Congedo, malattia non retribuita
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 015, pag. 45 del 18/1/2003 Daniele Cirioli
L'indennità di maternità copre ogni altro assegno assistenziale I giorni lavorati durante l'ottavo mese di gravidanza, senza essere stati preventivamente autorizzati alla flessibilità del congedo di maternità, non potranno essere recuperati dopo il parto. La situazione di single (genitore solo), che dà diritto a dieci mesi di congedo parentale (anziché sei), si realizza anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore; non è tale, invece, nel caso di ragazza madre, perché deve comunque risultare il non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore. Non è indennizzabile, infine, la malattia insorta durante il congedo di maternità. Questi alcuni interessanti chiarimenti forniti dall'Inps nella circolare n. 8 di ieri, con cui passa al vaglio la materia dei congedi legati alla maternità disciplinati dal dlgs n. 151/01, il Testo unico maternità. La riforma dei congedi. La nota dell'Inps si sofferma, dunque, sulle novità della legge n. 53/00, confluite poi nel predetto T.U. entrato in vigore il 27 aprile 2001. Tali provvedimenti, tra l'altro, hanno riformato le discipline relative: a) all'astensione obbligatoria (ora detti congedi di maternità e di paternità); b) ai riposi per allattamento; c) all'astensione facoltativa (adesso definito congedo parentale). Vediamo le novità principali, seguendo tale ripartizione. Congedo di maternità e paternità. Una prima precisazione riguarda il caso della malattia insorta durante la fruizione di tale congedo: l'Inps precisa che l'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità (ex articolo 22 del T.u.), e pertanto la malattia non è indennizzabile. Con la riforma dei congedi parentali è stata introdotta la flessibilità del congedo di maternità: la lavoratrice può decidere di andare al lavoro anche dopo il 7° mese di gravidanza per recuperare i giorni lavorati dopo il parto, comunque nel limite massimo di cinque mesi di astensione obbligatoria. In merito, l'Inps precisa che la domanda di flessibilità, alla quale bisogna allegare apposita certificazione media, è accoglibile anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite nel corso di tale mese di gravidanza. Invece, qualora dette attestazioni siano successive, la domanda diventa accoglibile solo con decorrenza dal rilascio delle stesse attestazioni. E precisa ancora che eventualmente la lavoratrice dovesse continuare ad andare al lavoro senza essere stata formalmente autorizzata alla flessibilità, i giorni lavorati non potranno essere recuperati dopo il parto e che gli stessi saranno comunque conteggiati ai fini della durata complessiva del congedo di maternità. Riposi orari. L'Inps, al riguardo, fa questa importante precisazione: a differenza del congedo parentale, del quale il padre è ora titolare di un proprio diritto, quello ai riposi orari (allattamento) continua a essere un diritto ´derivato' da quello della madre. Con la conseguenza, che se la madre non è lavoratrice il padre non ne ha diritto. L'Inps conferma che la madre ha diritto a tali riposi anche durante il congedo parentale del padre; mentre, non è possibile che il padre li utilizzi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre. In caso di parto plurimo, infine, le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità e/o parentale della madre lavoratrice dipendente. Congedo parentale. È questa (ex astensione facoltativa) la disciplina più marcatamente innovata. Prima di tutto, l'Inps conferma quanto già anticipato con messaggio n. 569/01 (su ItaliaOggi del 9/8/01): in caso di parto plurimo, il periodo di congedo parentale di cui ha diritto ciascun genitore si moltiplica per il numero di figli nati. E aggiunge che tale regola (prevista dall'articolo 32 del T.u. maternità) trova applicazione anche nel caso di adozioni e affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. Qualora vi sia ´un solo genitore' la durata massima del congedo parentale, ordinariamente fissata in sei/sette (madre/padre) mesi, si eleva a dieci mesi. Detta ipotesi, spiega ora l'Inps, si realizza anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori (quindi a favore dell'altro genitore). Situazione che deve sempre essere attestata, mediante apposita dichiarazione di responsabilità, dal genitore interessato. La situazione di ragazza madre, invece, non realizza di per sé la condizione di ´genitore solo'; spiega l'Inps che anche in questo caso deve comunque risultare il non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore. Lo stesso vale per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato a uno solo dei genitori. Altre novità. La circolare precisa, ancora, che il termine di 30 giorni previsto del T.u. maternità per la consegna da parte del lavoratore del certificato attestante la data del parto, ha carattere ordinatorio e il mancato rispetto, oltre a non essere sanzionabile, non fa venire meno il diritto alle prestazioni, fermo restando eventuali riflessi nell'ambito contrattuale del rapporto di lavoro. |