10/6/2004 ore: 12:26
Cigs: la tredicesima non può sfondare il tetto
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La vicenda. L’Inps era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a pagare a un’assicurata la differenza, dovuta su ciascun assegno mensile erogato per Cigs, in modo tale da ricomprendervi anche la tredicesima. Questo perché, secondo il tribunale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 1115/1968, andava rispettato il carattere globale della retribuzione, comprensiva di tutti gli emolumenti percepiti durante l’anno, fra i quali anche la stessa tredicesima. Di qui il ricorso in Cassazione sollevato dall’Inps. Secondo l’istituto nazionale di previdenza, l’assicurata aveva posto la domanda per ottenere la Cigs, per gli anni 1981-90, anche in relazione alla tredicesima. La decisione. La Corte di cassazione ha dato ragione all’Inps, sottolineando, fra l’altro, che l’istituto non contesta la regola che le mensilità aggiuntive facciano parte della base di computo della somma dovuta a titolo di integrazione salariale. Ma, calcolato l’importo teorico, quello effettivamente da versare non può andare oltre il massimale previsto dalla legge per 12 mensilità. Di conseguenza, afferma la Corte, la norma applicabile alla fattispecie è proprio quella dell’articolo unico della legge 427/1980. Tale tesi viene confermata anche in riferimento all’interpretazione autentica data dal legislatore a tale norma, con l’articolo 44, comma 6, del decreto legge 269/2003, convertito in legge 326/2003, prevedendo che l’articolo unico, comma 2, della legge 427/1980 «si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive». |