24/10/2002 ore: 11:41

Gli scivoli non rientrano nei licenziamenti collettivi

Contenuti associati



ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
252, pag. 39 del 24/10/2002
di Francesco De Dominicis


Secondo la Cassazione non si computano le uscite agevolate e incentivate.

Gli scivoli non rientrano nei licenziamenti collettivi

Non rientrano nei licenziamenti collettivi le dimissioni volontarie dei dipendenti, anche se agevolate grazie ai cosiddetti ´scivoli'. È legittimo ridurre il personale con questi strumenti. Le dimissioni di alcuni lavoratori, infatti, anche se agevolate da provvidenze e incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento. In particolare non possono essere conteggiate per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi. E l'accordo simulatorio volto a eludere le norme imperative su questo tipo di licenziamenti va sempre provato. È quanto ha affermato la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 14736 del 17 ottobre 2002.

La pronuncia. Due i principali motivi alla base di questa pronuncia della Cassazione. Anzitutto, secondo i giudici di legittimità, c'è da sottolineare la sostanziale diversità dei due atti: il primo rimesso alla volontà del lavoratore, il secondo a quella del datore di lavoro. Va poi osservato, si legge nella pronuncia in rassegna, che le norme speciali sui licenziamenti collettivi non consentono interpretazioni estensive. Non solo. Non sono possibili nemmeno interpretazioni analogiche, tali da poter ricomprendere nella figura del licenziamento anche atti completamente diversi, come le dimissioni del lavoratore. Un atto non riconducibile a quello di recesso che rientra, invece, nella sfera del datore di lavoro. Al vaglio dei giudici di legittimità è passato, dunque, l'articolo 24 della legge 223/91. Si tratta della norma che detta le regole per i licenziamenti collettivi. Perché si possano considerare tali, dunque, devono essere almeno cinque nell'arco di 120 giorni. In questo caso scattano tutte le procedure, comprese le consultazioni sindacali.

I fatti. Così pronunciandosi i giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso del dipendente di una società irpina. In questa società aveva lavorato per oltre 20 anni, con la qualifica di impiegato addetto alla mensa aziendale e alla gestione dello spaccio. Il lavoratore si era opposto al licenziamento per giustificato motivo, che gli era stato comunicato pochi giorni prima che scadesse la cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs). Con il suo ricorso aveva chiesto, dunque, che venisse annullato il licenziamento e il conseguente reintegro nel posto di lavoro. A suo giudizio, infatti, il datore di lavoro aveva di fatto avviato una serie di licenziamenti collettivi, anche se formalmente alcuni dipendenti avevano rassegnato le dimissioni, ricevendo, però, agevolazioni e provvidenze varie. Per la società, invece, si trattava più semplicemente di licenziamenti individuali plurimi, escludendo da questo conteggio, ovviamente, i cosiddetti scivoli offerti ad alcuni dipendenti. Contrastanti tra loro i due primi gradi di giudizio. Mentre il pretore del lavoro aveva accolto tutte le richieste del ricorrente, il giudice d'appello ha più tardi ribaltato la pronuncia di primo grado. Di qui il ricorso in Cassazione, non andato a buon fine.

Va provato l'accordo simulatorio. La Cassazione ha considerato corrette le motivazioni della sentenza di secondo grado. In particolare quelle fatte sulla asserita nullità dei licenziamenti e delle dimissioni per illiceità della causa, in quanto atti collegati, diretti a eludere l'applicazione delle norme imperative sui licenziamenti collettivi. Sarebbe mancata, secondo la Corte, come già accennato, ogni prova del necessario accordo simulatorio tra le parti interessate alla frode. Peraltro, la non contestata volontà della società di procedere a una riduzione del personale, agevolando le dimissioni volontarie, non presenta alcun profilo di illegittimità.



Close menu