7/4/2004 ore: 11:49
Assegno familiare «ampio» per le colf extracomunitarie
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Assegno familiare «ampio» per le colf extracomunitarie |
Il trattamento, inoltre, viene riconosciuto anche ai rifugiati politici, che però non hanno diritto all’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari in difficoltà. Sono le precisazioni fornite dall’Inps, con due diverse circolari emanate ieri, sulle tutele riconosciute ai lavoratori stranieri in Italia. Extracomunitari regolarizzati. L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori extracomunitari regolarizzati solo per periodi successivi al 9 settembre 2002, fatta eccezione per colf e badanti. Queste hanno diritto al trattamento anche per i periodi precedenti. La residenza in Italia dei familiari può essere comprovata da documentazione certa anche senza certificazione anagrafica (ad esempio con il certificato di frequenza di asili o scuole). Queste le precisazioni contenute nella circolare 61/04. La sanatoria per i collaboratori familiari extracomunitari, irregolari e occupati nel trimestre precedente il 10 settembre 2002, è stata varata dall’articolo 33 della legge 189/02. Il contributo forfettario di 290 da versare per regolarizzare colf e badanti ha coperto anche l’Anf. La sanatoria per gli altri lavoratori (non domestici) è invece dettata dal decreto legge 195/02, convertito dalla legge 222/02. In questo caso il contributo forfettario di 700 euro è stato destinato soltanto alla copertura pensionistica e non anche l’Anf. Di conseguenza solo i lavoratori domestici regolarizzati hanno diritto all’Anf per i periodi precedenti al 9 settembre 2002. Per i periodi successivi scatta per tutti, invece, la disciplina generale sugli assegni per il nucleo familiare. L’assegno spetta per i familiari del cittadino straniero, che non abbiano la residenza sul territorio italiano, solo in condizione di reciprocità con lo Stato dello straniero oppure in presenza di una convenzione internazionale per i trattamenti di famiglia. Ovviamente, ogni problema è superato quando il familiare di cittadino straniero ha la residenza in Italia. Rifugiati politici. Via libera all’Anf per i familiari residenti all’estero di lavoratori rifugiati in Italia. Il diritto al trattamento è sancito, in effetti, dagli articoli 23 e 24 della Convenzione per lo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 722/54. Queste norme internazionali equiparano i rifugiati politici ai cittadini italiani sul piano dell’assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali. La precisazione è contenuta nella circolare Inps 62/04. Disco rosso, in quanto la normativa in questo caso è più restrittiva, sull’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni e pagato dall’Inps. Si tratta del sussidio disciplinato dall’articolo 65 della legge 448/98. |