Fondi pensione, sì condizionato alle modifiche del regime fiscale
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Martedì 23 Gennaio 2001 norme e tributi pagina 25
Oggi il parere della commissione Finanze della Camera Sollecitati nuovi interventi Fondi pensione, sì condizionato alle modifiche del regime fiscale
ROMA Ridurre «significativamente, e possibilmente al 6,25%, l’aliquota, attualmente stabilita nella misura dell’11%, applicata ai rendimenti dei fondi pensione e del Tfr». È questa la principale richiesta del presidente della commissione Finanze della Camera e relatore del provvedimento, Giorgio Benvenuto, nella bozza di parere sul decreto legislativo correttivo del trattamento fiscale dei fondi pensione.
Nella bozza depositata ieri alla Camera e che sarà votata oggi dalla commissione, Benvenuto esprime parere favorevole con alcune condizioni fra le quali, appunto, quella della riduzione dell’aliquota applicata ai rendimenti. Ma non solo. Il relatore allo schema di decreto legislativo correttivo del Dlgs 47/2000 chiede anche «disposizioni dirette a disciplinare il caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi pensione», nuove ipotesi di riscatto, nonché la fissazione di un termine di tre anni entro cui l’amministrazione finanziaria deve procedere alla riliquidazione delle imposte, sia che riguardino le prestazioni pensionistiche sia nel caso del Tfr.
Nella premessa al parere, infine, Benvenuto sottolinea che «sarebbe stato opportuno da parte del Governo corredare il testo con una puntuale relazione tecnica che evidenziasse gli effetti finanziari delle diverse disposizioni», mentre in coda allega una serie di osservazioni specifiche che, secondo lui, l’Esecutivo dovrebbe comunque prendere in esame.
La riduzione dell’aliquota dell’11%, scrive il presidente della commissione Finanze, «appare pienamente giustificata non soltanto alla luce dell’obiettivo di promuovere un effettivo e consistente sviluppo della previdenza integrativa, ma anche in considerazione della necessità di compensare adeguatamente i più consistenti vincoli temporali che caratterizzano l’accantonamento del risparmio a fini previdenziali, rispetto all’investimento finanziario propriamente inteso».
Un’altra condizione posta nel parere riguarda, invece, l’opportunità di introdurre, come già previsto per i fondi comuni d’investimento, «disposizioni dirette specificatamente a disciplinare il caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi pensione».
Benvenuto, poi, invita il Governo a precisare che il regime di tassazione separata si applica anche in caso di riscatto «per perdita dei requisiti di partecipazione derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del lavoratore, ferma restando l’esigenza di evitare il rischio di favorire licenziamenti disposti per mere finalità elusive».
Tra i suggerimenti finali, infine, il presidente della commissione Finanze segnala in primo luogo l’esigenza «di evitare il rischio di imporre oneri gestionali eccessivi in relazione all’equalizzatore di cui si prospetta l’introduzione». Quindi invita il Governo a valutare la «possibilità di prevedere l’esenzione dall’imposta di bollo degli atti relativi al procedimento di autorizzazione dei fondi pensione», nonché l’opportunità, in deroga a quanto previsto dal Dpr 361/2000, «di precisare che i fondi acquistano personalità giuridica a seguito di autorizzazione della Covip», la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
M.Pe.
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