1/9/2004 ore: 10:45
Ferie e orari al giro di boa
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sezione: NORME E TRIBUTI data: 1 settembre 2004 - pag: 21 | |||||||||||
LAVORO • In vigore da oggi il decreto legislativo 213 che corregge il regime per sanzioni e riposi Ferie e orari al giro di boa Le quattro settimane che spettano ogni anno si possono utilizzare in tranche nell’arco di 30 mesi MARIA ROSA GHEIDO | |||||||||||
In vigore da oggi le modifiche apportate dal decreto legislativo 213/2004 all’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, sono operative le nuove modalità di fruizione delle ferie e il regime sanzionatorio. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 66/ 2003, come sostituito dal Dlgs 213/2004, stabilisce così il diritto del lavoratore a fruire di quattro settimane annuali di ferie, di cui almeno due, consecutive se richieste dal lavoratore stesso, nell’anno di riferimento e le restanti nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Non è possibile sostituire il riposo feriale con l’indennità se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi di maggior favore. L’inosservanza alle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Nel caso in cui l’inadempienza sia rilevata in sede ispettiva non è, peraltro, possibile la diffida a ottemperare (articolo 13, decreto legislativo 124/2004), a seguito della quale il datore di lavoro può provvedere pagando la sanzione nella misura minima. La sanzione amministrativa sarà pertanto soggetta alla procedura della legge 689/1981 e può sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito. L’articolo 18-bis) aggiunto dal decreto 213/2004, nello stabilire il nuovo regime sanzionatorio, sana la lacuna del decreto legislativo 66/2003 che si limitava a far salve le disposizioni previgenti, non sempre adattabili alle nuove norme sull’orario di lavoro. È punita con la sanzione amministrativa da 103 a 200 euro la mancata comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, del superamento delle 48 ore settimanali, attraverso lo straordinario. L’obbligo interessa le unità produttive con più di dieci dipendenti; il periodo di riferimento è stabilito, dalla legge, in quattro mesi, e può essere elevato a sei o 12 mesi dal contratto collettivo per esigenze tecniche, organizzative od oggettive proprie del settore. L’inadempimento può essere oggetto di diffida ispettiva: il datore di lavoro può così pagare la sanzione nella misura minima. Il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. La durata è stabilita in 48 ore medie settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo straordinario. Il periodo di riferimento è fissato dal decreto 66/2003 in quattro mesi che possono essere elevati, dal contratto collettivo, fino a sei o a 12 mesi per comprovate ragioni obiettive, tecniche od organizzative proprie del settore di attività. La mancata concessione del riposo giornaliero, di almeno 11 ore consecutive, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 105 e 630 euro; la stessa sanzione è comminata in caso di mancata concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, preferibilmente coincidente con la domenica. La violazione relativa al superamento della durata dell’orario normale di lavoro settimanale (40 ore o il minor orario stabilito dal Ccnl) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta. È punito con la sanzione amministrativa da 25 a 154 euro il superamento delle 250 ore annue di lavoro straordinario nel caso manchi la disciplina collettiva; la stessa sanzione è disposta per il mancato computo o la mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni previste dal Ccnl. Anche in questo caso, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta. Modifiche di rilievo sono anche previste per il lavoro notturno. In particolare, è previsto che, preventivamente e almeno ogni due anni, il datore di lavoro provveda a far valutare, a sue spese, lo stato di salute dei lavoratori notturni per verificare l’assenza di controindicazioni. La violazione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro è punito chi adibisce al lavoro tra le 24 e le 6 antimeridiane la donna dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno da parte del bambino. La stessa sanzione è prevista per aver adibito, nella stessa fascia oraria, malgrado il dissenso, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente con la stessa, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni o la lavoratrice o il lavoratore con a carico una persona disabile. Il dissenso deve essere espresso per scritto, almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione. Infine, una sanzione amministrativa compresa tra 51 e 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore è stabilita per il superamento del limite massimo di otto ore di lavoro notturno, in media calcolate su 24, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un riferimento temporale più ampio.
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