Finisce l’era del Collocamento: assunzione diretta per tutti

|
23 Giugno 2003
MERCATO DEL LAVORO: IN VIGORE LE PRIME NOVITA’
Finisce l’era del Collocamento assunzione diretta per tutti
Christian Antoniani Armando Cravino
Con l'entrata in vigore, lo scorso 30 gennaio, del dlgv.19/12/02, n. 297, si è iniziata la prima parte della vasta riforma del mercato del lavoro (riforma Biagi), il cui disegno di legge è in fase di approvazione alle Camere. Ma quali sono le principali novità che già hanno cambiato il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti, a cominciare dalle procedure di assunzione? Per «tutti» i lavoratori e per qualsiasi tipologia di rapporto (fatto salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso pubblico per gli enti pubblici economici, quando previsto dallo statuto) è stata introdotta l'assunzione diretta. In passato, la procedura diretta era soltanto una delle procedure utilizzabili, in deroga alle procedure di assunzione ordinaria (richiesta numerica e, in seguito, richiesta nominativa) ed era prevista per categorie marginali di lavoratori (ad esempio coniuge, parenti e affini del datore di lavoro, dirigenti, addetti ai servizi familiari…); dal 30 gennaio 2003, l'assunzione diretta è diventata la norma, come prima conseguenza della crescente apertura alla mediazione privata. Rimangono, tuttavia, sempre valide le disposizioni relative al necessario rilascio del nulla osta da parte del Centro per l'impiego nel caso di assunzione di: 1) lavoratori extracomunitari, 2) lavoratori da impiegare all'estero, 3) disabili. Altro aspetto riguarda l'onere della riserva (cioè quelle assunzioni da indirizzare a particolari categorie di lavoratori svantaggiati). In questo caso si è infatti stabilito che le regole alle quali è necessario fare riferimento devono essere fissate dalle singole Regioni: l'obbligo previsto dall'articolo 5 della legge 223/91 (i datori di lavoro con più di 10 dipendenti sono tenuti a riservare il 12% delle nuove assunzioni ai lavoratori svantaggiati) è, per il momento, abrogato. Altra rilevante novità riguarda il caso di licenziamenti per riduzione di personale. Ora infatti i lavoratori licenziati mantengono un diritto di precedenza, nel caso di eventuali nuove assunzioni della medesima azienda, solo più per un periodo di 6 mesi contro i 12 della normativa precedente. È importante, inoltre, sottolineare che la nuova norma ha disposto la definitiva abrogazione delle leggi in materia di libretto di lavoro: tale documento, infatti, non viene più rilasciato dall'Anagrafe e sarà gradualmente sostituito dalla scheda professionale del lavoratore, a disposizione degli operatori attraverso il Sistema informativo del lavoro (Sil) gestito a livello nazionale. Ma le novità non si fermano qui. Sono state infatti soppresse le vecchie liste di collocamento (con eccezione di quelle dei lavoratori dello spettacolo, dei lavoratori in mobilità e dei disabili), sostituite dall'elenco anagrafico gestito dai Centri per l'impiego sulla base delle schede anagrafiche e delle schede professionali dei lavoratori. Inoltre ora: - la prova dello stato di disoccupazione viene fornita attraverso autocertificazione del soggetto interessato al Centro per l'impiego competente (quello nel cui ambito il soggetto è domiciliato), al fine di attestare l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di altra occupazione - accertamento e verifica della effettiva permanenza dello stato di disoccupazione sono affidati ai Centri per l'impiego, sulla base delle comunicazioni di assunzione provenienti da parte dei datori di lavoro e delle informazioni fornite dagli organi ispettivi - gli indirizzi operativi per le procedure di accertamento dello stato di disoccupazione devono essere stabiliti dalle Regioni, ma devono comunque rispettare alcuni principi generali tra cui: 1) in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'impiego per il colloquio di orientamento, ovvero in caso di rifiuto non motivato di una offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato (o di lavoro temporaneo) superiore a 8 mesi (a 4 mesi se si tratta di giovani, cioè di soggetti con età compresa tra 18 e 25 anni, o 29 se laureati) si ha la perdita dello stato di disoccupazione 2) in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato, o di lavoro temporaneo, inferiore a 8 mesi (a 4 mesi se si tratta di giovani), viene sospeso lo stato di disoccupazione. Ci sono altre disposizioni la cui entrata in vigore è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo da parte del ministero del Lavoro di concerto con il ministero per l'Innovazione e le Tecnologie. Occorrerà, pertanto, attendere la conversione in legge del decreto prima di dover adempiere ai nuovi obblighi (nel frattempo si continueranno ad osservare tempi e modalità vigenti).
|
|
 |
 |
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy