degli accendini sarà infatti segnalato da un'apposita insegna luminosa che, accendendosi automaticamente, farà scattare l'eventuale embargo alle sigarette. Nei locali per non fumatori, invece, basterà esibire il tradizionale cartello ´Vietato fumare', corredato di un decalogo contenente le sanzioni per gli incalliti trasgressori. La guerra aperta al fumo passivo si arricchisce così di un nuovo capitolo: il consiglio dei ministri ha licenziato ieri, su proposta del ministro della salute Girolamo Sirchia, lo schema di regolamento che dovrà dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 51, comma 3, della legge 3/2003. Gli esercizi commerciali e gli uffici interessati ad adeguare le proprie strutture avranno un anno di tempo dall'entrata in vigore del regolamento per mettersi a norma; ma il divieto di fumo sarà assoluto quando sia disponibile un solo locale per ospitare la clientela o l'attività lavorativa, o quando non sia possibile assicurare idonea separazione degli ambienti. E nella lotta al tabagismo assume una funzione strategica anche la conquista degli spazi; infatti, come indicato dalla legge 3/2003, negli esercizi di ristorazione l'ambiente destinato ai fumatori dovrà obbligatoriamente essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Area fumatori. Il provvedimento, come detto, individua le caratteristiche degli ambienti pubblici di lavoro e svago riservati ai fumatori. In particolare modo sono interessati alberghi, ristoranti, bar ed esercizi di pubblico ristoro in genere, uffici, spazi pubblici adibiti ad attività ricreative e circoli privati. La bozza di dpr prevede l'esplicita indicazione della zona fumatori e una separazione con idonee barriere fisiche (pareti) dagli ambienti in cui non è possibile fumare. Nei locali per fumatori dovranno essere installati idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata capaci di garantire una portata d'aria dall'esterno o (per trasferimento) da altri ambienti limitrofi senza fumo, in modo da assicurare una quantità d'aria supplementare minima di 22 litri/secondo per ogni persona ospitabile nel locale; l'indice di affollamento su cui testare il fabbisogno di aria supplementare è di 0,7 persone per ogni metro quadrato. Il regolamento dispone poi altri dettami tecnici, come la conservazione dei locali per fumatori in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti. E l'aria aspirata dai locali riservati ai fumatori non potrà essere assolutamente riciclata, ma dovrà essere espulsa all'esterno attraverso idonee e funzionali aperture. Gli impianti di ventilazione dovranno essere progettati e installati in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico e alle norme tecniche Uni (Ente italiano di unificazione) e Cei (Comitato elettrotecnico italiano). Stessi vincoli per le operazioni di manutenzione e collaudo. E spetterà solo ai tecnici abilitati rilasciare la dichiarazione di messa in opera degli impianti, mentre, in caso di controlli, dovranno essere disponibili i certificati di installazione e verifica.

          ItaliaOggi pubblica lo schema di regolamento applicativo dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori, approvato ieri dal consiglio dei ministri
Art. 1
Individuazione dei locali riservati ai fumatori

I locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n 3, si riferiscono agli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli esercizi alberghieri e di pubblico ristoro, agli uffici, agli altri luoghi di lavoro e a quelli adibiti ad attività ricreative e a circoli privati di ogni tipo.
Art. 2
Caratteristiche dei locali
per fumatori

I locali di cui all'articolo 1 sono riservati ai fumatori, sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, preclusi ai fumatori, mediante idonee barriere fisiche (pareti).

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di

ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi preclusi ai fumatori. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 22 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. È imposto il divieto di fumo in presenza di unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti.

5. Negli esercizi di ristorazione la superficie destinata ai fumatori deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

6. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonee e funzionali aperture.

7. La progettazione, la installazione, la manutenzione e il collaudo dei sistemi di ventilazione debbono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (Uni) e del Comitato elettrotecnico italiano (Cei). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte e di conformità dei medesimi alla normativa vigente. I certificati di installazione e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione debbono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

Art. 3
Tipologia dei cartelli
da esporre

1. Nei locali riservati ai non fumatori sono collocati appositi cartelli che evidenziano tale divieto con la scritta ´vietato fumare', integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

2. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa ´area per fumatori'.

3. I cartelli di cui al comma 2 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione: ´vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione', che si accende automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

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