22/1/2004 ore: 12:24

Extra-Ue, il lavoro è «sospeso»

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      Giovedí 22 Gennaio 2004
      NORME E TRIBUTI

      Extra-Ue, il lavoro è «sospeso»

      Attività inibita per gli immigrati in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno

      MARCO NOCI

      Rapporto di lavoro sospeso per il lavoratore straniero che si trova in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. È questa la preoccupazione dei lavoratori extracomunitari dopo la pubblicazione della circolare Inps n. 122 dell'8 luglio 2003. La circolare dell'Istituto previdenziale tratta in generale della disciplina del rapporto di lavoro subordinato dei cittadini stranieri e, alla fine, precisa che «in caso di sopravvenuta cessazione di efficacia o validità del permesso di soggiorno per lavoro si determina in linea di principio la sospensione del rapporto con riferimento ad ogni suo effetto economico e giuridico, essendo lo stesso permesso richiesto non ai fini della validità del contratto ma solo ai fini della efficacia dello stesso». La presa di posizione dell'Istituto previdenziale si scontra, però, con quanto è stato previsto in questa materia dal ministero del Lavoro con la circolare n. 67 del 29 settembre 2000. Il ministero del Lavoro ha, infatti, precisato che la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla regolare esecuzione del rapporto di lavoro in corso con lo straniero, considerati i tempi lunghi di evasione delle pratiche di rinnovo in alcune Questure. In caso di ispezione presso un'azienda il lavoratore extracomunitario dovrà esibire la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, unitamente alla copia della domanda presentata alla questura. Il Testo unico sull'immigrazione prevede all'articolo 5 che la durata del permesso di soggiorno è legata al contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il titolo di soggiorno deve essere rinnovato dallo straniero almeno 90 giorni prima della scadenza in caso di lavoro a tempo indeterminato e 60 giorni se lavoro a tempo determinato. Inoltre l'articolo 13, sempre del Testo unico, dispone che comunque lo straniero possa richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno fino a 60 giorni dopo la scadenza. Diverse questure, per i motivi più legittimi, non riescono ad accettare le domande di rinnovo dei permessi di soggiorno prima di 30 giorni dalla loro naturale scadenza e i tempi di attesa per il ritiro del documento superano i tre mesi. Questa situazione, peraltro, potrebbe aggravarsi a partire da febbraio 2004, quando coloro che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la regolarizzazione avviata dalla legge Bossi-Fini (la 189/02) inizieranno a chiedere a loro volta il rinnovo del titolo di soggiorno. Per questi motivi, sarebbe auspicabile un ripensamento dell'Inps, anche per motivi sociali, all'invito di sospensione dei rapporti di lavoro.

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