19/3/2003 ore: 11:25

È reato l'intermediazione al di fuori del collocamento

Contenuti associati

ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
066, pag. 32 del 19/3/2003
di Stefano Corbetta

Per la Cassazione le modifiche normative non hanno eliminato il divieto.
È reato l'intermediazione al di fuori del collocamento

È ancora reato violare le prescrizioni in materia di collocamento della manodopera. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione terza penale, in una decisione depositata nei giorni scorsi (n. 1055/03). La questione sottoposta al vaglio della Corte era se, a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 (n. C-55/96) della Corte di giustizia delle comunità europee, possa ancora considerarsi vigente la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata di manodopera e sul correlativo divieto di assunzione che non avvenga ´per il tramite' degli uffici di collocamento. In primo grado, infatti, il tribunale di Bergamo aveva disapplicato la normativa nazionale, proprio sulla base della sentenza della Corte di giustizia, che ha considerato la legislazione italiana confliggente con gli artt. 86 e 90 n. 1 del Trattato Ce (secondo la numerazione all'epoca vigente); secondo il tribunale, infatti, gli artt. 1 comma 1, e 2, legge n. 1369/69 e 11, legge n. 264/49 consentono l'abuso di posizione dominante da parte degli uffici pubblici di collocamento, in quanto, benché non in grado di soddisfare le esigenze del mondo del lavoro, agiscono in regime di monopolio, garantito peraltro da un sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Un'interpretazione censurata dalla Corte, in quanto il tribunale non aveva considerato l'evoluzione della legislazione in materia. Infatti, a seguito delle leggi n. 608/96 (di conversione del dl n. 510/96) e n. 196/97 e del dlgs n. 496/97 il quadro normativo del mercato del lavoro è stato totalmente rivoluzionato, essendo venuto ´meno il monopolio assoluto fino a allora esercitato dagli uffici di collocamento, col sorgere di un sistema di collocamento parallelo e alternativo a quello pubblico'. La Corte ha messo in luce come la legge n. 196/97, inerente al lavoro interinale, ha sì creato la figura dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, che può operare direttamente nell'ambito dell'intermediazione di manodopera; tuttavia, si osservano le specifiche prescrizioni in materia, in quanto, a norma dell'art. 10 comma 1, ´continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369'.

Seguendo il ragionamento della Corte, quindi, il divieto di interposizione fittizia di manodopera continua perciò a trovare applicazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli cui all'art. 2 della legge n. 196/97, ovvero che violi le disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (che stabiliscono i casi in cui è consentita o vietata la fornitura di lavoro temporaneo e dettano la disciplina rispettivamente applicabile ai contratti di fornitura e per prestazioni di lavoro temporaneo).

Analogamente, il dlgs n. 469/97, che ha conferito alle regioni e agli enti locali compiti e funzioni in materia di mercato del lavoro, ha soppresso le strutture e gli uffici periferici del ministero del lavoro, riconoscendo la funzione di operare nel campo dell'attività di mediazione anche a soggetti privati; solo nei confronti di tali soggetti, il dlgs esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 264/49. Conclusivamente, secondo la Corte, ´essendo pacificamente venuto a cessare il regime di monopolio da parte degli uffici di collocamento, è cessata anche la possibilità di abuso di posizione dominante da parte di essi, paventata dalla Corte di giustizia, e quindi di incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria'. Nondimeno, il legislatore italiano ha inteso sanzionare chi svolga l'attività di intermediazione di manodopera, ´non più riservata a soggetti pubblici, ma pur tuttavia sempre tenuta sotto stretta vigilanza per tutelare il fondamentale interesse dei lavoratori'.



Close menu