Attività occasionali con doppio tetto
 Sabato 11 Ottobre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Attività occasionali con doppio tetto |
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Il decreto legislativo 276 del 10 settembre, nell'attuare la delega conferita al Governo dalla legge 30/2003, si occupa di lavoro "occasionale" in due occasioni: all'articolo 61, comma 2 per escluderlo dal regime dei lavori a progetto e all'articolo 70 e seguenti per regolare le prestazioni di lavoro, oltre che occasionale, "accessorio". Si tratta di fattispecie distinte che è bene non confondere. L'articolo 61, nel ricondurre le collaborazioni coordinate e continuative a «uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso», esclude dall'ambito di applicazione della nuova normativa le prestazioni "occasionali". Si intendono per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, che non comportano per il percettore un compenso complessivo non superiore a 5mila euro percepito nell'anno solare. Per evitare di ricondurre la prestazione nell'ambito del lavoro a progetto, occorre che entrambe le condizioni siano rispettate. Peraltro, mentre il requisito temporale appare di facile verifica essendo riferito «allo stesso committente», il requisito economico sembra riferito, letteralmente, non tanto al singolo committente quanto all'anno solare e al compenso complessivamente percepito dal prestatore d'opera. Non solo, non è chiaro se deve essere assunto il termine «percepito» nel suo significato etimologico e quindi con uno stretto riferimento di cassa, o se possa essere genericamente inteso come "dovuto". Il dubbio appare legittimo anche in considerazione della diversa terminologia utilizzata per la seconda fattispecie di lavoro occasionale, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 276/2003. Si tratta, in questo caso, di attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Per questa tipologia di lavoro occasionale, che possono essere svolti nei confronti di più committenti i limiti sono fissati, con specifico riferimento al lavoratore, in non più di trenta giorni di attività nel corso dell'anno solare. Inoltre, le prestazioni non devono dare luogo, complessivamente, a compensi superiore a 3mila euro nello stesso anno solare. Saranno solo i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, studenti e pensionati, i disabili e soggetti in comunità di recupero, il lavoratori extracomunitari (regolarmente soggiornanti in Italia) nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro a poter svolgere entro i limiti le attività elencate nell'articolo 70. Tra le attività previste: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti. Diverse, ovviamente, le tutele. Per il lavoro accessorio la retribuzione è compresa nei "buoni" che il datore di lavoro acquisterà dal rivenditore, il cui valore di 7,50 euro comprende anche la contribuzione all'Inps (che sarà attribuita alla Gestione separata di cui alla legge 335/95), l'assicurazione all'Inail, oltre che il margine di compenso per il rivenditore. Il compenso erogato al lavoratore (5,80 euro per ogni buono consegnato) non è soggetto a imposte e non incide sullo stato di disoccupazione. Per le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, invece, il rapporto economico è demandato agli accordi fra le parti; non è attualmente prevista alcuna forma di assicurazione a favore del collaboratore occasionale. Peraltro, il disegno di legge per la riforma previdenziale (atto Senato 2058) prevede, all'articolo 3, l'iscrizione dei i titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.
MARIA ROSA GHEIDO
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