Commercio, nuove regole per gli agenti
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ItaliaOggi Professioni
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Numero 136, pag. 36 del 8/6/2004
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Autore: di Sabrina La Stella
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Commercio, nuove regole per gli agenti |
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Meeting a roma. |
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Serve una nuova legge sugli agenti di commercio. Che faccia chiarezza sul trattamento fiscale, a fini Irap, dei compensi dell'agente, e sulla spettanza del tfr, in raccordo tra la normativa esistente, quella comunitaria e il contratto collettivo nazionale di categoria. Di questo si è discusso a Roma nel corso del meeting europeo ´L'agente di commercio nell'economia globale', che si è svolto presso la Camera di commercio di Roma, alla presenza, tra gli altri, del presidente della commissione attività produttive della camera, Antonio Mazzocchi, del presidente della Confcommercio Sergio Billè, e del presidente della Camera di commercio di Roma, Andrea Mondello. La questione giuridica è tutt'altro che semplice da risolvere. La direttiva 86/653 Cee, recepita dall'ordinamento italiano con aggiornamenti al codice civile, in materia di indennità per fine rapporto (1751 cc) e di diritti dell'agente (1748 cc), coesiste infatti in Italia con la disciplina dei contratti di categoria. Ingenerando in questo modo non poca confusione, tanto che dalle sentenze unite civili della Corte di cassazione sarebbe in arrivo una lettura definitiva della variegata giurisprudenza in materia (Cass. sez. lav. 2002/11791, Cass. sez. lav. 2002/11189).
Tre le questioni principali sul tappeto. La prima riguarda il calcolo del tfr per il quale il codice prevede criteri differenti da quelli introdotti dagli accordi economici collettivi, riproponendo i criteri meritocratici del testo della direttiva: ´L'agente ha diritto a un'indennità nella misura in cui abbia procurato nuovi clienti al committente, o sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con questi'.
Un intervento viene chiesto anche sul decreto legislativo 65/99 e all'art 1748 cc sui diritti dell'agente a ottenere la provvigione su affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto d'agenzia: gli spettano le provvigioni se l'affare è stato concluso sulla base di un ordine da lui raccolto precedentemente alla cessazione del rapporto? Secondo la normativa comunitaria sì, se l'affare è stato concluso entro un termine ragionevole rispetto alla cessazione dell'attività dell'agente.
Infine, dubbi in materia fiscale. Infatti ci si chiede quale disciplina applicare ai fini Irap: gli agenti, in quanto liberi professionisti che non si avvalgono di stabili organizzazioni societarie, devono pagare l'imposta? Secondo la Consulta, sentenza n. 2001/156, la tassa verrebbe esclusa nel caso in cui si tratti di ´attività professionale svolta autonomamente, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi'. (riproduzione riservata)
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