16/4/2004 ore: 11:47

Collaborazioni vietate ai minorenni

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ItaliaOggi La riforma del lavoro
Numero 091, pag. 50 del 16/4/2004
Autore: di Daniele Cirioli
 
Collaborazioni vietate ai minorenni
 
La disciplina vigente consente eccezioni per lavori occasionali o di breve durata in ambito familiare.
Dai 15 anni co.co.co. possibili solo dopo la scuola dell'obbligo
 
Co.co.co. vietate ai minori di 15 anni. Per stipulare collaborazioni occasionali con soggetti di età superiore (e fino a 18 anni), invece, è necessario che il minore abbia frequentato il periodo minimo d'istruzione obbligatorio di otto anni. La disciplina di tutela del lavoro minorile, infatti, si applica a tutti i rapporti di lavoro, di qualunque natura anche a quelli conseguenti alla riforma del lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative sia nella forma di lavoro a progetto sia occasionale.

L'età per lavorare. La situazione prospettata dal quesito concerne il collegamento della disciplina sui minori alle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla riforma del lavoro (dlgs n. 276/03). Affronta una particolare forma di lavoro, cioè quella delle collaborazioni coordinate e continuative, e un particolare rapporto ossia quello delle prestazioni o collaborazioni occasionali (mini co.co.co.). Posto il rispetto delle norme in materia di capacità giuridica e capacità di agire, nonché di visite mediche, di limiti di orario e di divieto di adibizione a lavori pericolosi ecc., il quesito chiede se esistano norme specifiche che precludano a un minore di essere parte di un contratto di lavoro avente a oggetto prestazioni di tipo occasionale.

La tutela dei minori sul lavoro. La riforma del lavoro non sfugge alle prescrizioni legislative sulla tutela dei minori, i cui principi derivano dalla Costituzione. La disciplina è dettata fondamentalmente dalla legge n. 977/67; altri provvedimenti hanno recepito il diritto internazionale in materia di protezione dei giovani sul lavoro (dlgs n. 345/99 di modifica della legge n. 977/97); età minima di ammissione al lavoro (legge n. 157/81); proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (legge n. 148/00). È la riforma del 1999 (dlgs n. 345/99) che ha modificato sostanzialmente la disciplina di protezione dei minori sul lavoro. Con carattere profondamente innovativo, le disposizioni hanno adeguato le regole agli standard europei, privilegiando l'istruzione e la formazione professionale. I principali vincoli previsti ai fini della praticabilità di rapporti di lavoro con minori concernono il rispetto: di un'età minima di ammissione al lavoro; particolari regole sull'orario di lavoro; divieto di adibizione a talune mansioni e attività di lavoro; visite mediche preventive e periodiche alle prestazioni di lavoro.

L'età per il lavoro. L'attuale disciplina fissa di principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico, comunque mai prima dei 15 anni compiuti. A ciò si aggiunge l'ulteriore obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni, imposto dalla legge n. 144/99. In altre parole, l'ammissione al lavoro dei minori è subordinata a tre condizioni:

- (vincolo anagrafico) possesso del giovane di un'età minima, vale a dire non inferiore a 15 anni compiuti; tuttavia, in taluni casi è consentito l'avviamento al lavoro anche dei bambini previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro;

- (vincolo scolastico) assolvimento dell'obbligo scolastico;

- (vincolo formativo) assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative.

In merito alla seconda condizione, dal 17 aprile 2003 l'istruzione obbligatoria prevede un periodo di otto anni. La legge di riforma della scuola (la n. 53/03 cosiddetta riforma Moratti), infatti, ha abrogato la legge n. 9/99 che aveva elevato il periodo d'istruzione obbligatoria a nove anni, riportando nuovamente il periodo minimo a otto anni (cinque anni di scuola elementare e tre anni di scuola media). Relativamente all'obbligo di frequenza di attività formative (terza condizione), la disciplina prevede tre possibilità di assolvimento ossia in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

In ogni caso, il vincolo formativo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Il campo di applicazione. La novità fondamentale della riforma delle tutele dei minori al lavoro è stata quella dell'estensione delle norme a ogni rapporto di lavoro, ordinario e speciale. In precedenza, infatti, la tutela si rivolgeva al ´lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro...', circoscrivendo l'ambito di applicazione ai soli rapporti o contratti di lavoro di tipo subordinato. Con il dlgs n. 345/99, invece, la tutela ´si applica ai minori dei diciotto anni, (...), che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti'. Le attuali disposizioni, pertanto, si applicano ai minori di 18 anni impiegati sul lavoro a prescindere dalla tipologia del rapporto o del contratto. Devono ritenersi compresi anche i rapporti di lavoro non subordinati, quali quelli a prestazioni autonome o parasubordinate come le collaborazioni coordinate e continuative. La tesi è sostenuta anche dalla giurisprudenza; per esempio la Corte di cassazione ha evidenziato che ´la disciplina della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) ha lo scopo, in conformità al dettato dell'articolo 37 della Costituzione e dell'articolo 7 della Carta sociale europea di Torino del 18 ottobre 1961, ratificata con legge 3 luglio 1965 n. 929, di tutelare l'attività svolta da tali soggetti in un contesto produttivo, di qualunque tipologia giuridica, utilizzato a finalità economica'. Aggiungendo, inoltre, che ´detta disciplina legislativa, nonostante taluni suoi riferimenti letterali alla figura del datore di lavoro, è applicabile anche nel caso in cui l'attività dei fanciulli e degli adolescenti sia svolta nell'ambito del rapporto, non inquadrabile nello schema del lavoro subordinato...' (Cassazione, sentenza n. 1816/87).

Le eccezioni. La disciplina sul lavoro dei minori non si applica, invece, in caso di attività di lavoro occasionale o di breve durata svolto nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare sempreché queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo né pregiudizievole né pericoloso. In questi casi, dunque, qualora si volesse adibire al lavoro un minore mediante un rapporto di mini co.co.co. (potrebbe essere il caso del quesito che non ha specificato la tipologia di attività) si resterebbe fuori dai vincoli della disciplina dettata dalla legge n. 977/67. È interessare notare che, secondo il ministero del lavoro (circolare n. 1/00), l'esclusione riguarda in maniera particolare le due predette ipotesi, che devono riferirsi a prestazioni che non consentono una previa programmazione e si concretizzano in attività fuori dalla logica della periodicità svolte da soggetti non inseriti nell'organizzazione della famiglia o dell'impresa a conduzione familiare. A tanto, inoltre, il ministero ha aggiunto che la dizione ´lavori occasionali' si intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie.

 
 
 
 
 

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