Albi&Professioni: Germania, responsabilità e tutela dell’Ordine
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Martedì 16 Gennaio 2001 libere professioni Responsabilità limitata sotto la tutela dell’Ordine MILANO In Germania le "prove" sul campo a partire dal 1994 hanno aperto la strada, nel 1999, alla disciplina delle società a responsabilità limitata per gli avvocati.
La Srl, come un professionista-persona fisica, deve conseguire l’abilitazione professionale, che è rilasciata dall’amministrazione della Giustizia del Land in cui la società ha sede, previo parere dell’Ordine forense. In caso di esito negativo è possibile un giudizio d’appello presso la Corte degli avvocati. La società è iscritta al Registro delle imprese.
Come una persona fisica, la Srl di avvocati è sottoposta alla vigilanza dell’Ordine circa il rispetto delle regole deontologiche, deve evitare conflitti di interessi e non può detenere partecipazioni in altre organizzazioni per l’esercizio della professione (il divieto vale anche per i soci e gli amministratori). Tra i doveri cui non sfugge la Srl figurano il segreto professionale, la formazione dei praticanti, l’obbligo di assumere la difesa dei meno abbienti. La società può ricorrere alla pubblicità purché questa abbia carattere informativo.
La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio-avvocato e l’indicazione di «società tra avvocati». La Srl può "veicolare" anche una compagine "multiprofessionale": commercialisti e revisori dei conti possono, infatti, detenere quote a patto di esercitare la professione all’interno della società. Le quote non ossono essere detenute a nome di terzi: anche in Germania, insomma, i meri finanziatori sono off-limits. Gli avvocati mantengono nella Srl una posizione di leadership e hanno la maggioranza tra gli amministratori.
Il mandato professionale può essere affidato anche alla società: tuttavia se in gioco c’è la difesa nel giudizio penale la procura deve sempre essere attribuita a un avvocato.
A garanzia dei clienti la società deve stipulare una polizza di responsabilità civile: il massimale non può essere inferiore a cinque milioni di marchi per ogni evento dannoso.
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