Esuberi, non c'è solo il licenziamento
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Lavoro - In attesa delle novità del collegato alla Finanziaria, le procedure attuali di «uscita» e le alternative per le imprese in crisi
 Esuberi, non c'è solo il licenziamento
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Tante le novità sul mercato del lavoro di cui si parla in questi giorni in relazione al collegato alla Finanziaria. Nell'attesa, tuttavia, le imprese che, nei periodi di contrazione dei ricavi, si ingegnano per tagliare i costi - soprattutto fissi - fanno i conti con gli strumenti oggi già previsti dalla normativa. Il primo, meno drastico può essere la riduzione della retribuzione di uno o più dipendenti. La retribuzione è un elemento fondamentale del contratto di lavoro (che, come ogni contratto, può sì essere modificato solo con il consenso di entrambe le parti). Dunque il singolo dipendente deve essere d'accordo per una riduzione del proprio compenso. Non basta: la riduzione non può comunque portare la retribuzione al di sotto dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e dunque può, al più, erodere il cosiddetto "superminimo". Sempre nell'ambito dei rimedi "conservativi", un'alternativa può essere quella di una riorganizzazione del lavoro, da attuare ad esempio con il trasferimento di qualche dipendente ad altra sede ove la sua prestazione possa essere meglio utilizzata, o anche mediante la modifica delle relative mansioni. Il trasferimento, va detto subito, si considera legittimo se effettivamente dovuto a comprovate ragioni, di carattere tecnico, organizzativo e produttivo (non personale e soggettivo), che rendano oggettivamente preferibile per l'azienda l'utilizzo del lavoratore nella sede di destinazione anziché in quella di provenienza. Quanto alla possibilità di utilizzare il dipendente in differenti incarichi, i limiti sono due. Innanzitutto le nuove mansioni debbono essere equivalenti, sul piano del contenuto professionale, alle precedenti; in secondo luogo l'adibizione alla nuova attività non deve comportare una diminuzione della retribuzione. La giurisprudenza più recente ammette spesso la validità di un accordo derogativo a tale rigida disciplina, laddove questo costituisca l'unica alternativa al licenziamento e sia espressamente e inequivocabilmente condiviso dal lavoratore. Qualora il problema richieda interventi incisivi, ma consenta tuttavia di confidare in una ripresa, può ipotizzarsi il ricorso alla Cassa integrazione, che consiste in una temporanea contrazione, o addirittura sospensione, dell'attività lavorativa e del connesso obbligo retributivo in capo al datore di lavoro, in parte sostituito da un trattamento erogato dall'Inps. Tra le soluzioni più radicali, l'ordinamento prevede la procedura del licenziamento collettivo ovvero la possibilità di uno o più licenziamenti per "giustificato motivo oggettivo" (laddove ciascuno di essi sia supportato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa). Negli altri articoli di questa pagina vengono esaminate in dettaglio le attuali procedure per la gestione degli esuberi: dalle norme sul licenziamento (collettivo e individuale) agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità) per i dipendenti licenziati e privi di lavoro. Marcello Giustiniani Lunedí 19 Novembre 2001
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