15/3/2006 ore: 11:13

Disponibilità avara con i lavoratori

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    mercoled? 15 marzo 2005

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    Una circolare Inps analizza l'impatto delle prestazioni sociali sui nuovi contratti della legge Biagi. Niente assegni familiari e disoccupazione per i periodi di attesa
      Disponibilit? avara con i lavoratori

      di Daniele Cirioli
        Disponibilit? avara: ? senza assegni familiari e senza indennit? di disoccupazione. L'aggiunta di famiglia, infatti, non spetta ai lavoratori somministrati n? a quelli intermittenti per i giorni in attesa di occupazione. Gli stessi periodi di disponibilit?, inoltre, non sono indennizzabili nemmeno con la disoccupazione. Assegni familiari al raddoppio, invece, nel lavoro ripartito. A fronte dell'unico contributo pagato del datore di lavoro, spettano a entrambi i lavoratori coobbligati (nonch? agli eventuali sostituti). Lo precisa l'Inps nella circolare n. 41/2006 sulle prestazioni a sostegno del reddito per i nuovi contratti di lavoro introdotti dal dlgs n. 276/2003.
          Contratti subordinati e autonomi. La circolare analizza le prestazioni di anf, malattia e maternit?, disoccupazione, mobilit? e cig per i contratti subordinati (somministrazione, appalto, distacco, intermittente, ripartito, part-time, apprendistato e inserimento) e quelli autonomi (lavoro a progetto, mini co.co.co e occasionale). Unica eccezione riguarda il lavoro accessorio, per il quale ? fatto rinvio a future precisazioni. In tabella sono riportate le novit? con riferimento ai nuovi contratti di lavoro; per gli altri sono confermate le vigenti disposizioni.
            Trattamenti di famiglia. Con riferimento ai lavoratori somministrati e intermittenti, l'Inps spiega che l'anf spetta con le stesse disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti. Il che significa, tra l'altro, che non se ne ha diritto in assenza di prestazione lavorativa. E cos? deve ritenersi per i periodi di disponibilit?, durante i quali i lavoratori, bench? percepiscano un'indennit?, non hanno diritto a percepire l'assegno familiare. Nel caso di lavoro ripartito, l'Inps precisa che l'assegno spetta a entrambi i lavoratori coobbligati. In particolare, spetta in misura intera se il lavoratore effettua almeno 24 ore di lavoro settimanali, in caso contrario spettano assegni per ogni giorno di lavoro.
              Malattia e maternit?. Anche per queste prestazioni, l'Inps equipara i lavoratori somministrati a quelli intermittenti. In linea di principio malattia e maternit? sono assicurate per i periodi in cui c'? attivit? lavorativa e per quelli in disponibilit?, purch? con pagamento dell'indennit?. Nel caso di lavoro ripartito, si applica la disciplina del part-time.
                Disoccupazione. Per i lavoratori somministrati e intermittenti la disponibilit? (contemplata o meno dall'indennit?) non ? mai utile ai fini della disoccupazione. Ci? significa, dunque, che se un lavoratore ? ?assunto' con contratto intermittente (ma vale lo stesso per la somministrazione) e resta in attesa di chiamata per un anno senza nemmeno percepire l'indennit? di disoccupazione per questo periodo (di non effettivo lavoro) non potr? chiedere l'indennit? di disoccupazione. (riproduzione riservata)

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