Anche l'agente in società detrae le spese per l'auto

Venerdí 14 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI |
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Anche l'agente in società detrae le spese per l'auto DARIO DEOTTO
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Anche i soggetti che svolgono l'attività di commercio in forma societaria possono detrarre l'Iva assolta sull'acquisto dell'autovettura. È questa l'importante affermazione contenuta nella risoluzione 34/E del 13 febbraio dell'agenzia delle Entrate. L'agenzia rileva che l'articolo 19-bis 1, lettera c), del Dpr 633/72 stabilisce che «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli, e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (..), che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle d'impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio». La norma dispone quindi la possibilità di detrazione del l'imposta per gli agenti e rappresentanti di commercio. In proposito, l'agenzia rileva che l'articolo 6 della legge 204/85 prevede che può essere considerato agente (o rappresentante) di commercio anche un soggetto collettivo. Di conseguenza, è stato ritenuto che la detrazione non possa essere negata quando l'attività viene svolta in forma societaria. In sostanza, è stato mutuato lo stesso principio che è stato affermato con la circolare n. 188 del 16 luglio 1998, in relazione alla deduzione dei costi di cui all'articolo 121-bis del Tuir, dove è stato precisato che il riferimento agli agenti o rappresentanti di commercio fatto dalla norma deve essere riferito anche a coloro che svolgono l'attività in forma collettiva. Tornando all'Iva, la risoluzione mette in evidenza che la detrazione dell'imposta dovrà essere operata secondo le regole generali stabilite dagli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/1972. Di conseguenza, se l'autovettura viene utilizzata anche per fini privati, o comunque estranei all'oggetto dell'attività, la detrazione non è ammessa per la quota riferibile a tali utilizzi. In proposito, la risoluzione rileva che se un agente (o rappresentante) di commercio utilizza l'autovettura anche per un uso personale o familiare potrà seguire due criteri: 1) potrà decidere già in sede di acquisto di effettuare una valutazione prospettica del futuro utilizzo del bene e detrarre solo in parte l'imposta; 2) in caso di detrazione completa all'acquisto, dovrà operare successivamente, in sede di dichiarazione annuale, la rettifica della detrazione iniziale. |
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