30/6/2004 ore: 11:54

Due contratti per le agenzie

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      sezione: NORME E TRIBUTI
      data: 2004-06-29 - pag: 25
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      LEGGE BIAGI • A regime sarà richiesta l’intesa con l’azienda utilizzatrice e anche con il lavoratore
      Due contratti per le agenzie
      Per i tre soggetti che si impegnano nell’attività è prevista una dettagliata serie di diritti e doveri
      Conto alla rovescia per le Agenzie di lavoro: subito dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto 5 maggio 2004 potranno svolgere tutte le funzioni previste dalla riforma Biagi. Tra queste l’istituto della somministrazione del personale che, mutuando le regole del lavoro interinale, si articola su due contratti: il primo, di servizi stipulato tra l’agenzia di somministrazione e l’azienda utilizzatrice; il secondo, di lavoro subordinato stipulato tra l’agenzia stessa e il lavoratore. La caratteristica, dunque, è quella della presenza nel rapporto di lavoro di tre soggetti cui sono attribuiti particolari diritti e obblighi.

      L’agenzia di lavoro. Le agenzie autorizzate per lo svolgimento dell’attività di somministrazione non possono richiedere somme di denaro ai lavoratori per la loro collocazione a meno che i contratti collettivi non prevedano specifiche deroghe in tal senso che possono riguardare però solo lavoratori di alto profilo professionale (come per esempio cariche dirigenziali) o particolari servizi offerti. È in genere vietato assumere da parte delle agenzie comportamenti discriminatori o indagare su eventuali controversie del lavoratore avute con precedenti datori di lavoro.

      L’agenzia, inoltre, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con il dipendente è obbligato a comunicare a quest’ultimo la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore. Rimane in capo al somministratore l’obbligo di corrispondere la retribuzione e versare i contributi per la prestazione resa dal lavoratore presso l’utilizzatore. Il potere disciplinare rientra nella disponibilità dell’agenzia anche se spetta all’utilizzatore segnalare in modo circostanziato i fatti che saranno oggetto di contestazione disciplinare ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70).

      Infine, l’agenzia esercita il potere di controllo della malattia con la conseguente possibilità di verificare tramite gli enti competenti il rispetto delle fasce di reperibilità. L’interruzione di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato potrebbe integrare i presupposti per il licenziamento individuale dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

      L’azienda utilizzatrice. L’azienda può avvalersi di lavoratori mediante un contratto di somministrazione stipulato con le agenzie, e nel rispetto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi, solo in presenza di esigenze di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività (per prestazioni a termine) ovvero, per la gestione di determinati servizi o attività espressamente indicate dalla legge oppure dai contratti collettivi (per soddisfare esigenze a tempo indeterminato).

      Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta altrimenti i lavoratori si considerano assunti presso l’azienda che li utilizza. Alle stesse conclusioni si perviene se l’utilizzatore si avvale di un’agenzia priva della prevista autorizzazione. Spetta all’utilizzatore la direzione e il controllo (tecnico e procedurale) della prestazione svolta dal lavoratore e per espressa previsione legale egli è l’unico responsabile nei confronti di terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. L’azienda è obbligata, inoltre, a corrispondere direttamente la retribuzione ai lavoratori e al pagamento dei contributi dovuti, nel caso di inadempienza da parte dell’agenzia somministratrice.

      L’azienda è unica responsabile nei confronti del lavoratore per le differenze retributive e per il danno subito nel caso quest’ultimo sia adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle previste nel contratto di somministrazione senza informare l’agenzia.

      Il lavoratore. I lavoratori impiegati con un contratto di somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello e a parità di mansioni dell’utilizzatore. Spetta, però, ai contratti collettivi stabilire i criteri di riconoscimento ai lavoratori "somministrati" delle retribuzioni aggiuntive legate al risultato, anche se spesso sul punto molti dei predetti contratti tacciono. Al riguardo, si ritiene che in assenza di previsioni collettive i premi di produttività vanno riconosciuti ai lavoratori solo laddove si registri una compatibilità del sistema di calcolo con la loro presenza in azienda. Infine, il lavoratore se ha instaurato un rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia ha diritto a ricevere l’indennità di disponibilità per i periodi di mancata collocazione.
      Le condizioni
      Alcuni dei diritti e dei doveri che derivano alle parti
      - Agenzia per il lavoro. Non può indagare su eventuali controversie del lavoratore avute con precedenti datori di lavoro; deve comunicare al lavoratore la durata prevedibile dell’impiego presso l’utilizzatore; esercita il "controllo" sulla malattia
      - L’azienda utilizzatrice. Dirige e controlla la prestazione svolta dal lavoratore; è l’unica responsabile nei confronti di terzi dei danni causati dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni; corrisponde la retribuzione ai lavoratori e versa i contributi nel caso di inadempienza da parte dell’agenzia
      - Il lavoratore somministrato. Ha diritto alla piena retribuzione riconosciuta dall’utilizzatore ai propri dipendenti a parità di livello e di mansioni; fruisce dei premi di produttività solo se compatibili con il periodo di somministrazione; percepisce l’indennità di disponibilità per i periodi di mancata collocazione

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