C’è un contratto per i ragazzi dei call center

giovedì 4 marzo 2004
C’è un contratto per i ragazzi dei call center Turni, ferie, maternità, pensione: firmato il primo accordo nazionale. Paga oraria: 6,73 euro
ROMA - San Precario ha fatto il miracolo. Per la categoria più bistrattata tra quelle dei lavoratori «intermittenti», i co.co.co (collaboratori coordinati e continuativi) che lavorano nei call-center, sono in arrivo le prime tutele. Per ora l’accordo siglato martedì tra i sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil e l’Assocallcenter, riguarda solo 10 mila lavoratori, quelli utilizzati dalle 32 imprese iscritte all’associazione di categoria firmataria, ma è pur sempre un inizio. L’intesa, che varrà fino all’ottobre 2005, introduce il monte-ore mensile e il minimo retributivo, la maternità e la liquidazione, fino alla pausa di 15 minuti ogni due ore passate al computer.
TEMPI CERTI - Il collaboratore che lavora in un centralino è un lavoratore autonomo, come tale ha mano libera nella definizione di tempi, orari e modalità d’esecuzione dell’attività. A lui viene assicurato un minimo giornaliero di tre ore e mensile di 60. Un eventuale rinnovo o proroga del contratto non potrà avere una durata inferiore ai sei mesi. E chi negli ultimi sei mesi abbia avuto rapporti di collaborazione ha diritto alla prelazione nel caso in cui si presenti un’altra occasione, anche un’assunzione con contratto di lavoro subordinato. La paga non è da capogiro, ma almeno adesso c’è un minimo contrattuale: 6,73 euro l’ora il primo anno e 7,50 il secondo. Insomma 420 euro mensili circa diventa la soglia più bassa per la paga mensile.
MOGLIE E FIGLI - Il contratto supera anche uno dei problemi più scottanti del lavoratore precario: l’impossibilità di assentarsi dal lavoro se non a rischio di perdere l’occupazione. Da ora in poi in caso di malattia ci saranno prestazioni definite tra le parti, i cui costi saranno a carico del committente. Esisterà anche un diritto alla sospensione per un periodo massimo di 90 giorni l’anno. Anche in caso d’infortunio è prevista la sospensione del rapporto fino alla guarigione «clinica» o fino alla scadenza del contratto di collaborazione. Sposarsi o fare figli non dovrebbe essere più così proibitivo, almeno dal punto di vista del tempo. Per il matrimonio è prevista una licenza di 15 giorni. Ma il contratto assicura anche, in caso di gravidanza, un permesso di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni.
LA PENSIONE - Intorno al co.co.co si creano tutta una serie di garanzie per il futuro. A partire dalla possibilità di accedere alla previdenza integrativa, alla formazione e all’aggiornamento professionale retribuiti. Stop ai licenziamenti prima della data di scadenza del contratto. La rescissione anticipata del rapporto di collaborazione sarà possibile solo per gravi inadempienze e per motivi previsti nell’accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione. Alla fine dell’attività il collaboratore ha diritto a un’indennità di fine mandato, pari all’8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto.
IL SINDACATO - Capitolo denso di novità anche quello sindacale. Finora nessuna forma di tutela organizzata era stata mai immaginata per questo tipo di lavoratori. Ora i collaboratori avranno diritto a eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee. Infine la sicurezza: la legge 626 viene applicata anche ai co.co.co che perciò potranno pretendere di lavorare in luoghi sani e sicuri. Tra le garanzie ce n’è una che concede a chi utilizza il personal computer, un diritto a 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore. LA LEGGE - Le nuove regole riguardano 10 mila lavoratori su 60 mila perché l’accordo è stato siglato soltanto dalle 32 imprese dell’Assocallcenter, mentre non è stato firmato dalla Confcommercio e da altre imprese. «L’accordo - spiega per la Uiltucs, Gianni Rodilosso - anche se non vale per tutti può costituire un importante precedente da far valere in sede di contenzioso». Ma non basta, l’accordo di fatto sospende l’applicazione della legge Biagi che ha deciso la trasformazione dei contratti dei co.co.co in «contratti a progetto», indicando per loro un percorso di graduale stabilizzazione. La legge Biagi, ritenendo la trasformazione molto onerosa per le imprese, ha concesso la possibilità di una proroga dei contratti dei co.co.co di massimo cinque anni, in presenza di accordi con i sindacati. L’intesa siglata utilizza questa proroga fino all’ottobre del 2005. «Per noi imprese firmatarie - dice Giampaolo Gualla di Assocallcenter - si tratta di fissare delle regole in modo che ci siano dei punti di riferimento nel settore e la concorrenza si faccia sulla qualità del servizio e non sullo sfruttamento del lavoro». Le regole non valgono per i call-center interni alle aziende cui si applica il contratto del settore di appartenenza (Telecom, ad esempio, applica il telefonico). Nessuno oggi prevede tutele per i co.co.co. Qualcosa potrebbe essere introdotta nel prossimo contratto del commercio.
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Antonella Baccaro
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 Interni
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Le regole/1
MONTE ORE Al collaboratore è assicurato un monte ore minimo di 60 ore mensili, nella fascia indicata dal lavoratore stesso, con un minimo di 3 ore giornaliere. Il rinnovo o la proroga del contratto non può avere una durata inferiore ai sei mesi. Nel caso in cui si presenti un’altra occasione di lavoro, anche un’assunzione con contratto di lavoro subordinato, hanno diritto di prelazione tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi hanno avuto rapporti di collaborazione
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BUSTA PAGA Per i co.co.co. sono previsti corrispettivi minimi in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti: saranno aggiornati con i rinnovi del Ccnl del settore di riferimento. Il minimo contrattuale per chi lavora come collaboratore coordinato continuativo nei call-center è di 6,73 euro l’ora per il primo anno e di 7.50 per il secondo. Si parte quindi da 420 euro al me
I PERMESSI In caso di malattia è sancito il diritto alla sospensione per un periodo massimo di 90 giorni l’anno. In caso di infortunio è prevista la sospensione del rapporto di lavoro fino a guarigione «clinica» o scadenza del contratto. In caso di maternità è garantita la sospensione per un periodo complessivo di 180 giorni (anche in caso di gravidanza a rischio), per il matrimonio invece di 15 giorni
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Le regole/2
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PENSIONE Per i collaboratori è possibile accedere alla previdenza integrativa. Si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere ad ore di formazione e aggiornamento professionale retribuite. E’ limitata la rescissione anticipata del contratto di collaborazione solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell’accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione
LIQUIDAZIONE E’ stabilito il diritto del collaboratore a tempo indeterminato a un’indennità di fine mandato, pari all’8% degli interi compensi percepiti: il diritto è previsto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. I collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee
SICUREZZA È applicata anche ai collaboratori coordinati continuativi la legge sulla sicurezza del lavoro, la 626. Per i lavoratori che utilizzano il personal computer, è previsto che ogni due ore si abbia il diritto a 15 minuti di pausa retribuita. È rinviata a giugno 2004 la regolamentazione dei contratti a progetto. Prima della predetta intesa non sarà possibile attivare contratti a progetto
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