18/3/2002 ore: 11:01
All'Enasarco le quote del Firr
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All'Enasarco le quote del Firr
Entro il 2 aprile (il 31
marzo e il 1º aprile sono
festivi) scade il termine
per il versamento alla
Fondazione Enasarco, da parte
delle imprese preponenti,
di quanto accantonato per il
2001 a titolo di Fondo dell’indennità
risoluzione del rapporto
(Firr). Per l’occasione
le imprese dovranno utilizzare
le nuove distinte di versamento
e i relativi bollettini di
conto corrente postale predisposti
per l’euro.
Le ditte che si avvalgono
dell’opera di un solo agente
devono eseguire il versamento
sul conto corrente postale
22178008 intestato a: Enasarco
- Versamenti Firr - via A.
Usodimare, 31 - 00154 Roma.
Questo bollettino, che
sul retro riporta i dati identificativi
dell’agente o rappresentante,
vale anche come distinta
per la contabilizzazione
del versamento stesso. Le
ditte mandanti che, invece, si
avvalgono dell’opera di più
agenti o rappresentanti devono
utilizzare il conto corrente
postale n. 28871002, intestato
come sopra. A questo bollettino
va abbinata una distinta
di ripartizione precompilata,
inviata dall’Enasarco assieme
al bollettino di conto
corrente postale, allo scopo
di accreditare l’importo versato
sui conti dei singoli
agenti e rappresentanti.
Questo conto corrente postale
(28871002) dovrà essere
utilizzato anche dalle ditte
che si avvalgono dell’opera
di un solo agente o rappresentante
quando fanno il versamento
con un bollettino postale in bianco
non avendo ricevuto la modulistica
prestampata.
In questo caso la ditta deve indicare
nella causale del bollettino la propria
ragione sociale, il codice fiscale
e il periodo di riferimento
e, inoltre, deve inviare
all’Enasarco una comunicazione
dalla quale rilevare i
dati anagrafici e fiscali di ciascun
agente o rappresentante,
nonché la ripartizione contributiva
per singolo agente o rappresentante.
Come funziona il Firr.
Tra le molteplici attribuzioni della
Fondazione Enasarco rientra
anche quella della gestione
dell’indennità di risoluzione
del rapporto di agenzia e di
rappresentanza commerciale
(meglio nota come Firr), accantonata
annualmente e rapportata
alle provvigioni liquidate
agli agenti o ai rappresentanti
durante il rapporto, secondo
aliquote fissate dagli accordi
economici collettivi (Aec).
Per le ditte aderenti alle organizzazioni
sindacali stipulanti
vi è l’obbligo di accantonamento
presso il fondo indennità
risoluzione rapporto (Firr).
Base imponibile.
Oltre che le provvigioni, agli effetti
del Firr sono computabili
anche le somme corrisposte a
titolo di rimborso o concorso
spese, premi e incentivazioni.
Vanno escluse le somme
anticipate dall’agente o rappresentante
in nome e per
conto del preponente, l’indennità
sostitutiva di preavviso e
quella suppletiva di clientela.
A chi sono dovuti gli accantonamenti
Firr.
Tutte le ditte preponenti hanno l’obbligo
di accantonare presso la
Fondazione Enasarco le somme dovute ogni anno
(1º gennaio - 31 dicembre) come indennità
risoluzione rapporto
maturata nei confronti degli
agenti o rappresentanti operanti
sia individualmente che
costituiti in società di persone
e di società a responsabilità
limitata e società per azioni.
L’obbligo per i preponenti
di provvedere al predetto accantonamento
viene a cessare
alla data di scioglimento del
contratto di agenzia o di rapresentanza
(cessazione del
rapporto da comunicare alla
Fondazione da parte della ditta
preponente entro un mese
dalla stessa cessazione). Naturalmente,
la parte d’indennità
relativa all’ultimo versamento
della ditta all’Enasarco e
fino alla data di risoluzione
del rapporto sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
all’agente o rappresentante,
effettuando la ritenuta fiscale
di acconto del 20 per cento.
A CURA DI
GIUSEPPE RODÀ