26/2/2002 ore: 10:03

Arbitrato, «amarcord» anni 50 - di Giuliano Cazzola

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Arbitrato, ?amarcord? anni 50
Prima dello Statuto si era gi? dimostrato efficace il ricorso a forme di conciliazione
La richiesta di stralcio riguarda anche la possibilit? (indicata dall'articolo 12 della delega) di affidare la materia dei licenziamenti individuali a una procedura volontaria di conciliazione e arbitrato. Eppure, nella storia delle relazioni industriali, l'esperienza della risoluzione stragiudiziale delle controversie in tema di recesso vanta una tradizione importante, a testimonianza di un impegno comune delle parti a regolare contrattualmente un aspetto delicato del rapporto di lavoro, anche quando era in vigore il famigerato recesso ad nutum (articolo 2118 del codice civile). Nel Dopoguerra furono stipulati ben tre accordi interconfederali. Il primo (del 7 agosto 1947) prevedeva persino la reintegrazione nel posto di lavoro; ebbe vita breve e assolse alla funzione di rendere "indolore" la fine del blocco legale dei licenziamenti, protrattosi dal 1945 al 1? agosto 1947. L'ultimo (del 29 aprile 1965), siglato quando ormai era in vista una disciplina legislativa (l'anno dopo venne varata la legge n. 604), port? qualche modifica all'impianto dell'accordo 18 ottobre 1950, il vero protagonista dell'intera vicenda. Tale accordo venne poi recepito nel contesto della legislazione erga omnes (legge 741 del 1959) e acquist?, quindi, valore generale in alcune sue parti. Alla fine degli anni 60, una ?quipe diretta da Gino Giugni e Federico Mancini, cur? una ricerca (sotto l'egida del Cnr, poi pubblicata dal Mulino nel 1968) nella quale furono raccolti, classificati e commentati gli esiti della esperienza negoziale sui licenziamenti nel periodo intercorrente tra il 1950 e il 1964. L'accordo del 1950 prevedeva (si veda la scheda) due momenti distinti: un tentativo di conciliazione in sede sindacale, attivato dal lavoratore; in caso di fallimento, l'intervento di un collegio arbitrale, il quale era tenuto a svolgere, preliminarmente, un'ulteriore azione conciliativa; poi, se la controversia non era risolta, pronunciava il suo lodo, secondo equit?. Se i motivi del licenziamento erano considerati infondati, il collegio invitava il datore a ripristinare il rapporto di lavoro oppure a pagare una penale (in via normale, da 5 a 8 mensilit?). Nel caso di licenziamento in tronco, la procedura si intrecciava con l'eventuale ricorso all'autorit? giudiziaria e si concludeva, se il datore risultava soccombente, nell'erogazione di un risarcimento di importo doppio. Per quanto riguarda i licenziamenti ordinari i casi esaminati furono 1.616 nel 1951, scesero a 1.026 nel 1960; il loro numero risal? fino a 2.367 nel 1964. Sia pure con andamenti diversi in ciascuno degli anni considerati, durante l'iter procedurale il 15-16% dei licenziamenti veniva ritirato. La gestione dell'accordo, man mano che l'esperienza si consolidava, fin? per privilegiare (in misura del 60%) il momento della conciliazione sindacale. I ricorsi portati all'esame del collegio furono in costante diminuzione: una quota elevata - intorno al 45% - nei primi anni; solo il 27-28% delle procedure iniziate negli ultimi due anni. Pure a livello del collegio era prevalente la funzione conciliativa: si pensi che nel 1964 i lodi arbitrali furono solo 105. Cos?, i ricercatori arrivarono alla conclusione che, in realt?, le parti avevano voluto ?trovare pi? gradi di istanze conciliative su di una controversia individuale? anzich? istituire organi collegiali in grado di formulare una casistica di lodi, sebbene la procedura - la circostanza ? degna di nota - si concludesse entro il termine massimo di un mese dall'avvenuto licenziamento. Quanto al "segno" dei giudizi arbitrali, il trend ? singolare: se all'inizio del periodo circa il 40% dei licenziamenti veniva considerato ingiustificato, alla fine vi fu un rovesciamento dei rapporti: i recessi non giustificati superarono il 60% di tutti i lodi emessi. I licenziamenti disciplinari in tronco (188 nel 1951 fino a 983 nel 1964) risentivano, invece, di un atteggiamento pi? rigido delle parti (anche se circa il 10% veniva ritirato). Bench? i lodi non fossero la forma prevalente, la raccolta della "giurisprudenza arbitrale" dimostra che in quei tempi, politicamente e socialmente tanto lontani, i diritti dei lavoratori non erano conculcati a bella posta. Certo, quel regime di tutele - insufficiente per tanti motivi - fu superato da successive disposizioni legislative (per la cronaca: quando fu discussa e votata la legge 604 del 1966, i parlamentari vicini alla Cisl si opposero strenuamente in nome della libert? sindacale). Ma non si pu? negare il merito dell'autonomia collettiva; n? sottovalutare il contributo che essa potrebbe nuovamente fornire, in un contesto sociale pi? solido e maturo.

Marted? 26 Febbraio 2002

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