13/10/2004 ore: 12:16

Crediti da lavoro, tutela allargata

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          del Lunedì

            lunedì 11 ottobre 2004


            sezione: DIRITTO & SENTENZE - pag: 26
            CASSAZIONE CIVILE • I giudici di legittimità seguono l’orientamento garantista dettato dalla Corte di giustizia Ue
            Crediti da lavoro, tutela allargata
            Più corposi i «risarcimenti» pagati ai dipendenti dal fondo Inps per coprire i debiti retributivi delle aziende insolventi
            FRANCO TOFFOLETTO
            La Corte di cassazione recepisce l’orientamento più garantista sulla tutela dei cediti retributivi dei lavoratori. Con la sentenza n. 16268 del 2004, infatti, si chiariscono alcuni dubbi interpretativi sorti nell’applicazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 80/1992, sulle garanzie a favore dei dipendenti, in caso di insolvenza del datore di lavoro.

            In base a questo provvedimento, nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale, il lavoratore può ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’Inps il pagamento di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e rientranti nei dodici mesi che precedono:
            • la data del provvedimento che determina l’apertura della procedura concorsuale;
            • la data di inizio dell’esecuzione forzata;
            • la data di liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare l’attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto, se intervenuto durante la continuazione dell’attività d’impresa.

            Le difficoltà interpretative riguardano le limitazioni oggettive a cui è sottoposto l’intervento del Fondo: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera b, del Dlgs 80/92, il pagamento non è cumulabile con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell’arco degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

            È in proposito controverso se le retribuzioni ricevute dal lavoratore, relativamente alle ultime tre mensilità del rapporto, si debbano dedurre dal massimale ovvero dal credito retributivo effettivamente spettante.

            Secondo un primo orientamento della Suprema corte (Cassazione 16 giugno 1999, n. 5979; Cassazione 7 aprile 1999, n. 3382) il Fondo deve pagare la somma che residua dopo la sottrazione degli importi già versati dalle retribuzioni spettanti per le ultime tre mensilità, confrontando tale risultato con il massimale trimestrale, al fine di liquidare la porzione non eccedente; secondo un altro orientamento (Cassazione 11 agosto 1999, n. 8607; Cassazione 19 febbraio 2000, n. 1937), il medesimo Fondo sarebbe invece tenuto a pagare la somma che eventualmente residui dopo la sottrazione dal massimale degli importi retributivi già effettivamente percepiti dal lavoratore.

            Al fine di dirimere questo contrasto, la Cassazione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea, chiedendo in particolare se la normativa comunitaria possa consentire il sacrificio di parte del credito per i lavoratori che abbiano ricevuto anticipi pari o superiori al massimale negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

            La Corte europea, con sentenza 4 marzo 2004, n. 14791/98, si era pronunciata vietando agli Stati membri di ridurre la somma erogata dagli organismi di garanzia a un importo idoneo a coprire i bisogni primari dei lavoratori interessati, da cui poi sottrarre i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo ricoperto dalla garanzia. Quindi, adesso la Cassazione, conformandosi al dettato della Corte di giustizia, si allinea al primo dei suoi orientamenti, disponendo che le somme percepite per il periodo degli ultimi tre mesi del rapporto si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro e non dal massimale.

            Quindi, il credito del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia si deve innanzitutto determinare calcolando il reddito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro, detraendo le retribuzioni percepite. Successivamente, se la somma ottenuta è inferiore al massimale deve essere integralmente pagata dal Fondo; invece, se superiore, deve essere ridotta al limite dello stesso massimale.
            I precedenti
            Le principali procedure sulla questione
            GARANZIA AMPIA
            Cassazione 5979 e 3382 del ’99.
            Il Fondo di garanzia dell’Inps deve pagare la differenza fra gli ultimi tre stipendi e le somme già versate dall’azienda, fino al raggiungimento del massimale
            INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
            Cassazione 8607/99 e 1937/2000.
            Il Fondo di garanzia deve pagare la differenza tra il massimale e le somme già versate dall’azienda

            INTERVIENE LA CORTE UE
            Sentenza 14791/98 del 2004.
            Gli Stati membri non possono ridurre la somma erogata dai fondi di garanzia a una somma idonea a coprire i bisogni primari dei lavoratori, da cui sottrarre i pagamenti versati dall’impresa nel periodo coperto dalla garanzia

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