15/5/2003 ore: 11:42

Controllo a distanza sempre vietato

Contenuti associati

ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
114, pag. 41 del 15/5/2003
di Antonio Ciccia


Il Testo unico sulla privacy riorganizza la normativa sulla tutela dei dati nei rapporti di lavoro.

Controllo a distanza sempre vietato

Informativa ai lavoratori in caso di installazione di telecamere

Obbligatoria l'informativa ai dipendenti sull'installazione di apparecchiature di controllo. E per gli annunci di lavoro va preparato un facsimile con informativa e formula del consenso o almeno renderlo disponibile sul sito Internet dell'impresa. Queste alcune delle novità del Testo unico della privacy, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, il cui varo è previsto entro fine giugno 2003. Il T.u. privacy dedica un apposito titolo al lavoro. Vediamo di analizzarne le disposizioni più rilevanti.

Gli incaricati del trattamento. I dipendenti del datore di lavoro, se non nominati responsabili del trattamento, e se, beninteso, trattano dati assumono la qualifica di incaricati del trattamento. Un punto discusso nella prassi riguardava le modalità pratiche con le quali il datore di lavoro dovesse individuare gli incaricati del trattamento e in particolare se fosse necessario una designazione nominativa. Il Testo unico dedica un articolo apposito agli incaricati del trattamento (articolo 30). In questa disposizione si chiarisce che la designazione deve essere effettuata per iscritto e che deve specificare puntualmente l'ambito del trattamento consentito. La designazione è corretta in presenza di una documentata preposizione della persona fisica a una unità per la quale è individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. In sostanza il Testo unico semplifica l'adempimento, ma pretende che sia rispettato l'obiettivo sostanziale. Lo scopo irrinunciabile è che si possa in maniera inequivoca capire a quali informazioni e banche dati il dipendente abbia necessità di accedere per svolgere le sue mansioni: solo a queste il dipendente è legittimato e non ad altre. La semplificazione sta nel fatto che la designazione può avvenire mediante due passaggi: la prima consiste nella individuazione esatta dei compiti attribuiti ai vari uffici; la seconda consiste nella attribuzione del dipendente, nominativamente individuato, all'ufficio.

Annunci di lavoro. Gli annunci di lavoro possono essere corredati da un facsimile per l'informativa e la prestazione del consenso. Se non lo sono allora devono almeno indicare il sito Internet presso il quale il facsimile è conoscibile in modo agevole.

Controllo a distanza. L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori trova posto nel codice della privacy e in particolare all'articolo 114. Tale disposizione ribadisce il divieto dell'uso di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Peraltro nel caso in cui le apparecchiature sono richieste da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza, l'installazione deve essere preceduta da un accordo sindacale o in difetto previo intervento degli organi periferici del ministero del lavoro. Il Testo unico della privacy integra lo Statuto dei lavoratori precisando che i dati raccolti dagli apparecchiature installate per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza non possono essere utilizzati per finalità diverse. Inoltre è prescritto che i lavoratori abbiano ricevuto l'informativa privacy.

Telelavoro e lavoro a domicilio. Le disposizioni dettate per il controllo a distanza valgono espressamente anche nel caso di attività svolta con il sistema del telelavoro.

Lavoro domestico. Il Testo unico della privacy persegue il bilanciamento degli interessi e prescrive che il datore di lavoro nel lavoro domestico (e anche nel telelavoro) è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto attiene alla vita familiare.

Assunzione. All'articolo 113 il Testo unico ripete la norma dello Statuto dei lavoratori che fa divieto di indagini su opinioni e convinzioni del lavoratore e su fatti non attinenti la valutazione delle attitudini professionali.

Patronati. Su mandato dell'interessato gli istituti di patronato possono accedere alle banche dati di enti eroganti prestazioni e assumere le informazioni relative al proprio assistito.

Codici deontologici. Il T.u. riprende il dlgs 467/2001 e fa rinvio a codice di condotta per la disciplina della privacy nella gestione del rapporto di lavoro. I codici deontologici potranno prevedere forme semplificate di informativa e per la prestazione del consenso in relazione agli annunci di lavoro e per la ricezione dei curriculum contenenti dati sensibili.

Close menu