7/4/2004 ore: 10:37

Ferie non godute senza indennizzo

Contenuti associati

ItaliaOggi (La riforma del lavoro)
Numero
083, pag. 34 del 7/4/2004
di Daniele Cirioli


Il regime introdotto dal decreto legislativo n.66/03. In arrivo sanzioni a carico del datore di lavoro.

Ferie non godute senza indennizzo

Le settimane di riposo obbligatorio pagate solo a fine contratto

Il periodo di ferie non godute è monetizzabile solo in sede di risoluzione del rapporto di lavoro. Il principio si applica limitatamente al periodo minimo di ferie fissato in quattro settimane per anno solare, maturato successivamente al 29 aprile 2003. Nel prossimo futuro, inoltre, è prevista l'introduzione di una sanzione da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento, in caso di mancata fruizione del minimo di ferie.

La situazione. La situazione rispecchia un dato comune a molte aziende: l'elevato accumulo di giorni/ore di ferie non godute da parte dei lavoratori. Il quesito chiede di sapere le conseguenze che tale situazione produrrà, all'indomani dell'entrata in vigore del dlgs n. 66/03 che, nell'ambito del più ampio piano di riforma del lavoro, ha dato compimento a consistenti innovazioni sulla disciplina dell'orario di lavoro e su quello di riposo. Nell'analizzare la questione, peraltro, non può non tenersi conto delle novità, al momento solo programmate in un provvedimento correttivo del dlgs n. 66/03 non ancora in vigore, relative agli aspetti sanzionatori della disciplina delle ferie (si veda ItaliaOggi del 20 marzo 2003).

Il diritto alle ferie. ´Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi'. Il principio sul diritto irrinunciabile alle ferie è così sancito dall'articolo 36 della Costituzione, che tutela tale periodo quale diritto fondamentale dei lavoratori al fine del recupero delle energie psicofisiche. L'articolo 2109, comma 2, del codice civile aggiunge ulteriori principi:

- la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;

- l'epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;

- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;

- durante le ferie si conserva il diritto alla retribuzione.

La fruizione delle ferie. La fissazione di regole operative sulla fruizione delle ferie, dunque, è rimessa alla contrattazione collettiva. Tutti i ccnl, infatti, stabiliscono la durata del periodo di ferie in relazione alle categorie professionali dei lavoratori dipendenti (impiegati, livelli ecc.) e i relativi criteri di determinazione. Alcuni contratti stabiliscono anche il termine entro il quale il lavoratore deve fruire le ferie maturate o eventualmente ricevere l'indennità sostitutiva, nonché il computo e le modalità di corresponsione di tale indennità. Le regole più stringenti sono quelle del settore pubblico. Per esempio, nel comparto sanità, è previsto che le ferie sono un diritto irrinunciabile; non sono monetizzabili se non all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; vanno fruite nel corso di ciascun anno solare e per almeno 15 giorni continuativi nel periodo giugno/settembre; in caso mancato godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse vanno fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora la mancata fruizione sia dovuta a indifferibili esigenze di servizio ovvero entro il 30 aprile dell'anno successivo se dovuta a motivate esigenze di carattere personale. Nel settore privato, è più rara la previsione contrattuale della fruizione delle ferie vincolata a una scadenza. Quando non godute, le ferie si accumulano per una fruizione futura all'occorrenza e su richiesta del lavoratore o per la loro monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Una siffatta consuetudine, peraltro, ha spinto l'Inps a introdurre una disciplina vincolante sull'obbligazione contributiva dei periodi feriali non goduti; in particolare, se il lavoratore non perde il diritto alle ferie (potrà goderne o riceverne la relativa indennità), il datore di lavoro deve comunque adempiere all'obbligazione contributiva entro la scadenza del diciottesimo mese successivo all'anno di maturazione, salvo conguaglio al momento dell'effettiva fruizione delle ferie o della loro monetizzazione.

La riforma dell'orario di lavoro. Dal quadro normativo delineato, risulta chiaro che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile, in quanto strettamente legato alla personalità del lavoratore. L'attenuazione del carattere inderogabile del diritto alle ferie discende dalla contrattazione collettiva con la possibilità di prevedere, in caso di mancato godimento di ferie a causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali, la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie non godute. La monetizzazione delle ferie non godute, rappresenta quindi una ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse.

Il dlgs n. 66/03 ha dato esecuzione alla direttiva n. 93/104/Ce, peraltro modificata dalla successiva direttiva n. 2000/34/Ce. Il provvedimento si interessa delle ´ferie' all'articolo 10, senza tuttavia introdurre sconvolgimenti alla disciplina già vigente in merito alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie. I principi che vengono ribaditi, a ogni modo, affermano che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane di calendario e che l'indennità sostitutiva per ferie non godute è ammessa soltanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento al periodo minimo di ferie assicurato dalla legge.

Le nuove regole. Tre dei quesiti vertono su questa nuova disciplina delle ferie e chiedono se esiste e da quando un divieto alla monetizzazione delle ferie, se ha effetto retroattivo con riferimento, cioè, a ferie già maturate prima del divieto e se, infine, è stato previsto un periodo transitorio.

Occorre evidenziare, prima di tutto, che come si accennava le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 aprile 2003. Pertanto, è da questa data che devono ritenersi operanti i nuovi principi di legge nella considerazione, tuttavia, che si tratta di principi già noti all'ordinamento giuridico e rimessi nella maggior parte dei casi alla regolamentazione della contrattazione collettiva. Tutti i ccnl, infatti, prevedono apposite regole sulla maturazione delle ferie, sui tempi e modalità di fruizione, sull'eventuale indennità sostitutiva per mancata fruizione. Tornando ai principi di legge, questi stabiliscono il divieto alla monetizzazione delle ferie per il solo periodo minimo di quattro settimane. Ciò significa che se per l'industria (nel quesito non è precisato il settore produttivo specifico di appartenenza) è fissato un periodo di ferie annuali di sette settimane, il divieto di monetizzazione non opera con riferimento a tre settimane, ossia quelle che restano oltre il periodo minimo (quattro settimane). Il nuovo principio non ha effetto retroattivo in virtù del principio di irretroattività delle leggi. Ciò significa che l'osservanza, tra l'altro, del divieto di monetizzazione delle ferie va fatta con riferimento alle ferie maturate dal 29 aprile 2003 (data d'entrata in vigore del dlgs n. 66/03). Infine, non è stato previsto un regime transitorio.

Le novità in futuro. La disciplina appena ricordata è quella tuttora operativa; tuttavia, non può ignorarsi di considerare l'attesa di alcune importanti novità. Il 19 marzo 2004, infatti, il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare uno schema di dlgs correttivo della riforma dell'orario di lavoro (dlgs n. 66/03) che prevede modifiche alla disciplina delle ferie e al regime sanzionatorio. Sono novità, si ripete, che saranno in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento di rettifica.

In primo luogo, viene previsto che, fermo restando il diritto a quattro settimane minimo di ferie retribuite annuali, i datori di lavoro dovranno garantire ai lavoratori la fruizione di almeno due settimane di ferie durante l'anno di maturazione e la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Per esempio, con riferimento all'anno 2004, se il periodo di ferie spettante ai sensi del ccnl è di cinque settimane, il datore di lavoro dovrà garantire che:

- due settimane vengano fruite durante l'anno 2004;

- due settimane vengano fruite entro il 30 giugno 2006;

- una settimana venga trattata in base alla disciplina del ccnl (fruizione e/o monetizzazione).

In secondo luogo, è prevista la sanzionabilità dell'inosservanza di tali disposizioni; il datore di lavoro, in particolare, sarà punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo. (riproduzione riservata)



Close menu