17/10/2003 ore: 11:07

Disoccupazione senza cumulo

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      Venerdí 17 Ottobre 2003

      NORME E TRIBUTI
      Disoccupazione senza cumulo

      Via libera, ma solo a determinate e limitate condizioni, al cumulo tra l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e quella, invece, con requisiti normali. Niente indennità di disoccupazione, invece, per i lavoratori a domicilio nei periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Inps con il messaggio 895 diramato ieri.
      Lavoratori a domicilio e indennità di disoccupazione. L'Inps precisa che una sentenza, la n. 14127 del 2002 emanata dalla Corte di cassazione, ha affermato che «i lavoratori a domicilio hanno diritto all'indennità di disoccupazione involontaria sempre che il rapporto si estingua per licenziamento o dimissioni per giusta causa. L'estensione del trattamento di disoccupazione ai lavoratori precari (lavoratori occasionali) non riguarda il rapporto di lavoro a domicilio, per il quale nessuna norma consente la corresponsione dell'indennità durante i periodi di inoccupazione fra una commessa e l'altra, e nella perdurante esistenza del rapporto stesso».
      Di conseguenza, anche per tale rapporto di lavoro a domicilio, come avviene nel contratto di lavoro con part time verticale, i periodi di inattività vengono considerati una diretta conseguenza della natura dell'attività svolta e non possono quindi essere indennizzati con il trattamento di disoccupazione. Cumulabilità delle indennità di disoccupazione. L'Inps è poi intervenuto sulla possibilità di cumulare o meno diversi tipi di indennità di disoccupazione. Se un lavoratore, che si trova nelle condizioni per ricevere l'indennità con requisiti normali, presenta la domanda per l'indennità con requisiti ridotti e questa viene accolta, senza avere riscosso o se sono state indennizzate un numero di giornate inferiore al limite massimo previsto, può ottenere il riconoscimento del diritto alla seconda agevolazione, nel limite massimo di 156 giornate nell'anno solare.
      Solo in tale caso le due indennità sono cumulabili, tenendo conto però del fatto che non possono essere indennizzate le giornate per le quali vigono apposite norme di legge che ne escludono l'indennizzabilità, come ad esempio per i periodi di carenza (articolo 73 e 77 Rdl 1827/1935).
      In ogni caso, per chiarire meglio le possibili fattispecie concrete, l'Istituto di previdenza rileva che occorre distinguere.
      Il lavoratore, che presenta la domanda per l'indennità con requisiti normali entro il termine, ottiene la prestazione richiesta, naturalmente con la decorrenza determinata dalla data di presentazione della domanda; per cui nell'istruttoria della pratica, un periodo può essere considerato non indennizzabile, restando tale anche se poi viene chiesta l'indennità con requisiti ridotti.
      Il lavoratore che, invece, presenta la domanda oltre il termine decade dal diritto di ottenere l'indennità con requisiti normali, ma, visto che le modalità di presentazione sono diverse rispetto a quanto previsto per l'indennità con requisiti ridotti, ciò non fa perdere anche l'eventuale diritto a ottenere quest'ultima. Lavoratori con almeno 50 anni. L'Inps interviene anche sulla durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria spettante a lavoratori con almeno 50 anni. Nei casi di differimento e/o frazionamento della decorrenza dell'indennità, le giornate indennizzabili nell'anno mobile restano sempre 270 e non 180 come previsto per la generalità dei lavoratori.

      ALDO FORTE

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