1/4/2005 ore: 11:46
Dalla Toscana « sì » al nuovo apprendistato
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sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 26 Dalla Toscana « sì » al nuovo apprendistato MARIA ROSA GHEIDO Alla delibera è allegato anche lo schema di " piano formativo", che è parte integrale ed integrante del contratto di apprendistato professionalizzante ( articolo 49 del Dlgs 276/ 2003, che attua la legge 30/ 2003, cioè la " legge Biagi"). Oltre che stabilire che l'apprendistato professionalizzante potrà essere attuato in tutti quei settori di attività per i quali i contratti collettivi hanno già disposto la regolamentazione, la Giunta toscana detta le regole generali per l'avviamento dei relativi contratti. In attesa del completamento del sistema regionale delle competenze, i datori di lavoro, nel predisporre il piano individuale formativo, faranno riferimento ai profili professionali approvati dalla Giunta e inclusi nel repertorio regionale, le cui schede sono sul sito Internet della Regione. Vista la varietà di qualifiche nei vari settori, potranno verificarsi diverse situazioni: • se vi è totale corrispondenza fra il profilo professionale codificato e la qualifica da conseguire, il piano farà riferimento ai contenuti del profilo stesso per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Volendo, per esempio, redigere il piano formativo per il conseguimento della professionalità di addetto alle vendite settore commerciale, si potrà far riferimento alle indicazioni della scheda specifica per quanto attiene l'acquisizione delle conoscenze utili; • se non c'è totale corrispondenza, si dovrà fare riferimento ai contenuti di profili simili, integrando adeguatamente le competenze e le conoscenze necessarie. In questo caso il piano formativo dovrà essere trasmesso alla Regione; • se non vi è alcuna corrispondenza o se la qualifica da acquisire manca nel repertorio regionale, il contratto di apprendistato potrà essere avviato in base al programma formativo individuale e il datore di lavoro proporrà alla Regione l'istituzione del nuovo profilo. Sarà la Provincia a realizzare la formazione esterna degli apprendisti, che l'articolo 51 bis del Regolamento 22/ R/ 2005 fissa in 120 ore annue, fermo restando che nel primo anno sarà possibile anche la formazione a distanza che è, comunque, la modalità di formazione esterna prevista per gli anni successivi e che sarà assicurata dal sistema regionale di teleformazione. |