23/1/2001 ore: 9:44

Fondi pensione, sì condizionato alle modifiche del regime fiscale

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Martedì 23 Gennaio 2001
norme e tributi
pagina 25


Oggi il parere della commissione Finanze della Camera
Sollecitati nuovi interventi
Fondi pensione, sì condizionato alle modifiche del regime fiscale

ROMA Ridurre «significativamente, e possibilmente al 6,25%,
l’aliquota, attualmente stabilita nella misura dell’11%,
applicata ai rendimenti dei fondi pensione e del Tfr». È
questa la principale richiesta del presidente della
commissione Finanze della Camera e relatore del
provvedimento, Giorgio Benvenuto, nella bozza di parere sul
decreto legislativo correttivo del trattamento fiscale dei
fondi pensione.

Nella bozza depositata ieri alla
Camera e che sarà votata oggi dalla commissione, Benvenuto
esprime parere favorevole con alcune condizioni fra le
quali, appunto, quella della riduzione dell’aliquota
applicata ai rendimenti. Ma non solo. Il relatore allo
schema di decreto legislativo correttivo del Dlgs 47/2000
chiede anche «disposizioni dirette a disciplinare il caso
di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi
pensione», nuove ipotesi di riscatto, nonché la fissazione
di un termine di tre anni entro cui l’amministrazione
finanziaria deve procedere alla riliquidazione delle
imposte, sia che riguardino le prestazioni pensionistiche
sia nel caso del Tfr.

Nella premessa al parere,
infine, Benvenuto sottolinea che «sarebbe stato opportuno
da parte del Governo corredare il testo con una puntuale
relazione tecnica che evidenziasse gli effetti finanziari
delle diverse disposizioni», mentre in coda allega una
serie di osservazioni specifiche che, secondo lui,
l’Esecutivo dovrebbe comunque prendere in esame.

La
riduzione dell’aliquota dell’11%, scrive il presidente
della commissione Finanze, «appare pienamente giustificata
non soltanto alla luce dell’obiettivo di promuovere un
effettivo e consistente sviluppo della previdenza
integrativa, ma anche in considerazione della necessità di
compensare adeguatamente i più consistenti vincoli
temporali che caratterizzano l’accantonamento del risparmio
a fini previdenziali, rispetto all’investimento finanziario
propriamente inteso».

Un’altra condizione posta nel
parere riguarda, invece, l’opportunità di introdurre, come
già previsto per i fondi comuni d’investimento,
«disposizioni dirette specificatamente a disciplinare il
caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei
fondi pensione».

Benvenuto, poi, invita il Governo a
precisare che il regime di tassazione separata si applica
anche in caso di riscatto «per perdita dei requisiti di
partecipazione derivante dalla cessazione del rapporto di
lavoro indipendentemente dalla volontà del lavoratore,
ferma restando l’esigenza di evitare il rischio di favorire
licenziamenti disposti per mere finalità
elusive».

Tra i suggerimenti finali, infine, il
presidente della commissione Finanze segnala in primo luogo
l’esigenza «di evitare il rischio di imporre oneri
gestionali eccessivi in relazione all’equalizzatore di cui
si prospetta l’introduzione». Quindi invita il Governo a
valutare la «possibilità di prevedere l’esenzione
dall’imposta di bollo degli atti relativi al procedimento
di autorizzazione dei fondi pensione», nonché
l’opportunità, in deroga a quanto previsto dal Dpr
361/2000, «di precisare che i fondi acquistano personalità
giuridica a seguito di autorizzazione della Covip», la
Commissione di vigilanza sui fondi
pensione.

M.Pe.








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