Call center, contratto per i collaboratori
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economia e lavoro |
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giovedì 4 marzo 2004
Call center, contratto per i collaboratori È stato firmato il primo accordo nazionale della categoria che interessa oltre 10mila persone
MILANO Per i collaboratori dei call center aumentano le tutele, dalla maternità alla liquidazione. È quanto prevede il primo accordo nazionale per glioltre 10mila collaboratori dei call center , siglato dai sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil con l'Assocallcenter. L’intesa raggiunta - spiegano i sindacati - varrà fino al 2005 ed è in applicazione di quanto disposto nel contratto nazionale dei dipendenti call center in outsourcing, stipulato nel 2003 ad integrazione del contratto del terziario dove sono previsti processi di stabilizzazione per almeno il 40% delle attuali collaborazioni in essere. L'accordo riguarda tutti i rapporti di collaborazione, anche quelli occasionali e le prestazioni d’opera, indipendentemente dal possesso di partita Iva individuale. Con l’accordo viene garantita al collaboratore ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione del lavoro. È assicurato un monte ore mensile di minimo 60 ore nella fascia oraria indicata dal collaboratore stesso con un minimo di 3 ore giornaliere. L’eventuale rinnovo o la proroga del contratto non potranno avere una durata inferiore ai 6 mesi. C'è diritto di prelazione per tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di collaborazione. Sono previsti corrispettivi economici minimi, in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti e che saranno aggiornati con i rinnovi del Ccnl del settore di riferimento. Garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni. La sospensione è prevista anche in caso di gravidanza a rischio. Per il matrimonio è prevista una sospensione di 15 giorni. Viene limitata la rescissione anticipata del contratto di collaborazione solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell’accordo. È stabilito il diritto del collaboratore a un’indennità di fine mandato, pari all 8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto. Viene riconosciuto il diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee.
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