Cessioni d'azienda: Moltiplicate le incertezze
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 Moltiplicate le incertezze
di Angelo Zambelli
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Il nuovo decreto legislativo 18/2001 ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2001, rilevanti novità in materia di trasferimento d’azienda, con sostanziali modifiche dell’articolo 2112 del Codice civile e dell’articolo 47 della legge 428/90. Infatti, il legislatore recependo un univoco orientamento giurisprudenziale non solo fa menzione delle figure generiche di "cedente" e "cessionario" ma ha introdotto anche una definizione della fattispecie che riprende sostanzialmente quella elaborata dalla giurisprudenza. Nel comma 5 del nuovo testo dell’articolo 2112 del Codice viene precisato che l’oggetto del trasferimento d’azienda è rappresentato da «un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità». Il legislatore supera la nozione di azienda contenuta nell’articolo 2555 del Codice: è infatti configurabile un trasferimento d’azienda anche nell’ipotesi in cui l’attività ceduta sia esercitata senza scopo di lucro, come accade, per citare l’esempio più significativo, per le Onlus. Occorre altresì rilevare come la stessa disposizione in esame, riprendendo anche qui una nozione elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, abbia introdotto nell’ordinamento giuridico la prima definizione normativa di ramo d’azienda, «intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata». Il legislatore ha anche tentato, seppur con risultati non completamente soddisfacenti, di risolvere la dibattuta questione circa la disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro trasferiti all’impresa cessionaria. Nel vigore del vecchio articolo 2112 del Codice, tale disposto aveva dato luogo a contrasti dottrinali e giurisprudenziali. Nella nuova formulazione il comma 3 dell’articolo 2112 sembra accogliere il principio enunciato dalla giurisprudenza (Tribunale di Milano, 24 febbraio 1996; Cassazione, 8 settembre 1999, n. 9545) della sostituzione automatica del contratto collettivo della cedente ad opera di quello applicato dall’impresa cessionaria. Viene però mantenuto uno spazio di incertezza, laddove si precisa che «l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello». Resta pertanto irrisolto il problema di stabilire cosa avvenga nell’ipotesi in cui le imprese interessate dal trasferimento applichino contratti collettivi di livello diverso, ad esempio aziendale la cedente e solo nazionale, ma di differente settore merceologico, la cessionaria: è prevedibile l’acceso contenzioso interpretativo che nascerà. Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/90, occorre rilevare come l’intervento legislativo abbia introdotto alcuni elementi di non facile interpretazione. Nella sua formulazione originaria la disposizione in esame prevedeva una serie di obblighi procedurali nei confronti degli organismi sindacali interessati. Il primo di tali obblighi, a carico sia del cedente che del cessionario, consisteva nella comunicazione per iscritto dell’intenzione di cedere l’azienda da effettuarsi almeno 25 giorni prima della data programmata del trasferimento medesimo. Nel testo novellato, invece, cedente e cessionario sono obbligati ad aprire la fase di consultazione sindacale almeno 25 giorni prima «che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente». La norma pone non pochi problemi interpretativi. Sembrerebbe che la ratio sia di anticipare il momento di coinvolgimento dei sindacati alla fase dei "primi contatti" tra il cedente ed il potenziale cessionario. Infatti, la comunicazione deve essere trasmessa venticinque giorni prima che le parti raggiungano un’intesa "vincolante", con ciò dovendosi probabilmente intendere non solo la stipulazione di un eventuale contratto preliminare, ma addirittura la formulazione di una qualsiasi proposta di carattere commerciale finalizzata al trasferimento in progetto che, se accettata, finirebbe per vincolare il cedente e concretare così un’ipotesi di condotta antisindacale. La norma appare contraddittoria se si considera che il contenuto dell’informazione deve riguardare anche «la data o la data proposta del trasferimento». Ebbene, appare di difficile comprensione come sia possibile informare le organizzazioni sindacali della data del programmato trasferimento d’azienda quando ai soggetti coinvolti sembra inibito raggiungere una qualche intesa su cui fare reciproco affidamento circa il buon fine dell’ipotizzata cessione. Dunque, sembra che il legislatore abbia travalicato l’indirizzo generale dettato dall’articolo 6 della direttiva comunitaria 98/50/Ce, ove si prevede più semplicemente che la comunicazione alle organizzazioni sindacali debba avvenire «in tempo utile prima dell’attuazione del trasferimento». È facile prevedere, se la norma verrà interpretata testualmente, una pletora di comunicazioni ex articolo 47 della legge 428/90, senza poi alcun concreto effetto. Venerdì 23 Febbraio 2001
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