Contributi più cari per le colf

Sabato 22 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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Contributi più cari per le colf
 L'Istituto ha aggiornato le fasce di retribuzione convenzionale su cui calcolare i versamenti per quest'anno
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Contributi per i lavoratori domestici italiani e stranieri un po' più elevati per il 2003. Si tratta della variazione del 2,4% dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, registratasi tra il 2001 e il 2002. Lo comunica l'Inps con la circolare 57 del 21 marzo 2003. A seguito della soppressione del contributo dello 0,50% a carico del lavoratore extracomunitario destinato al Fondo di rimpatrio (articolo 13, comma 2 della legge 943/86), con effetto dal 1° gennaio 2000 i contributi sono dovuti nella stessa misura per tutti i lavoratori domestici (comunitari ed extracomunitari). Il versamento dei contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari, che ha periodicità trimestrale, va effettuato entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre considerato. Facendo, quindi, il caso del 2003, entro il 10 aprile prossimo il versamento relativo al primo trimestre dell'anno (gennaio-marzo); entro il 10 luglio 2003 quello del secondo trimestre (aprile-giugno); entro il 10 ottobre 2003 per il terzo trimestre (luglio-settembre); entro il 10 gennaio 2004 il versamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno (ottobre-dicembre). Per non commettere errori che cadranno sotto la rete sanzionatoria, il datore di lavoro domestico deve, quindi, tenere conto delle ore di lavoro prestate dalla colf fino all'ultimo sabato di ogni trimestre di calendario. Occorre precisare, però, che quando cessa il rapporto di lavoro domestico il versamento dei contributi relativi alle ore prestate dall'inizio del trimestre fino al giorno della cessazione va effettuato entro 10 giorni dalla data del licenziamento. Ricordarsi anche che sull'apposito spazio del bollettino va indicata la data del licenziamento. Per colf e badanti extracomunitarie in corso di regolarizzazione secondo l'articolo 33 della legge 189/2002, il versamento dei contributi riferiti dal 10 settembre 2002 in poi avverrà mediante gli appositi bollettini di conto corrente che l'Inps provvederà a recapitare all'indirizzo del datore di lavoro. La copertura contributiva per il periodo dal 10 giugno al 9 settembre 2002 viene, invece, effettuata d'ufficio dal l'Inps sulla base dei bollettini di versamento del contributo forfettario di 290 euro. Il 10 aprile scade anche il termine per provvedere alla denuncia, da parte del datore di lavoro domestico, alla competente sede Inps, dei rapporti di lavoro domestico iniziati nel corso del primo trimestre 2003. In proposito si ricorda che la denuncia di lavoro domestico può viaggiare anche via Internet con l'apposita procedura (circolare Inps 75 del 27 marzo 2001). Occorre anche fare attenzione sul fatto che la denuncia del rapporto di lavoro domestico va fatta anche all'Inail entro 24 ore successive all'assunzione del lavoratore (circolare Inps 56 del 27 marzo 2002). Per un maggior controllo dell'esistenza del rapporto di lavoro le sedi Inps chiederanno ai datori di lavoro domestico interessati copia della ricevuta di questa denuncia o la data e il numero del l'operatore per le denunce effettuate per telefono al numero verde. In mancanza, si segnaleranno all'Inail i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza (sanzione amministrativa di 51,65 euro). Infine, l'articolo 30 della legge 342/2000 prevede la deducibilità, fino all'importo di 1.549,37 euro, dal reddito complessivo ai fini dell'Irpef dei contributi obbligatori pagati dal datore di lavoro domestico. GIUSEPPE RODÀ
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