13/6/2005 ore: 12:21

Frenata sull'anticipo del Tfr

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    domenica 12 giugno 2005
      NORME E TRIBUTI - pagina 19
        PREVIDENZA • Il decreto attuativo fa i conti con le nuove regole

        Frenata sull'anticipo del Tfr

        M. R. G.

          Il passaggio dall'attuale accantonamento del Tfr al conferimento alle forme pensionistiche complementari appare di difficile gestione. Da una parte c'è la consapevolezza che, senza finanziamenti adeguati, queste forme resteranno sempre al palo, dall'altra occorre garantire le aspettative dei lavoratori e compensare la perdita di liquidità dei datori. L'equilibrio non è facile da trovare come dimostra il travagliato iter del decreto attuativo della delega previdenziale. Ancora ieri il ministro del Lavoro, Roberto Maroni, come anticipato in una lettera al «Sole 24 Ore», ha ribadito l'intenzione di portare il provvedimento al Consiglio dei ministri la prossima settimana. Secondo Maroni il provvedimento verrà approvato entro fine mese.

          L'interesse sulla materia è fortemente condizionato dal timore di molti lavoratori di non essere adeguatamente ( e tempestivamente) informati sulle modalità di adesione. Il meccanismo fin qui ipotizzato di conferimento del Tfr ai fondi si snoda su due modalità:
          • esplicite, se il lavoratore indica la forma di previdenza complementare alla quale conferire tutto il Tfr maturando o esprime la volontà di mantenerlo in azienda;
          • tacite, se il lavoratore — nei sei mesi dalla data che sarà indicata dal decreto— non si esprime.
            In questo caso, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi, il datore trasferirà il Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva istituita dal contratto collettivo, salvo che nei primi cinque mesi del periodo di moratoria sia intervenuto un diverso accordo aziendale per destinare il Tfr a uno dei fondi istituiti dalle regioni o in base a contratti o accordi collettivi. Qualora coesistessero più forme pensionistiche il Tfr, dovrebbe essere versato a quella individuata dalle parti o, in mancanza di accordo, a quella alla quale l'azienda abbia aderito con più lavoratori. Solo in assenza di una forma di previdenza complementare collettiva e in mancanza di accordo il datore di lavoro trasferirà il Tfr, per il quale il lavoratore non ha espresso opzioni, alla forma pensionistica complementare istituita all'Inps. Per la scelta occorerrà anche un confronto fra le attuali disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile che consente, a certe condizioni, al prestatore d'opera di ottenere anticipazioni sul Tfr maturato e le previsioni inserite nel nuovo meccanismo di conferimento. Anche in caso di adesione ai fondi di previdenza complementare è, infatti, consentito chiedere un'anticipazione della posizione maturata, ma a condizioni che sembrano più rigide delle attuali. La richiesta potrà essere avanzata dopo otto anni di iscrizione e per non più del 50%, per l'acquisto della prima casa, mentre potrà in qualsiasi momento essere chiesta un'anticipazione fino al 75% per affrontare spese per terapie e interventi sanitari gravissimi di assicurato, coniuge e figli. Per altri, non identificati, motivi potranno, invece, essere chieste anticipazioni, dopo almeno otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata. Questa previsione andrà, pertanto, a sostituire la possibilità di chiedere anticipazioni per motivi legati a congedi parentali e assenze per gravi ragioni di famiglia.

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