29/10/2004 ore: 11:46

Commercio: per il part-time un ritorno al passato

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            Numero 259, pag. 39
            del 29/10/2004
             
            Commercio, per il part-time un ritorno al passato
             
            Il contratto collettivo siglato a luglio non tiene conto delle numerose novità introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
             
            Ritorno al passato per il part-time nel settore del commercio con il nuovo Ccnl. Nonostante le innovazioni e le aperture apportate all'istituto del part-time dal dlgs n. 276/03 il Ccnl del luglio 2004 ha mantenuto alcuni limiti che la norma ha, invece, soppresso. Ci riferiamo al diritto di precedenza, all'impossibilità di adottare provvedimenti disciplinari in ipotesi di rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione delle clausole flessibili ed elastiche e alla possibilità dello stesso di denunciare il patto firmato per tali clausole. I datori di lavoro del settore commercio sono peraltro tra i più frequenti fruitori dell'istituto del tempo parziale e si tratta anche di imprese di minuscole dimensioni.

            Positive le variazioni al part-time. Con il dlgs n. 276/03 di riforma del mercato del lavoro sono state introdotte, dal 24 ottobre 2003, numerose e corpose modifiche al dlgs n. 61/00 che probabilmente consentiranno la crescita del ricorso all'istituto ancora poco applicato:

            *introduzione di clausole elastiche e clausole flessibili;

            *abolizione di molte limitazioni;

            *concessione alle parti di ampia scelta di adattabilità.

            Il dlgs n. 61/00, che ha riesaminato, ridisegnato e trasformato il contratto a tempo parziale, non è stato ritenuto conforme alle esigenze del mercato italiano. Questo è anche il parere contenuto nel Libro bianco del governo, il quale riconosce anche che nemmeno il successivo dlgs 100/01 ha saputo sfruttare l'occasione per rimuovere le incongruenze del quadro legale scaturito, nonostante da più parti fossero giunte osservazioni relative alle difficoltà operative nell'applicazione della norma. La legge Biagi ha concretizzato la necessità, imposta dal mercato, di rivedere alcuni punti controversi del precedente decreto, per lasciare alle parti un ampliamento di flessibilità prima negato.

            Diritto di precedenza. Il nuovo comma 2 dell'art. 5 del dlgs n. 276/03 modifica il vecchio testo contenente il riconoscimento del diritto di precedenza sulle nuove assunzioni di lavoratori in favore dei lavoratori già occupati. Il ccnl del commercio mantiene il principio della priorità (già contenuta nel vecchio Ccnl) nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dei lavoratori in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.

            Questa previsione non tiene conto della norma che oggi esplicitamente esclude un diritto automatico, essendo contemplato un diritto di precedenza solo se questa ipotesi viene inserita nel contratto individuale a tempo parziale firmato con il prestatore di lavoro. Nel caso di assunzioni di nuovi lavoratori a part-time la norma prevede che il datore dia comunicazione ai dipendenti in forza a tempo pieno, se occupati nello stesso ambito comunale (anche con comunicazione esposta in luogo accessibile a tutti), il Ccnl commercio impone la priorità del passaggio per tutti i lavoratori (non distingue l'ambito comunale dal resto dell'azienda).

            Lo spazio concesso dalla norma alla contrattazione collettiva in merito a tale diritto di priorità prevede solo l'individuazione dei criteri applicativi.

            Provvedimenti disciplinari per rifiuto a sottoscrivere le clausole. Tra le modifiche contenute nel dlgs 276/03 viene variato il concetto di clausole elastiche e flessibili che risultano così ridefinite:

            Clausole flessibili: modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ammesse in tutti i tipi di part-time).

            Clausole elastiche: variazione in aumento la durata della prestazione lavorativa (ammesse nei part-time verticali e misti).

            Nel contratto individuale (o successivamente) le parti possono concordare l'inserimento di clausole per rendere più flessibile/elastico l'orario part-time. Il dlgs demanda ai ccnl il compito di definire condizioni e modalità in relazione alle quali il datore può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e può variare in aumento la durata della stessa e il compito di definire i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Così i ccnl stabiliranno per esempio i diversi tempi di preavviso da dare per le variazioni (il Ccnl commercio mantiene i due giorni proposti dalla norma). Il rifiuto alla formalizzazione del consenso non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e questa previsione normativa è stata interpretata dai commentatori (anche alla luce della circolare n. 9/04) nel senso che lascia la possibilità al datore di lavoro di applicare provvedimenti disciplinari per rifiuti immotivati. Il Ccnl commercio esclude tassativamente tale possibilità.

            Denuncia del patto per clausole. Con l'emanazione delle modifiche al part-time è stata eliminata la singolare e contestata facoltà di denuncia del consenso dato per le variazioni di orario. La previsione era contenuta nell'art. 3 commi 10 e segg. e prevedeva la possibilità di denuncia in forma scritta da parte del lavoratore che volesse ritirare la disponibilità data a svolgere il suo part-time con l'inserimento delle clausole. Decorsi cinque mesi dalla stipula delle clausole, il lavoratore poteva denunciare tale accordo e, con preavviso di un mese, rifiutarsi di rispettare i patti motivando tale rifiuto per esigenze familiari, motivi di salute (producendo certificazione) o necessità di svolgere altra attività lavorativa.

            Il nuovo Ccnl del commercio, intervenuto dopo che la norma ha abolito tale facoltà, la introduce ex novo (nel precedente cCcnl non esisteva in quanto siglato prima del dlgs 61/00) stabilendo che l'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durate il corso di svolgimento del rapporto di lavoro part-time (dopo almeno sei mesi dalla stipula delle clausole e con preavviso di un mese) nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico, comprovata instaurazione di altra attività lavorativa, esigenze personali (gravi motivi familiari ex legge n. 53/00) debitamente comprovate.

             
             
             

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