18/3/2002 ore: 11:01

All'Enasarco le quote del Firr

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    All'Enasarco le quote del Firr

    Entro il 2 aprile (il 31
    marzo e il 1º aprile sono
    festivi) scade il termine
    per il versamento alla
    Fondazione Enasarco, da parte
    delle imprese preponenti,
    di quanto accantonato per il
    2001 a titolo di Fondo dell’indennità
    risoluzione del rapporto
    (Firr). Per l’occasione
    le imprese dovranno utilizzare
    le nuove distinte di versamento
    e i relativi bollettini di
    conto corrente postale predisposti
    per l’euro.
    Le ditte che si avvalgono
    dell’opera di un solo agente
    devono eseguire il versamento
    sul conto corrente postale
    22178008 intestato a: Enasarco
    - Versamenti Firr - via A.
    Usodimare, 31 - 00154 Roma.
    Questo bollettino, che
    sul retro riporta i dati identificativi
    dell’agente o rappresentante,
    vale anche come distinta
    per la contabilizzazione
    del versamento stesso. Le
    ditte mandanti che, invece, si
    avvalgono dell’opera di più
    agenti o rappresentanti devono
    utilizzare il conto corrente
    postale n. 28871002, intestato
    come sopra. A questo bollettino
    va abbinata una distinta
    di ripartizione precompilata,
    inviata dall’Enasarco assieme
    al bollettino di conto
    corrente postale, allo scopo
    di accreditare l’importo versato
    sui conti dei singoli
    agenti e rappresentanti.
    Questo conto corrente postale
    (28871002) dovrà essere
    utilizzato anche dalle ditte
    che si avvalgono dell’opera
    di un solo agente o rappresentante
    quando fanno il versamento
    con un bollettino postale in bianco
    non avendo ricevuto la modulistica
    prestampata.
    In questo caso la ditta deve indicare
    nella causale del bollettino la propria
    ragione sociale, il codice fiscale
    e il periodo di riferimento
    e, inoltre, deve inviare
    all’Enasarco una comunicazione
    dalla quale rilevare i
    dati anagrafici e fiscali di ciascun
    agente o rappresentante,
    nonché la ripartizione contributiva
    per singolo agente o rappresentante.
    Come funziona il Firr.
    Tra le molteplici attribuzioni della
    Fondazione Enasarco rientra
    anche quella della gestione
    dell’indennità di risoluzione
    del rapporto di agenzia e di
    rappresentanza commerciale
    (meglio nota come Firr), accantonata
    annualmente e rapportata
    alle provvigioni liquidate
    agli agenti o ai rappresentanti
    durante il rapporto, secondo
    aliquote fissate dagli accordi
    economici collettivi (Aec).
    Per le ditte aderenti alle organizzazioni
    sindacali stipulanti
    vi è l’obbligo di accantonamento
    presso il fondo indennità
    risoluzione rapporto (Firr).
    Base imponibile.
    Oltre che le provvigioni, agli effetti
    del Firr sono computabili
    anche le somme corrisposte a
    titolo di rimborso o concorso
    spese, premi e incentivazioni.
    Vanno escluse le somme
    anticipate dall’agente o rappresentante
    in nome e per
    conto del preponente, l’indennità
    sostitutiva di preavviso e
    quella suppletiva di clientela.
    A chi sono dovuti gli accantonamenti
    Firr. 
    Tutte le ditte preponenti hanno l’obbligo
    di accantonare presso la
    Fondazione Enasarco le somme dovute ogni anno
    (1º gennaio - 31 dicembre) come indennità
    risoluzione rapporto
    maturata nei confronti degli
    agenti o rappresentanti operanti
    sia individualmente che
    costituiti in società di persone
    e di società a responsabilità
    limitata e società per azioni.
    L’obbligo per i preponenti
    di provvedere al predetto accantonamento
    viene a cessare
    alla data di scioglimento del
    contratto di agenzia o di rapresentanza
    (cessazione del
    rapporto da comunicare alla
    Fondazione da parte della ditta
    preponente entro un mese
    dalla stessa cessazione). Naturalmente,
    la parte d’indennità
    relativa all’ultimo versamento
    della ditta all’Enasarco e
    fino alla data di risoluzione
    del rapporto sarà corrisposta
    direttamente dalla ditta
    all’agente o rappresentante,
    effettuando la ritenuta fiscale
    di acconto del 20 per cento.
    A CURA DI
    GIUSEPPE RODÀ

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