Valide le mini-co.co.co. senza contratto scritto. Quelle occasionali, infatti, sono prestazioni sottratte alla nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e, oltre alla forma scritta del contratto di lavoro, non è necessario rispettare nemmeno le ulteriori prescrizioni minime (previsione di un progetto, fissazione del corrispettivo, invenzioni del collaboratore ecc.) introdotte dalla riforma del lavoro. Le collaborazioni di lavoro. Dal 24 ottobre 2003, con l'entrata in vigore del dlgs n. 273/03 di riforma del lavoro, i datori di lavoro hanno un ventaglio di opportunità più ampio, rispetto al passato, per servirsi di forme di ´collaborazioni' di lavoro al posto di un'assunzione vera e propria. In primo luogo ci sono le collaborazioni coordinate e continuative da gestire, però, nella triplice formula di vecchie co.co.co, mini-co.co.co. e lavoro a progetto; inoltre sono state introdotte le ´prestazioni occasionali di tipo accessorio', molto semplici anche relativamente agli adempimenti perché si risolvono nell'acquisto di appositi ticket di remunerazione dei lavoratori. In questo ambito di lavoro restano ferme poi le prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
Le prestazioni occasionali. Il quesito chiede chiarimenti circa le prestazioni occasionali che, all'indomani della riforma del lavoro, possono essere di diversa specie. La confusione, probabilmente, deriva dal fatto che il legislatore ha utilizzato tale linguaggio anche per individuare le co.co.co. occasionali. Dal 24 ottobre 2003, dunque, di ´occasionali' esistono almeno le seguenti tipologie di prestazioni:
* quelle di lavoro autonomo;
* quelle di collaborazione coordinata e continuativa (mini-co.co.co.).
La differenza tra le due è sottile, e può essere afferrata se si tiene conto della ´natura' dell'attività di lavoro svolto: ogni prestazione lavorativa, infatti, può essere qualificata come lavoro subordinato, lavoro parasubordinato o lavoro autonomo.
Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Il codice civile individua il lavoro autonomo nel contratto d'opera. L'articolo 2222, infatti, prevede che quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del lavoro autonomo (titolo III). In particolare, perché sia configurabile come autonoma la prestazione:
* deve consistere in un'opera o in un servizio;
* deve essere svolta senza vincolo di subordinazione;
* essere prevalentemente personale, per cui il lavoratore autonomo può avvalersi di eventuali collaboratori, dotarsi di mezzi organizzativi (la differenza con il lavoro subordinato sta nel fatto che in quest'ultimo caso la prestazione è esclusivamente personale);
* essere compensata da corrispettivo (e non da retribuzione);
* conduce alla realizzazione di un'opera o di un servizio sotto la piena responsabilità del lavoratore.
Quando tale attività è svolta in modo occasionale, cioè non abitualmente, si è in presenza di una prestazione di lavoro autonomo occasionale (ai fini fiscali, in particolare, si applica l'articolo 67 del Tuir).
Le mini-co.co.co. Per mini-collaborazioni coordinate e continuative (mini-co.co.co.) si intendono tutti i rapporti di lavoro di natura parasubordinata (co.co.co.) con durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con uno stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito, sempre nel medesimo anno solare e sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro.
La mini-co.co.co., dunque, è una ´collaborazione coordinata e continuativa' a tutti gli effetti che rientra, però, in uno dei casi di esclusione delle nuove norme sul lavoro a progetto. La confusione sulla natura e conseguente disciplina applicabile a tali prestazioni deriva dal fatto che il dlgs n. 276/03 le definisce ´prestazioni occasionali'. Le mini-co.co.co. sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata ´portata', il legislatore ha ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del lavoro a progetto ossia dalle disposizioni degli articoli dal 62 al 69 del decreto legislativo n. 276/03. Tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono:
* sia dalle prestazioni occasionali di lavoro accessorio rese da particolari soggetti, e disciplinate dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo n. 276/03 di riforma del lavoro;
* sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontrano un coordinamento e una continuità nelle prestazioni che, proprio per questa loro natura, non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per la gestione separata Inps, né a quelli assicurativi Inail.
Le mini-co.co.co., in quanto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono rispettare le regole come previgenti alla riforma del lavoro. Pertanto:
* aspetti contrattuali = le mini-co.co.co. non devono essere ricondotte a un progetto, programma di lavoro o fase di esso e non devono rispettare la disciplina del rapporto di lavoro dettata dal dlgs n. 276/03 (articoli dal 62 al 69 del decreto legislativo n. 276/03).
* aspetto fiscale (Irpef) = alle mini-co.co.co. si applica la disciplina fiscale dettata dall'articolo 50 del Tuir (dpr n. 917/86) che contempla i redditi assimilati al lavoro dipendente;
* aspetto previdenziale (Inps) = le mini-co.co.co. sono obbligate all'iscrizione alla gestione separata Inps;
* aspetto assicurativo (Inail) = le mini-co.co.co. sono soggette all'obbligo assicurativo Inail per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora oggetto della collaborazione sia un'attività rischiosa (ai sensi dell'articolo 1 del Testo unico Inail, approvato dal dpr n. 1124/65) ovvero qualora il collaboratore si avvalga, per l'esercizio delle proprie mansioni, in via non occasionale, di automezzi personalmente condotti.
Il contratto per la mini-co.co.co. Nello schema a fianco è riprodotto un facsimile di contratto per prestazioni di mini-co.co.co. In ogni caso, si precisa che non è necessaria la forma scritta per questi rapporti occasionali, come non occorre osservare le tutele minime contrattuali previste dalla riforma del lavoro a proposito delle collaborazioni coordinate e continuative. (riproduzione riservata)
|