Cause di lavoro, resta l’esenzione
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Lo conferma un comunicato delle Entrate
 Cause di lavoro, resta l’esenzione Giovanni Negri
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ROMA - Sopravvive l’esenzione fiscale per le cause di lavoro. A mettere la parola fine sui dubbi e le incertezze delle scorse settimane è arrivato un comunicato del ministero delle Finanze che ha confermato le attuali agevolazioni per le controversie tra imprese e dipendenti. A far nascere numerose perplessità era stata la riforma del gratuito patrocinio approvata nello scorcio finale della XIII Legislatura. Tra le pieghe della legge trovava infatti spazio una sorpresa: l’articolo 23 della legge 134 del 29 marzo abrogava l’articolo 10 della legge 533 del 1973. Fuori dal tecnicismo normativo la nuova disposizione sembrava avere messo una pietra tombale sul meccanismo, vecchio di decenni, che aveva sinora condotto a non far pagare imposte di registro e bollo a chi avesse intrapreso una causa di lavoro. Per effetto dell’innovazione, che sarebbe comunque scattata solo a partire dal 1° luglio 2002, le cause avrebbero subito un boom di costi che avrebbe presumibilmente scoraggiato chi avesse avuto intenzione di proporne una. Una conseguenza che ha visto salire sugli scudi le organizzazioni sindacali per segnalare la situazione che si sarebbe presto venuta a creare. E il fatto che in questa maniera più o meno surrettizia si sarebbe arrivati con ogni probabilità a una riduzione del carico dei tribunali non costituisce un passaggio decisivo. Così Cgil, Cisl e Uil, che offrono comunque una serie di servizi di assistenza legale ai lavoratori, emisero un comunicato per fare osservare come, dal luglio 2002, anche gli avvocati di parte sindacale si sarebbero visti costretti a far pagare le spese vive. L’intero contenzioso in materia lavoristica e previdenziale sarebbe rientrato così sotto l’ombrello del sistema fiscale in arrivo per il processo civile. Va infatti anche sottolineato come, a partire dal prossimo luglio e dopo una serie di rinvii per la perdurante necessità di chiarimenti sollecitati dagli avvocati, entrerà in vigore il contributo unificato sugli atti giudiziari, che comporterà una drastica revisione dell’intera fiscalità del settore giustizia. Per avere un’idea dei nuovi parametri di riferimento, cui presumibilmente sarebbero state sottoposte anche le cause di lavoro, basta ricordare come per una lite del valore tra 10 e 50 milioni il costo sarà di 300mila lire. Alla mobilitazione dei sindacati si erano poi aggiunte le precisazioni degli avvocati che, in punta di diritto, avevano sottolineato le ragioni che avrebbero comunque condotto a una conferma del meccanismo di esenzione. Il perno, nell’interpretazione dell’Oua (Organismo unitario avvocatura), era costituito dalla norma della Finanziaria per il 2000 che introdusse il contributo unificato: l’articolo 9 della legge 488/99 dispone infatti che non sono sottoposti al tributo unico sugli atti giudiziari tutti quei procedimenti che già fossero esenti (ed è il caso appunto delle cause di lavoro che godono da decenni del regime di esenzione). Adesso l’agenzia delle Entrate propone un’interpretazione ancora differente, ma che in sostanza raggiunge lo stesso risultato. L’esenzione attuale infatti, ricorda il comunicato del Fisco, si basa, sostanzialmente su due norme: l’articolo 10 della tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 181/86) che ricomprende gli atti giudiziari tra quelli per i quali non è necessaria la richiesta di registrazione e l’articolo 12 della tabella allegato B del Dpr 642/72 che stabilisce l’esenzione da imposta di bollo in maniera assoluta. Ora, ed è questa la conclusione delle Finanze, nessuna di queste norme è stata toccata esplicitamente dall’intervento di riforma del gratuito patrocinio. Questo perché nessuna delle due richiama espressamente l’articolo 10 della legge 533/73 abrogato dall’intervento sull’assistenza legale a spese dello Stato. Pertanto, in quanto disposizioni di natura speciale, continuano ad applicarsi sino al momento di un’esplicita abrogazione. Sabato 16 Giugno 2001
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