8/4/2003 ore: 11:32

Giornata lavorativa, la parola ai contratti

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              Martedí 08 Aprile 2003
              NORME E TRIBUTI

              Giornata lavorativa, la parola ai contratti
              LUIGI CAIAZZA

              Con l'approvazione del decreto legislativo sull'organizzazione del lavoro sono state recepite le direttive europee che inseriscono, nel nostro ordinamento, una nuova disciplina organica dell'orario di lavoro che, seppure con alcuni interventi legislativi (articolo 13 della legge 196/97, riduzione della settimana lavorativa da 48 a 40 ore), era rimasta inalterata sin dal 1923 (Rdl 13 marzo 1923, n. 692). Le novità sono tante e riguardano anche il riposo settimanale, le ferie e il lavoro notturno. In primo luogo non esiste più alcun riferimento alla limitazione della prestazione della giornata lavorativa, ma si fa invece richiamo all'obbligo del riposo minimo giornaliero e alla pause lavorative: il riposo minimo giornaliero dovrà essere di 11 ore nell'arco delle 24 ore; la durata della pausa, obbligatoria quando la prestazione giornaliera supera le sei ore, sarà stabilita dalla contrattazione collettiva; in difetto, e in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 minuti. La durata della settimana lavorativa sarà stabilita dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, non potrà superare le 48 ore, compreso lo straordinario. Nei criteri di computo dell'orario di lavoro ai fini del lavoro straordinario, è previsto che non siano presi in considerazione né i periodi di ferie annuali, né le assenze per malattia, né gli eventuali riposi compensativi fruiti a recupero di prestazioni straordinari. In materia di riposi settimanali il decreto lascia immutato il contenuto della disciplina precedente (legge 22 febbraio 1934, n. 370) e, pertanto, conferma il principio del riposo, «di regola in coincidenza con la domenica», stabilendo, poi, le eccezioni (riposo per turni). Per la prima volta la durata delle ferie viene stabilita per legge. Il nuovo decreto, a differenza di quanto avviene per gli altri istituti che vengono demandati in via prioritaria alla contrattazione collettiva, per le ferie ne fissa subito il termine (quattro settimane) dopo di che stabilisce che i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore, anche circa le modalità e i criteri di regolazione, allorché l'orario di lavoro venga espresso come media (per periodi quadrimestrali, semestrali o annuali). In materia di lavoro notturno, non viene individuata la collaborazione della prestazione, così come era stato previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, nella fascia delle «sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino», mentre viene specificamente prevista quella per le lavoratrici madri, individuata dalle ore 24 alle 6, e nei cui confronti è, peraltro, posto il divieto del lavoro notturno, che inizia dalla data dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino. Il decreto, salvo le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, conferma poi le deroghe sulla durata settimanale dell'orario prevista in 40 ore, riferendosi espressamente a quelle già previste per i lavori stagionali e per quelle per le quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche (articolo 4 del Rdl 692/1923, articoli 8 e 9 del Rd 1955/1923 e la tabella di cui al Rd 1957/1923). Restano, inoltre, confermate dal l'esclusione della limitazione settimanale dell'orario di lavoro le attività che richiedano un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, già elencate nella tabella approvata con Rd 6 dicembre 1923, n. 2657, oltre a una serie di altre attività, tra cui quelle dei giornalisti professionisti, praticanti, il personale addetto ai servizi di formazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private. Stabilito, così, il quadro normativo, il decreto prevede che i contratti collettivi potranno tuttavia stabilire deroghe in materia di riposo giornaliero, pause, nonché in materia di limitazione, organizzazione e durata del lavoro notturno. Analoghi interventi derogatori, per particolari attività (che potranno interessare anche il pubblico impiego), elencate nel decreto legislativo, potranno essere adottati, su richiesta delle organizzazioni sindacali, con apposito decreto ministeriale.

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