Colf, contratto per quattro categorie

Mercoledì 4 settebre 2002
ITALIA-LAVORO |
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Colf, contratto per quattro categorie
Mariolina Sesto
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(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA - La sanatoria di colf e badanti extracomunitari consentita dalla legge Bossi-Fini può avvenire a una sola condizione: la stipula di un contratto individuale di lavoro tra le parti. L'ultimo rinnovo contrattuale della categoria è stato firmato l'8 marzo del 2001 ed è a questo che le controparti dovranno rifarsi per stabilire retribuzione, diritti e doveri relativi al rapporto di lavoro. La categoria. «Il contratto - si legge nel documento firmato da Fidaldo e Domina da una parte e da Federcolf, Cgil, Cisl e Uil dall'altra - si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare». Sotto questa definizione-ombrello, rientrano una nutrita serie di collaboratori familiari che comprendono l'addetto alla compagnia, il puericultore, il capocuoco e l'assistente geriatrico (appartenenti alla prima categoria), la baby sitter, l'autista, il guardarobiere e il portinaio (seconda categoria), l'addetto alle pulizie, lo stalliere e l'assistente agli animali domestici (terza categoria). Le categorie che distinguono fra le varie tipologie di lavoro sono quattro in tutto ma un'altra grande suddivisione caratterizza il comparto: quella fra i collaboratori "conviventi" e i "non conviventi", con relativi differenziati trattamenti economici e diritti contrattualmente riconosciuti. La retribuzione. Il contratto prevede un minimo retributivo per ciascuna delle quattro categorie (che vanno dalla prima-super alla terza). La retribuzione più bassa è fissata in 439 euro mensili lordi, ma di solito è il mercato locale a stabilire lo stipendio effettivo della colf che è normalmente più alto rispetto a quello stabilito a livello nazionale. Il contratto prevede inoltre la corresponsione della tredicesima mensilità e, per i lavoratori conviventi, il pagamento del vitto e la predisposizione dell'alloggio. L'orario di lavoro. L'orario, che può essere contrattato con il datore di lavoro, non può superare le 54 ore e mezzo settimanali per le colf conviventi e le 46 ore per le non conviventi. Quanto al riposo settimanale, il lavoratore ne usufruisce nelle 24 ore della domenica e per ulteriori 12 ore di un altro giorno della settimana concordato con la famiglia. Il contratto prevede inoltre il caso dei lavoratori che, in base alla fede religiosa professata, solennizzino un giorno diverso dalla domenica: l'accordo fra le parti potrà specificare una giornata festiva alternativa. È poi riconosciuto il lavoro notturno (quello prestato tra le 22 e le 6) che è ricompensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria, ed il lavoro straordinario che è pagato il 25% in più se è prestato fra le 6 e le 22, del 50% in più se ricade tra le 22 e le 6 e del 60% in più se viene richiesto durante i giorni festivi. Ferie e malattia. Indipendentemente dalla durata dell'orario di attività, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il collaboratore domestico ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie. I diritti previsti in caso di malattia sono invece strettamente legati all'anzianità maturata. Per un'anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, ad esempio, spettano 10 giorni di malattia (di cui solo 8 retribuiti) dopo i quali non è più garantita la conservazione del posto di lavoro. In caso di maternità, il contratto prevede l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto. Non è invece contemplata l'astensione facoltativa per maternità garantita alle altre lavoratrici subordinate.
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