11/3/2002 ore: 9:13

Articolo 18: categorie senza tutela

Contenuti associati

1) Cinque categorie senza tutela
2) Partiti e sindacati esclusi per rispettare le ideologie

Cinque categorie senza tutela
Oltre alle eccezioni previste per alcune categorie di datori di lavoro, la tutela reale contro il licenziamento non trova applicazione nei confronti di determinate categorie di lavoratori dipendenti che, quindi, non possono essere reintegrati nel posto di lavoro. Il datore di lavoro ha la possibilità di recedere dal rapporto con questi lavoratori indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (cosiddetta area di libera recedibilità).
I dirigenti. Rientrano in quest'area, anzitutto, i dirigenti, nei confronti dei quali l'applicabilità dell'articolo 18 è limitata ai soli casi di licenziamento discriminatorio, oppure di recesso intimato oralmente. La contrattazione collettiva di categoria ha peraltro disposto, sin dagli anni 70, che al dirigente venga corrisposta, in caso di licenziamento ingiustificato, un'apposita penale risarcitoria (o "indennità supplementare"), la cui misura è determinata discrezionalmente dal giudice o dal collegio arbitrale tra un numero minimo e un massimo di mensilità all'interno di limiti prefissati dal contratto collettivo di riferimento. Va sottolineato, tuttavia, che la Corte di cassazione, in una recente sentenza (n. 14230 del 15 novembre 2001) ha ritenuto applicabile la tutela dell'articolo 18 al cosiddetto pseudo-dirigente, o dirigente meramente convenzionale, per il quale le mansioni attribuite ed esercitate non hanno le caratteristiche del rapporto propriamente dirigenziale. Gli ultrasessantenni. Una seconda ipotesi di esclusione concerne, come previsto dall'articolo 4, legge 108/90, i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, al cui riguardo, tuttavia, si impongono alcune precisazioni. Si tratta, infatti, di un'ipotesi alquanto complessa per il suo intrecciarsi con la normativa pensionistica, a cui si aggiunge un'ulteriore complicazione derivante dalla difformità di trattamento tra uomini e donne prevista in materia. Per semplificare al massimo, si consideri che oggi, sulla base di quanto stabilito dalla riforma previdenziale attuata nel corso degli anni 90, il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del 65º anno di età per l'uomo, e al 60º anno di età per la donna (fermo restando il raggiungimento dei requisiti contributivi previsti dalla legge). Per evitare discriminazioni tra i sessi in materia di tutela contro i licenziamenti - in più occasioni ritenute inammissibili dalla Corte Costituzionale - è comunque facoltà della donna proseguire il rapporto, al pari degli uomini, fino all'età di 65 anni, senza che ciò comporti la perdita della tutela reale. Ne deriva che quanto previsto dal citato articolo 4, legge 108/90, va oggi letto e interpretato nel senso dell'inapplicabilità dell'articolo 18 e, quindi, della tutela reale, ai lavoratori - uomini e donne - che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, e dunque che abbiano compiuto 65 anni (oltre ad avere raggiunto l'anzianità contributiva minima prevista dalla legge).
Sportivi professionisti. Non godono, inoltre, della protezione dell'articolo 18 gli sportivi professionisti.
Lavoratori domestici. Parimenti - come spiegato nell'articolo qui sopra sulle esclusioni dei datori di lavoro - non c'è reintegrazione per i lavoratori domestici. Lavoratori in prova. Infine, rientrano nell'area di libera recedibilità anche i lavoratori in prova, i quali sarebbero, quindi, in teoria esclusi dall'applicazione della reintegrazione. Va tuttavia precisato che qualora risulti invalida la clausola che prevede la prova, o il lavoratore licenziato dimostra che non è stata consentita la verifica delle sue capacità professionali durante il periodo di prova, oppure, ancora, dimostri l'imputabilità del licenziamento a un motivo estraneo al rapporto di lavoro, potrà comunque essere disposta, al ricorrere dei necessari requisiti dimensionali, la reintegrazione nel posto di lavoro.
Marco Maniscalco
Partiti e sindacati esclusi per rispettare le ideologie
Luisa Mian
L'applicabilità o meno dell'articolo 18 non dipende solo dal livello occupazionale. Dipende anche dalla tipologia di datore di lavoro. Indipendentemente dal numero di lavoratori, l'articolo 18 non si applica infatti (articolo 4 legge 108/90): ai datori di lavoro non imprenditori che senza fini di lucro svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (cosiddette organizzazioni di tendenza); ai datori di lavoro domestici . Organizzazioni di tendenza. Il legislatore ha voluto sottrarre all'obbligo della reintegrazione questi particolari datori di lavoro ritenendo che il carattere squisitamente ideologico dell'attività svolta e delle finalità perseguite mal si conciliasse con la prosecuzione forzata della collaborazione con un lavoratore sgradito o comunque non più in linea con la "tendenza" espressa dall'organizzazione. I presupposti di operatività dell'esclusione sono rappresentati dalla non imprenditorialità, dall'assenza di fini di lucro e dallo svolgimento di una delle attività indicate dalla norma. Tipiche organizzazioni di tendenza sono i partiti politici, i sindacati, le associazioni, i comitati aventi fini culturali, ma anche le associazioni ecologiche, dei consumatori, dei reduci, dei partigiani (le quali svolgono attività "politica" in senso ampio). Resterebbero invece escluse dalla deroga le attività sportive, ricreative, artistiche, di beneficenza e assistenza (orfanotrofi, asili, ospizi centri di recupero sociale), salva una loro ricomprensione, a seconda dei casi, tra le attività culturali, di religione o di istruzione. L'esclusione delle organizzazioni di tendenza dall'applicabilità dell'articolo 18 non è peraltro totale, non estendendosi né ai casi di inefficacia del licenziamento per vizio di forma né alle ipotesi di licenziamento discriminatorio, in relazione al quale l'articolo 3 della legge 108/90 prevede l'applicazione generalizzata della tutela reale. Non è però da considerarsi discriminatorio il licenziamento cosiddetto ideologico, irrogato per mancanza, originaria o sopravvenuta, di una piena adesione del dipendente alle finalità e all'etica dell'organizzazione. Il labile confine tra le due fattispecie impone peraltro particolare cautela: al riguardo la Suprema corte ha precisato che il licenziamento ideologico può considerarsi legittimo nella sola ipotesi di lavoratori addetti a mansioni "di tendenza", influenzate, cioè, dai peculiari fini del datore di lavoro, non anche di lavoratori addetti a mansioni "neutre" rispetto a questi fini, come nel caso di fattorini o custodi. Datori di lavoro domestici. Molto più semplice e di immediata percezione l'esclusione dell'applicazione dall'obbligo di reintegrazione da parte dei datori di lavoro domestici. L'eccezione trova la sua ragione nella circostanza che in questo particolare e speciale rapporto di lavoro subordinato si debba essere liberi di recedere in qualunque momento nel solo rispetto del preavviso. La natura delle prestazioni e il luogo in cui esse vengono rese richiedono necessariamente che sussista una particolare armonia tra datore di lavoro e lavoratore venuta meno la quale deve essere consentito, al di là della fondatezza o meno delle ragioni, la possibilità di licenziare il lavoratore. La tutela del lavoro qui cede il passo alla tutela della vita privata che comprensibilmente non può tollerare l'imposizione della presenza di persone, per qualche motivo, non gradite. Vi è un unico limite: il licenziamento discriminatorio. Principio cardine non solo del nostro ordinamento ma della nostra stessa cultura, la discriminazione non trova mai e comunque alcun tipo di tutela. Infine, è bene ricordare che siamo nell'ambito del lavoro domestico ogni qual volta la prestazione venga resa a favore e all'interno di una comunità, non necessariamente familiare, che tuttavia sia caratterizzata da stabilità, continuità, permanenza delle persone che la costituiscono sotto lo stesso tetto, assenza di uno scopo di lucro, osservanza di un principio di mutua assistenza.
Lunedí 11 Marzo 2002

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