6/9/2002 ore: 12:01

Colf, sanatoria al traguardo

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                ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro)
                Numero
                211, pag. 32 del 6/9/2002

                di Silvia Bradaschia

                Breve guida alle procedure da seguire per l'emersione di domestiche e badanti.
                Colf, sanatoria al traguardo

                Entro il 10/11 le domande di regolarizzazione

                L'art. 33 della nuova legge sull'immigrazione n. 189/02 prevede la possibilità di presentazione di dichiarazione d'emersione di lavoro irregolare per i collaboratori familiari e i prestatori d'assistenza presso le famiglie. La legittimazione dello stato irregolare deve sussistere al 10/6/02, infatti, chi ha occupato nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della norma (10/9/02) domestici extracomunitari può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro entro due mesi da tale data, cioè entro il 10/11/2002.

                I lavoratori interessati alla sanatoria sono gli extracomunitari:

                - impegnati in attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;

                - lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf), nel limite di uno per famiglia.

                La dichiarazione di emersione va presentata dal datore di lavoro a mezzo ufficio postale (fa fede la data del timbro dell'ufficio accettante).

                Il ministero dell'interno con la circolare n. 13 del 19/7/02 detta le prime condizioni per avviare la procedura di regolarizzazione dei collaboratori familiari e dei prestatori d'assistenza nelle famiglie. Nel confermare quanto previsto dalla legge inserisce alcune linee guida per l'ufficio che provvederà all'esame delle domande:

                - mancando gli allegati richiesti la pratica verrà accantonata per una verifica (con eventuale archiviazione);

                - mancando alcuni elementi la pratica prosegue l'iter (completamento nell'incontro finale con il datore di lavoro).

                La procedura da seguire per chi intende regolarizzare l'extracomunitario impiegato nella famiglia è la seguente:

                a) ritiro del kit per la dichiarazione presso gli uffici postali contenente:

                - modello di domanda, busta relativa e cedola di spedizione,

                - bollettino di pagamento del contributo forfettario pari a 290 euro (copre il trimestre precedente la regolarizzazione a prescindere dall'orario di lavoro svolto),

                - istruzioni per la compilazione dei moduli;

                b) pagamento presso l'ufficio postale (conto corrente e invio busta), la spedizione costa 40 euro;

                c) invio della domanda di regolarizzazione e del certificato medico del familiare bisognoso di cure in caso di sanatoria per le assistenti;

                d) gli uffici postali trasmettono le buste al loro centro che in via telematica le invia agli Uffici territoriali del governo (Utg);

                e) gli Utg, ottenuto il nulla osta della questura, fissano l'appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (previa presentazione di quattro foto, di passaporto originale e di una marca da bollo da 10,33 euro);

                f) presso la prefettura verrà istituito uno sportello polifunzionale che consentirà di attribuire il numero di codice fiscale; sottoscrivere il contratto di lavoro; rilasciare il permesso di soggiorno; sistemare la posizione contributiva del lavoratore.

                La dichiarazione di regolarizzazione deve contenere:

                - generalità del datore di lavoro,

                - dichiarazione di cittadinanza italiana o di regolarità della sua presenza sul territorio italiano,

                - generalità e nazionalità del lavoratore occupato, estremi dei suoi documenti e dell'eventuale permesso di soggiorno in suo possesso,

                - indicazione della tipologia, delle modalità di impiego, delle mansioni e del luogo di lavoro,

                - indicazione della retribuzione convenuta, con un minimo di 439 euro mensili (non comprensivi di vitto e alloggio), nel rispetto del ccnl di riferimento,

                - impegno al pagamento delle spese di viaggio in caso di rientro in patria del lavoratore (seguiranno le istruzioni per le modalità operative),

                - indicazione del luogo in cui alloggerà il lavoratore (non è necessario specificare se a titolo oneroso o gratuito), ma mancano ancora chiarimenti in merito a eventuali vincoli per la validità della sanatoria,

                - le firme di ambedue le parti.

                Alla domanda vanno allegati:

                1. attestazione di pagamento di un trimestre di contribuzione corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato,

                2. copia d'impegno a stipulare con il lavoratore il contratto di soggiorno,

                3. certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore (è esclusa questa certificazione per la sanatoria dei collaboratori familiari),

                4. fotocopia del documento di identità del dichiarante,

                5. fotocopia del documento valido per l'espatrio del lavoratore in possesso del lavoratore (tutte le pagine anche se bianche).

                Nei 20 giorni successivi gli Utg devono verificare l'ammissibilità e la ricevibilità della stessa, mentre la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno. In tali uffici deve essere istituito il registro informatizzato dei richiedenti e dei lavoratori interessati alla sanatoria.

                Nei dieci giorni successivi al rilascio del nulla osta da parte della questura le parti verranno invitate a presentarsi presso gli Utg per la stipula del contratto di soggiorno alle condizioni contenute nella domanda di emersione. In caso di mancata presentazione delle parti il procedimento sarà archiviato.

                Contestualmente al deposito del contratto di soggiorno avviene il rilascio del permesso di soggiorno. Questo è rinnovabile in ipotesi di:

                - continuazione del rapporto di lavoro (previo accertamento da parte dell'organo competente delle prove relative),

                - regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

                La norma prevede pesanti sanzioni (reclusione da due a nove mesi) per coloro che presentano una falsa dichiarazione d'emersione, al fine di eludere la norma sull'immigrazione. La falsa dichiarazione potrebbe riguardare:

                - rapporti di lavoro che hanno avuto una durata inferiore ai tre mesi precedenti il 10 settembre 2002,

                - la mancata occupazione del lavoratore per il quale si chiede la sanatoria.

                I datori di lavoro che presentano la dichiarazione d'emersione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario per i lavoratori extracomunitari occupati e indicati nella dichiarazione stessa, se compiute antecedentemente alla data d'entrata in vigore della norma (10/9/02).

                In ipotesi di pluralità di datori di lavoro si ritiene che ciascuno di essi sia tenuto al versamento della contribuzione forfettaria e alla presentazione di distinta domanda di regolarizzazione precisando sul modello che si tratta di più famiglie interessate alla sanatoria.

                Si attendono i decreti del ministero del lavoro per fissare:

                - parametri retributivi,

                - modalità di imputazione delle somme per far fronte all'organizzazione della sanatoria,

                - modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali relativi ai periodi denunciati superiori ai tre mesi precedenti l'entrata in vigore della norma,

                - circolari contenenti ulteriori chiarimenti sulle modalità operative in caso di pluralità di datori di lavoro.

                La sanatoria non è ammessa:

                - per i rapporti di lavoro con extracomunitari nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (questo per poter sanare un maggior numero di lavoratori),

                - per coloro che risultino segnalati ai fini della non ammissione in Italia,

                - per coloro che sono stati denunciati per reati di cui agli artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale (per esempio furto, rapina, appropriazione indebita, reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o della prostituzione).

                Agli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello stato possono essere applicate le disposizioni relative all'espulsione anche in presenza della domanda di emersione.

                Le conseguenze di un eventuale rigetto della domanda potrebbero essere:

                - la perdita del contributo versato,

                - l'espulsione del lavoratore irregolare,

                - la denuncia del datore di lavoro. (riproduzione riservata)

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