20/2/2003 ore: 11:32

Colf, la denuncia torna d'obbligo

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Giovedí 20 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI
Colf, la denuncia torna d'obbligo

Il nuovo collocamento - Le novità del Dlgs 297/02 in vigore dal 30 gennaio

Con l'entrata in vigore, il 30 gennaio scorso, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che cambia le norme sul mercato del lavoro e il collocamento, non sono poche le novità che gli operatori debbono affrontare. Alcune modifiche sono già operative mentre altre non sono ancora efficaci in quanto mancano i decreti di attuazione. Le modifiche già operative. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici ed economici devono consegnare al lavoratore sia la comunicazione prescritta, anche precedentemente, contenente i dati di registrazione a libro matricola, sia la comunicazione prevista dal Dlgs 152/97, per la quale precedentemente era consentito un lasso di 30 giorni. Quest'ultima comunicazione interessa i dati identificativi del datore di lavoro, gli elementi significativi del rapporto di lavoro potendo sostituire gli elementi contrattuali con il puntuale riferimento al contratto applicato. Anche l'eventuale patto di prova deve risultare sottoscritto prima dell'inizio dell'attività lavorativa, e i rapporti di lavoro particolari quali quelli a tempo parziale o a tempo determinato comportano ulteriori, specifiche attenzioni in ordine all'indicazione dell'orario o all'apposizione del termine e alle sue motivazioni. Già in vigore è anche la soppressione dell'obbligo di riserva a favore delle "fasce deboli" che valeva per le aziende con oltre 10 dipendenti. In futuro saranno le Regioni che potranno stabilire obblighi mirati in base alle peculiarità del territorio. Così pure è operante la riduzione da 12 a 6 mesi per il diritto di precedenza alla riassunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale e l'abolizione delle liste di collocamento, ordinarie e speciali, fatto salvo quelle del collocamento obbligatorio, dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori dello spettacolo. Rimangono altresì valide le chiamate a selezione per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 15 della legge 56/87 che è, in buona parte, abrogata. Numerose sono, peraltro, le disposizioni abrogate dal 30 gennaio scorso, anche se quasi interamente riferite al mercato del lavoro o alle procedure di avviamento. Così è definitivamente abolito il libretto di lavoro, anche per i lavoratori stranieri, sono abrogati i Titoli I e II della legge 264/49, fatta eccezione per il divieto di esercizio della mediazione in materia di avviamento al lavoro, salvo che sia autorizzata. Una disposizione interessa in particolare i datori di lavoro domestici, per i quali l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 9-bis della legge 608/96, a far data dal 30 gennaio 2003, significa il venir meno della possibilità di adempiere alla denuncia del lavoratore con la comunicazione all'Inps e il conseguente obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego, per il futuro, contestualmente all'assunzione. Necessità di chiarimenti interessano, infine, le assunzioni agevolate, in quanto l'abrogazione anche del comma 5 dello stesso articolo 9-bis ha creato un vuoto di documentazione e di comunicazioni fra il servizio competente e gli enti previdenziali interessati alle riduzioni contributive. Le disposizioni in arrivo. Numerose le modifiche non ancora operative. È il caso della comunicazione, contestuale al l'instaurazione del rapporto di lavoro non solo subordinato, che i datori di lavoro - anche pubblici - dovranno inviare al competente servizio per l'impiego. Stessa cosa per la comunicazione entro cinque giorni della "trasformazione" in rapporto di lavoro subordinato dei rapporti di tirocinio e di altra esperienza professionale. Rimangono, per ora, ferme le attuali incombenze, con la comunicazione ai servizi per l'impiego entro cinque giorni dell'avvenuta assunzione del lavoratore, la comunicazione entro le 24 all'Inail del codice fiscale del lavoratore, le eventuali comunicazione all'Inps o ad altri enti alle quali il datore di lavoro sia tenuto. Rimane l'obbligo, per esempio, di effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario, di cui all'articolo 7 della legge Bossi-Fini.
MARIA ROSA GHEIDO

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