Contributi sui salari effettivi per le cooperative sociali

6 settembre 2002
NORME E TRIBUTI |
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Contributi sui salari effettivi per le cooperative sociali Francesco Natalini
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Le cooperative sociali torinesi dovranno pagare i contributi previdenziali per i loro soci lavoratori sulla retribuzione effettiva e non più sui salari convenzionali. Con un comunicato del 3 settembre 2002 (pubblicato lo stesso giorno sulla «Gazzetta Ufficiale» serie generale n. 206), il ministero del Lavoro e della previdenza sociale annuncia che, con decreto ministeriale del 9 agosto 2002, è stata disposta - per la provincia di Torino - la cessazione di efficacia dei Dm 29/11/1984 e 13/07/1993, aventi per oggetto l'individuazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione mensile su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti per i soci lavoratori di cooperative sociali di tipo "a" ex legge 381/91, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali. Com'è noto, per tali cooperative, alla pari di quelle ex Dpr 602/70, in luogo dell'imponibilità "effettiva", possono essere determinati imponibili medi giornalieri, (ragguagliabili al mese moltiplicando il valore per 26), determinati a mezzo di appositi Dm, emanati su base provinciale. Dal 2001 questi importi però non possono essere inferiori alla retribuzione minima settimanale necessaria per l'accredito del relativo contributo, pari al 40% del minimo di pensione, come disposto dall'articolo 7, comma 1 della legge 638/83, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2 della legge 389/89. Resta inteso che nelle province dove non siano vigenti (ovvero cessino, come nel caso della provincia di Torino) decreti in materia di imponibili convenzionali, si applicherà il regime ordinario, calcolando i contributi sulla base della retribuzione effettivamente erogata al socio. Nel caso di specie l'adeguamento al regime ordinario, di cui all'articolo 12 legge 153/69, avrà luogo dal periodo di paga di ottobre 2002. Quanto accade a Torino assume rilievo, in quanto, nel recente passato, la legittima vigenza dei decreti sopra citati era stata oggetto di aspro contenzioso, mediante ricorso al Tar del Piemonte, che però, con sentenza del 24/01/2001 (appellata in Consiglio di Stato), ne aveva riconosciuto la piena legittimità. |
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