2) Regole chiare e più tutele per due milioni di collaboratori
Come cambia il lavoro - Nel progetto di riforma all'esame del Senato previste nuove forme di flessibilità Il posto tradizionale non è tutto Dal contratto a chiamata al job sharing: le esperienze già praticate all'estero debuttano sul mercato italiano
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ROMA - È lo stesso ministro del Welfare Maroni che definisce questo capitolo del disegno di legge-delega sulla riforma del mercato del lavoro, l'evoluzione del pacchetto Treu. Nel '97, con il provvedimento firmato dall'allora ministro del Lavoro, si introdussero per la prima volta in Italia strumenti di flessibilità sconosciuti al nostro ordinamento legislativo: il contratto di lavoro temporaneo, o interinale, ne è un esempio. Ora, il Governo continua sulla strada delle novità contrattuali facendo debuttare alcune formule, come il lavoro a chiamata, note solo oltreconfine. In uno degli articoli del disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, si prova quindi quest'ulteriore iniezione di flessibilità: una scommessa per il Welfare che punta così ad avvicinarsi all'obiettivo di Lisbona (70% di occupazione nel 2010). Debutta il contratto a chiamata. Ci provarono alla Zanussi. L'azienda e una parte del sindacato (senza la Cgil) fecero un accordo ad hoc per introdurre in fabbrica il lavoro a chiamata, o job on call. Furono i lavoratori a bocciare quell'intesa rifiutando la sperimentazione di una formula contrattuale nota solo nei mercati del lavoro anglosassoni. Ora il Governo ci riprova introducendolo per legge, senza trascurare il passaggio della contrattazione. In pratica, il nuovo contratto consiste nel riconoscimento di un'indennità al lavoratore che garantisce all'azienda la disponibilità immediata a lavorare in un determinato arco di tempo. Questo dà la possibilità all'impresa di creare una sorta di "riserva" di personale nei momenti di picco produttivo, retribuendo il lavoratore non solo per le ore effettivamente lavorate e per la prestazione svolta, ma anche per la disponibilità "offerta" in un periodo temporale. «Si riconosce un'indennità di disponibilità al lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente - si legge nel Ddl - così come individuate dai contratti collettivi o in via provvisoria dalla legge». Nel provvedimento, si prevede la possibilità di sperimentare questo contratto anche sui disoccupati con meno di 25 anni o con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo. Nella delega rimane un punto in sospeso: ossia l'obbligatorietà o meno del lavoratore a rispondere alla chiamata al lavoro dell'azienda, una volta firmato il contratto. L'incertezza verrà risolta solo con il decreto attuativo o, come sembra più probabile, dai contratti collettivi. Per il momento, nel provvedimento si parla di «eventuale non obbligatorietà del prestatore, non avendo quindi titolo a percepire l'indennità, ma con diritto di avere la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte». Prime tutele per i co.co.co. Anche questo è un secondo tentativo. Ci provò il Governo di centro-sinistra, nella scorsa legislatura, a fare una legge per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) ma il provvedimento rimase fermo alla Camera per le divisioni nella maggioranza. Ora tocca all'Esecutivo del Polo provare a dare prime tutele a circa due milioni di lavoratori che non hanno alcuna tutela legislativa se non norme ad hoc di tipo fiscale e previdenziale (si veda l'altro articolo). Si tratta, anche in questo caso, di una delega, dunque di pochi principi che rinviano al decreto attuativo. Nuove regole per il job sharing. Di fatto già esiste. Il contratto, che nella delega viene definito a "prestazioni ripartite" (job sharing), non è diffuso ma è stato già sperimentato nel mercato del lavoro italiano. Si tratta di una variante del part-time: in pratica su un orario completo, due lavoratori si accordano per ripartirsi le ore, d'intesa con l'azienda. La prestazione di lavoro, dunque, è unica ma "condivisa" da due lavoratori che si organizzano autonomamente dandone informazione all'azienda. Il lavoro accessorio e occasionale. La formula ha più a che fare con le prestazioni di tipo assistenziale. Viene cioè ammesso un tipo di contratto, definito «occasionale e accessorio» con particolare riferimento a opportunità di «assistenza sociale rese a favore di famiglie o enti senza fine di lucro» da disoccupati di lungo periodo o altri soggetti a rischio di esclusione sociale «regolarizzabili attraverso la tecnica di "buoni" corrispondenti a una certa quota di ammontare lavorativo». Lina Palmerini
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Regole chiare e più tutele per due milioni di collaboratori
Serena Uccello
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MILANO - Evitare l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative «in funzione elusiva o frodatoria». E soprattutto dare «riconoscimento giuridico» a un formula che in questi ultimi anni, a detta delle cifre, si è diffusa sempre più massicciamente. Nero su bianco è da queste premesse che il Governo parte per riformare la normativa che disciplina il lavoro coordinato e continuativo. Ai cosiddetti Co.co.co. infatti fa riferimento l'articolo 8 del disegno di legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro che, intervenendo sulle diverse tipologie contrattuali, fissa per le collaborazione coordinate e continuative il ricorso alla forma «scritta» e, di conseguenza, che il compenso corrisposto sia proporzionato alla «quantità e alla qualità» del lavoro. Allo stesso modo dovrà essere stabilita la durata della prestazione, così da distinguerla dalle collaborazioni di natura strettamente occasionale. La delega prevede, inoltre, l'introduzione delle «tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori», ovvero assistenza in caso di infortunio, di malattia e di maternità. Viene, infine, sancita l'ammissibilità di «prestazione di lavoro occasionale e accessorio», svolte a favore di famiglie e di enti con e senza fini di lucro, da parte di disoccupati di lungo periodo o comunque di altri soggetti a rischio di esclusione sociale. Uno sforzo legislativo, dunque, su più fronti che punta a un unico obiettivo: fare chiarezza per una platea di lavoratori in costante crescita. Se, infatti, nel 1999 l'esercito dei Co.co.co contava 1.525.699 unità, a metà del 2001 il numero saliva a 1.978.054 lavoratori, un incremento del 29,6%. A far lievitare il numero di iscrizioni all'apposito fondo previdenziale Inps, soprattutto le donne che, negli ultimi anni, sono aumentate del 36,2% (+239.509 in termini assoluti), contro il 24,6% degli uomini (+212.846). La componente femminile è predominante al Sud, 55,6%, con picchi del 61% in Sicilia. Un dato che deve essere messo in relazione con le caratteristiche del sistema produttivo di quell'area e con la preponderanza dei servizi alla persona come settore privilegiato di utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative. Per quanto però i tassi di crescita maggiori si siano registrati nel Mezzogiorno, è al Nord che persiste la maggiore concentrazione di lavoratori parasubordinati, in particolare nella sola Lombardia è presente il 22,5% dei Co.co.co, segue il Lazio con il 10,6%, l'Emilia Romagna con il 9,4%. I collaboratori coordinati e continuativi sono per lo più giovani, il 27% ha meno di 32 anni, mentre il 30% ha un'età compresa tra i 32 e i 41 anni. Gli ultrasessantenni sono invece il 7,6%. Passando al piano delle qualifiche professionali, il quadro si complica notevolmente. Sotto la denominazione di collaboratori coordinati e continuativi finiscono, infatti, profili assai diversi: dal pony express all'operatrice di call center, dal consulente aziendale all'amministratore di società. Anche se, a giudicare dall'analisi dei redditi, il peso maggiore penderebbe per i profili più bassi: il 5,8% ha un reddito superiore ai 45mila euro annui, per contro il 64% guadagna al massimo 10 milioni annui. Penalizzate le donne il cui reddito è pari alla metà circa di quello degli uomini. |
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